VENDITA
. Diritto (XXXV, p. 41). - La vendita, cui non può non riconoscersi una posizione preminente tra i contratti, vede, in occasione di ogni codificazione, la propria normativa sottoposta a due evoluzioni in senso opposto: da un lato, alcune disposizioni, che hanno ormai acquisito un carattere generale, sono recepite nella dottrina del contratto, e ciò dicasi, ad es., delle norme in tema di tradizione della cosa, che nel vigente codice sono comprese nella prima sezione del capo dedicato agli effetti del contratto (articoli 1376- 1378), e di rescissione per lesione; dall'altro lato, tipi di vendita che erano stati plasmati nella pratica degli affari, ricevono ora il loro regolamento nel codice, come le vendite con riserva della proprietà (articoli 1523-1526), su documenti e con pagamento contro documenti (articoli 1727-1530), di titoli di credito a termine (articoli 1531-1536). Questa direttiva di politica legislativa è, per quel che attiene alla vigente codificazione, accentuata dall'abolizione del codice di commercio, che ha, talvolta, indotto a conferire un valore generale ad istituti ed a profili d'istituti che erano prima riservati a quel codice (v., ad es., l'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore e del venditore).
Non meno notevoli innovazioni particolari vanno segnalate: la vendita di cose future (art. 1472); la vendita di cosa altrui, che è ricondotta al più ampio schema della vendita obbligatoria (articoli 1478-1480); la imposizione di eguali termini di prescrizione e di decadenza alla redibitoria e all'azione contrattuale di risoluzione per difetto di qualità promesse o essenziali per l'uso, la quale consentirà una discriminazione teorica tra i due rimedî non perturbata dalle esigenze pratiche (articolo 1497, 2° comma); la più sicura garanzia del compratore nella vendita con patto di riscatto, derivante dall'obbligo, imposto al venditore, di corrispondere le somme dovute per il rimborso del prezzo e degli accessorî (articolo 1503); la disciplina della garanzia del buon funzionamento delle cose mobili (articolo 1512).
Infine, il contemperamento dei contrapposti interessi, che, in tema di vendita con riserva di proprietà, è realizzato con l'utilizzazione della data certa (art. 1524), è, in linea di massima, raggiunto nella determinazione degli effetti del fallimento sulle vendite non ancora eseguite da entrambi i contraenti: l'art. 72 r. decr. 16 marzo 1942, n. 267, che lo attua, s'ispira al principio del sinallagma funzionale, che opera anche nei confronti della curatela del contraente fallito.