Nel diritto processuale, sia il tempo, sia il luogo delle attività processuali; il termine rappresenta una serie di attività compiute dai diversi soggetti del processo in presenza gli uni degli altri e in uno spazio (l’aula) appositamente destinato, posto di regola nell’edificio adibito a sede dell’ufficio giudiziario (il palazzo di giustizia). L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio giudicante, che può disporre quanto ritenga opportuno affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regolando la discussione, determinando i punti su cui essa si deve svolgere e dichiarandola chiusa quando la ritenga sufficiente. L’udienza in cui si discute la causa è di regola pubblica – anche se ci sono procedimenti speciali che si svolgono in camera di consiglio (Procedimento in camera di consiglio) – ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di buon costume. È ancora il giudice a esercitare i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e a disporre l’eventuale allontanamento di chi contravvenga alle sue prescrizioni. Tutte le attività svolte in udienza sono documentate in un processo verbale redatto dal cancelliere sotto la direzione del giudice.