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VADIMONIO

di Vincenzo ARANGIO-RUIZ - Enciclopedia Italiana (1937)
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VADIMONIO

Vincenzo ARANGIO-RUIZ

. Promessa solenne fornita, nel diritto romano classico, dal convenuto di un processo privato, nel senso di presentarsi (o ripresentarsi) a data fissa davanti al magistrato.

Il nome deriva da ciò che in un'età più antica, corrispondente a quella in cui erano in vigore le azioni della legge, intervenivano allo stesso scopo speciali garanti, detti vades: se questi fossero, come forse indica l'etimologia della parola, qualcosa come degli ostaggi sui quali gravasse un diritto di pegno, o se il loro vincolo risultasse da un giuramento, è controverso: comunque, in caso di mancata presentazione si rivolgeva contro i vades la vendetta dell'attore, salvo a quelli, se si riscattassero con danaro, di intentare la manus iniectio per la stessa somma sul garantito. Sembra che l'obbligazione si stringesse con un apposito contratto solenne a domanda e risposta: vas es? vas sum.

Nell'epoca della procedura formulare (II a. C.-III d. C.), il vadimonio si presenta nella forma abituale di una stipulazione, ove figura come promittente il convenuto medesimo, ora con, ora senza garanti; ora con, ora senza la conferma del giuramento. Si prometteva non il semplice fatto della presentazione, ma una somma da pagarsi se questa non avvenisse (vadimonium desertum): in massima, l'ammontare si determinava in base a giuramento estimatorio dell'attore, ma non si poteva superare di regola la metà del valore della lite.

L'editto del pretore, che conteneva le norme indicate e i formulari delle apposite stipulazioni, aveva anche altre disposizioni sulla materia: per es., un'azione contro l'estraneo che avesse impedito al convenuto di presentarsi, e lo speciale regolamento del caso in cui taluno, chiamato in giudizio davanti a un governatore di provincia o a un magistrato municipale, facesse valere un suo diritto a esser processato in Roma, impegnandosi a presentarsi nel tribunale del Pretore (vadimonium Romam faciendum). Per casi di particolare gravità, ad es. se l'azione intentata fosse ex delicto, aveva luogo un v. recuperatoribus suppositis, cioè si organizzava in anticipo un tribunale di recuperatores che in caso d'inadempienza dovesse infliggere al convenuto la penale: le difficoltà tecniche di rappresentarsi nel sistema romano questa organizzazione preventiva del giudizio non sono ancora state superate dalla dottrina.

Abusivamente si parla di vadimonio anche per analoghe promesse di comparizione, imposte alle parti nelle provincie e fuori dalle regole dell'ordo iudiciorum vigente fra i Romani; le promesse di questo genere, normalmente giurate, abbondano nei papiri greco-egizî. Meglio si parlerebbe, per questi casi, di cautio iudicio sisti, nome col quale i compilatori di Giustiniano sostituirono il vadimonio nei passi della giurisprudenza classica da loro adattati per il Digesto.

Bibl.: R. Jaquemier, Le vadimonium, Parigi 1900; O. Lenel, Das Nexum, in Zeitschr. Sav.-Stift., XXIII (1902), p. 96 segg.; id., Das Edictum perpetuum, 3ª ed., Lipsia 1927, pp. 80 segg., 515; L. Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien, Graz 1902, p. 61 segg.; A. Fliniaux, Le vadimonium, Parigi 1908; M. Wlassak, Praescriptio und bedingter Prozess, in Zeitschr. cit., XXXIII (1912), p. 115 segg.; S. Perozzi, Istit. di dir. rom., 2ª ed., II, Firenze 1928, p. 198; G. La Pira, Un caso di vad. iureiurando nel papiro Vaticano della Marmarica, in Studi Albertoni, I, Padova 1934, p. 443 segg.; G. Beseler, Bindung und Lösung, in Zeitschr. cit., XLV (1925), p. 431; XLIX (1929), p. 459; R. Monier, Manuel élém. de dr. rom., II, Parigi 1936, p. 28.

Vedi anche
Francesco Cellàrio Cellàrio, Francesco. - Riformato italiano (Lacchiarella 1520 circa - Roma 1569); francescano dei minori osservanti, più volte inquisito come sospetto di eresia e infine processato e condannato, si rifugiò nel territorio dei Grigioni dove, dopo aver aderito alla Riforma, fu ministro della chiesa evangelica ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... giurisprudenza In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ...
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  • vadimonio
    Enciclopedia on line
    Nel diritto romano classico, la promessa solenne fornita dal convenuto, in un processo privato, di presentarsi a data fissa davanti al magistrato. A tale scopo, in età più antica intervenivano degli speciali garanti, contro i quali si rivolgeva l’attore in caso di mancata prestazione.
Vocabolario
vadimonio
vadimonio vadimònio s. m. [dal lat. vadimonium, der. di vas vadis «malleveria», voce di origine germ. (got. wadi), come il fr. gage (v. gaggio)]. – Nel diritto romano classico, la promessa solenne fornita dal convenuto, in un processo privato,...
guàdia
guadia guàdia s. f. [dal lat. mediev. guadia o vadium, voce di origine germ. (got. wadi, da cui anche il lat. vas vadis «garante»; v. vadimonio)]. – Nell’antico diritto longobardo, la garanzia per un debito prestata originariamente dagli...
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