usura
Concessione di un prestito a tassi superiori a una soglia massima fissata dalla legge o da principi di equità.
Nell’antichità, l’u. coincideva con la semplice richiesta del pagamento di un interesse, comunque proibita dalla religione cristiana; si considerava infatti questo come il prezzo del tempo sul quale era ritenuto inaccetabile che l’uomo lucrasse, essendo Dio l’unico signore e padrone del tempo. Questa posizione estrema si ammorbidì a partire dal Medioevo con il riconoscimento della legittimità di un compenso, purché giustificato da situazioni di danno emergente (rischio di perdita del capitale prestato) o di lucro cessante (mancato introito da utilizzi alternativi del capitale). Rimasero sanzionati dalla legge o dalla riprovazione popolare solo i prestiti a tassi inaccettabilmente elevati.
In Italia, il reato di u. è perseguito a norma dell’art. 644 c.p., sostituito dall’art. 1, 1° co., l. 108/1996. Commette reato di u. ed è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 5000 a 30.000 euro, chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi usurari o altri vantaggi come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità. La soglia dei tassi usurari è stata determinata dall’art. 2 della l. 108/1996 «nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà». I tassi superiori a tale soglia sono sempre usurari; lo sono inoltre anche quelli inferiori quando vi sia una sproporzione tra la prestazione e l’interesse fissato e chi accetta tali condizioni si trovi in situazione di difficoltà economica o finanziaria. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse in deroga al principio generale per cui i debiti pecuniari producono interessi di diritto (che nella precedente formulazione venivano ricondotti alla misura legale).
Il reato di u. è aggravato se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, ovvero se ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di una persona che versi in stato di bisogno o nei confronti di chi svolge l’attività imprenditoriale, professionale o artigianale; infine, se il reato è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
La l. 108/1996 ha inoltre istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e un Fondo per la prevenzione delle vittime dell’usura. Essi sono destinati a erogare mutui senza interessi alle vittime del reato e mutui a elevato rischio finanziario per agevolare l’accesso al credito di soggetti che, in momentanea difficoltà, potrebbero trovarsi obbligati a cadere nella trappola dei prestiti usurari.
Secondo i dati dello Sportello antiusura, nel 2010 erano a rischio di u. 1.920.000 famiglie e 1.660.000 piccoli imprenditori.