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usucapione

di Emanuele Bilotti - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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usucapione

Emanuele Bilotti

Modo di acquisto di una proprietà e di altri diritti reali di godimento che si espleta attraverso il possesso di una cosa materiale per un periodo di tempo previsto dalla legge.

L’usucapione ordinaria

Nei diversi ordinamenti non esiste un’unica regolamentazione dell’usucapione. Una prima regola è quella secondo cui l’u. (ordinaria) consegue semplicemente a un possesso esente da vizi (e cioè acquistato pacificamente e senza clandestinità), che si sia protratto senza interruzioni per un periodo di tempo piuttosto lungo. Ai fini dell’acquisto non assumono dunque rilevanza né la ragione per cui si è conseguito il possesso né la buona fede del possessore, e cioè il suo convincimento di non usurpare un diritto altrui. La buona fede può valere però ad abbreviare il tempo necessario all’usucapione.

Una regola siffatta era ignota sia al diritto romano classico sia a quello intermedio. L’uno e l’altro mantennero infatti sempre fermo il requisito della buona fede del possessore. La regola dell’irrilevanza della buona fede ai fini dell’effetto acquisitivo era diffusa invece nel diritto consuetudinario francese e di qui è passata dapprima nel code civil (art. 2262 c.c. fr.) e poi anche in altre codificazioni civili: tra queste, anche nel codice italiano vigente (artt. 1158, 1160, 1° co., e 1161 c.c.).

Altri ordinamenti – specie quelli dei Paesi di lingua tedesca – sono rimasti invece maggiormente fedeli alla tradizione romana. Non prevedono infatti la possibilità di un acquisto per u. a vantaggio del possessore di mala fede di un bene mobile (§ 937 BGB), mentre, trattandosi di beni immobili, ammettono l’u. solo a vantaggio di chi risulti iscritto come titolare del diritto nei registri immobiliari (§ 900 BGB). In Germania, inoltre, alla regola romana dell’irrilevanza della mala fede sopravvenuta si è preferita la regola canonistica della necessità della buona fede continua, sicché l’u. mobiliare è esclusa anche quando il possessore (originariamente) di buona fede abbia poi appreso di non essere titolare del diritto (§ 937, 2° co., BGB). In ogni caso, rilevi o non rilevi la buona fede del possessore, è chiaro che la regola di u. in questione risponde all’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici.

L’u. (ordinaria) garantisce infatti in forma piena e definitiva situazioni ormai consolidatesi nel tempo, rendendo inutile ogni indagine circa l’esistenza e il modo di essere di fatti ancora più remoti rispetto al tempo a essa necessario.

L’usucapione abbreviata

Una diversa regola di u. (abbreviata) è prevista per il caso in cui il possesso di un immobile (o di un mobile registrato) sia stato conseguito in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà (ovvero a trasferire o a costituire su di esso un altro diritto reale di godimento), senza però che tale trasferimento (o costituzione) si sia davvero prodotto, giacché l’alienante non era proprietario del bene oggetto di disposizione (o titolare del diverso diritto reale di godimento trasferito). In tal caso, se il possesso è stato conseguito in buona fede e il titolo è stato debitamente trascritto, l’acquisto del diritto per u. si perfeziona in tempi più brevi di quelli necessari all’u. ordinaria (art. 2265 c.c. fr.; artt. 1159, 1160, 2° co., e 1162 c.c. it.).

È chiaro che questa diversa regola di u. intende soprattutto soddisfare l’interesse generale alla sicurezza della circolazione giuridica, cui viene sacrificato il contrapposto interesse alla conservazione dei diritti. Si ammette peraltro che l’alienante debba indennizzare l’originario titolare del diritto nei limiti dell’arricchimento eventualmente conseguito. Nessuna pretesa di arricchimento si giustifica invece in capo a chi subisce l’u. ordinaria nei confronti di chi se ne avvantaggia. L’u. abbreviata non riguarda i beni mobili. E ciò perché per questi beni la sicurezza della circolazione giuridica è garantita dalla regola per cui chi ne consegue in buona fede il possesso in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà (ovvero a trasferire o a costituire su di essi un diritto di usufrutto, uso o abitazione) diventa immediatamente titolare del diritto («possesso vale titolo», art. 2279, 1° co., c.c. fr.; § 932 BGB; art. 1153 c.c. it.).

Nel diritto italiano, questa regola ha una portata più ampia che altrove, giacché riguarda anche le cose perdute e quelle rubate. Nel diritto francese è previsto, invece, che queste cose possano essere rivendicate dal proprietario anche contro il possessore di buona fede, solo però entro 3 anni dallo smarrimento o dal furto (art. 2279, 2° co., c.c. fr.). Anche in Germania le cose mobili perdute o rubate sono escluse dall’ambito di applicazione della regola «possesso vale titolo» (§ 935 BGB). Per esse vale, però, la regola ordinaria dell’u. a vantaggio del possessore di buona fede (§ 937 BGB).

Sempre in Germania, poi, non esiste neppure un’u. abbreviata immobiliare. Infatti, stante l’efficacia costitutiva dell’iscrizione dei trasferimenti immobiliari (§ 873 BGB) e la regola della pubblica fede dei registri (§ 892 BGB), in caso di acquisto a non domino di un immobile la titolarità del diritto si acquisisce già con l’iscrizione solo se la legittimazione a disporre dell’alienante risulti dal libro fondiario.

Vedi anche
Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ... Trascrizione Forma di pubblicità propria degli atti riguardanti la situazione giuridica dei beni immobili e di alcuni beni mobili particolari, intesa a rendere legalmente conoscibile ai terzi la situazione giuridica dei beni in questione e le relative vicende. A siffatta finalità si accompagna l’interesse pubblico ... proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ... servitù servitù diritto 1. Diritto civile Diritto reale di contenuto limitato, che grava su un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante) (art. 1027 c.c.: «peso imposto sopra un fondo»). Nella struttura del diritto di servitu si sogliono distinguere: l’unilateralità, nel senso ...
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  • USUCAPIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    Dino MARCHETTI . Nel codice civile 1942 la disciplina dell'usucapione è stata separata da quella della prescrizione (v. XXVIII, p. 201 e in questa App.) ed è stata più propriamente ricondotta nel libro III "Della proprietà", titolo VIII "Del possesso", capo II, sez. III, articoli 1158-1167. La disciplina ...
Vocabolario
uṡucapióne
usucapione uṡucapióne s. f. [dal lat. usucapio -onis, der. di usucapĕre: v. usucapire]. – In diritto, modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo...
uṡucapìbile
usucapibile uṡucapìbile agg. [der. di usucapire]. – Nel linguaggio giur., bene u., che può essere acquistato per usucapione.
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