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USUFRUTTO

di Domenico PASTINA - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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USUFRUTTO (XXXIV, p. 842)

Domenico PASTINA

Le innovazioni e le modificazioni introdotte dal codice civile del 1942 nella disciplina dell'istituto non hanno carattere sostanziale. Esse derivano, più che altro, da una preoccupazione: quella di contemperare e di regolare nel miglior modo possibile la coesistenza di due diritti su di un medesimo oggetto, eliminando da un lato un'eccessiva disintegrazione del diritto di proprietà e assicurando dall'altro dell'usufruttuario la maggiore possibilità di esercizio del suo diritto e quindi la facoltà di trarre dalla cosa ogni utilità, salvi i limiti posti della legge.

Il nuovo codice non contiene, a differenza di quello abrogato, una definizione dell'usufrutto; essa, tuttavia, attraverso le norme dettate per la disciplina dell'istituto, resta quella fissata dai concetti e dai principî tradizionali, relativi alla classificazione dell'usufrutto quale diritto reale di godimento. Né la diversa formula adottata dal nuovo codice: ma deve rispettarne la destinazione economica, rispetto a quella tradizionale: salva rerum substatia, circa i limiti del diritto dell'usufruttuario, ha influito su tali concetti, ché la nuova espressione sta più esattamente a indicare il vero contenuto della norma.

Varie sono le innovazioni e le modificazioni introdotte dal nuovo codice. Tra le più notevoli, quella della menzione dell'usucapione tra i modi di acquisto dell'usufrutto; in relazione alla confermata temporaneità del diritto, la durata massima di trent'anni ove usufruttuario sia una persona giuridica; la cedibilità del diritto di usufrutto, contrariamente alla formula del vecchio codice, che parlava del solo esercizio di esso; il diritto dell'usufruttuario di conseguire il possesso della cosa, quale presupposto indispensabile del godimento di essa; l'estensione dell'usufrutto alle accessioni della cosa; il nuovo sistema circa la ripartizione dei frutti naturali, per i quali, ove proprietario e usufruttuario si succedano nel godimento della cosa entro il corso di uno stesso anno agrario o di uno stesso più lungo ciclo produttivo, i frutti stessi spettano ad ognuno in proporzione alla durata del rispettivo diritto; il diritto dell'usufruttuario ai miglioramenti eseguiti ed esistenti al tempo della cessazione dell'usufrutto; una più accurata disciplina circa lo sfruttamento di miniere, cave e torbiere, nonché circa l'usufrutto di boschi, di alberi sparsi di alto fusto, di opifici e macchinarî; la unificazione della disciplina delle locazioni fatte dall'usufruttuario; la ripartizione delle spese e degli oneri tra proprietario e usufruttuario; la riduzione del termine di prescrizione, come per gli altri diritti reali di godimento, a vent'anni.

Vedi anche
Usucapione Modo di acquisto della proprietà d’una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel vigente codice civile la disciplina dell’usucapione è stata separata da quella della prescrizione, pur rimanendo, nelle sue linee ... uso Il servirsi di una cosa (raramente di una persona) in modi e per scopi particolari; oppure l’usare abitualmente o ripetutamente una cosa. Anche, modo di comportarsi, generalmente seguito in una determinata epoca o in un determinato ambiente, proprio di una collettività, di un gruppo etnico o sociale. ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ... Frutti. Diritto civile In diritto i frutti si distinguono in naturali e civili. Sono Frutti. Diritto civile naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (ad esempio, i prodotti agricoli e minerali, la legna, i parti degli animali: art. 820, 1° co., Frutti. Diritto civileFrutti. ...
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Altri risultati per USUFRUTTO
  • usufrutto
    Enciclopedia on line
    Diritto reale di godere della cosa altrui, immobile o mobile, comprese tutte le accessioni della medesima, e di trarne ogni utilità con il rispetto della sua destinazione economica e salvo le limitazioni imposte dalla legge. Diritto romano L’u. appartiene alla categoria degli iura in re aliena ed è ...
  • USUFRUTTO
    Enciclopedia Italiana (1937)
    Emilio ALBERTARIO . È un diritto reale, definito nelle fonti giustinianee (Inst., II, 4, de usufr., pr.; Dig., VII, 1, de usufr., 1): ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. La genuinità dell'inciso salva rerum substantia, messa in dubbio da qualche scrittore (S. Di Marzo, S. Perozzi), ...
Vocabolario
uṡufrutto
usufrutto uṡufrutto s. m. [dal lat. ususfructus -us, comp. asindetico di usus «uso2» e fructus «frutto, reddito», per usus et fructus]. – Nel linguaggio giur., diritto reale di godere della cosa altrui, immobile o mobile, comprese tutte...
uṡufruttare
usufruttare uṡufruttare (non com. uṡufruttuare) v. tr. [der. di usufrutto], ant. – 1. Usufruire, avere qualche cosa in usufrutto: in questo tempo i Bardi furono cacciati, di che il piovano si rimase co’ magliuoli e usufruttolli tutto il...
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