TUTELA (XXXIV, p. 574)
Per quanto l'istituto non abbia subìto nel nuovo codice civile del 1942 mutamenti tali da sovvertirne i principî fondamentali, tuttavia varie ed importanti sono le innovazioni ad esso apportate, soprattutto da un punto di vista strutturale. Ne consegue che, se alla tutela è stato conservato il carattere di munus publicum, obbligatorio e gratuito, se le applicazioni pratiche di tale istituto sono rimaste inalterate, tuttavia la riforma dei codici ne ha fortemente accentuato il carattere pubblicistico e il perno degli uffici tutelari risulta "spostato sempre più dalla famiglia allo stato" (Barassi). Premesso che, a norma dell'art. 21 delle disp. prel. al codice civile, la legge regolatrice della tutela è quella nazionale dell'incapace, la tutela del minore, secondo il nuovo codice del 1942, si apre, se entrambi i genitori sono morti o se per altre cause essi non possono esercitare la patria potestà, presso la pretura del mandamento dove trovasi la sede principale degli affari e interessi del minore (art. 343). L'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona, la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero che riceve le dichiarazione di nascita di un figlio di ignoti; il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore; il cancelliere che procede alla pubblicazione o al deposito in cancelleria di decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela; i parenti entro il terzo grado a conoscenza del fatto da cui deriva l'apertura della tutela; la persona designata quale tutore o protutore debbono darne notizia entro termini perentorî (art. 345) al giudice tutelare istituito presso ogni pretura (art. 344), al quale spetta in ogni caso la nomina del tutore e del protutore (art. 346).
Non può più oggi, di conseguenza, operarsi la tradizionale distinzione fra tutela testamentaria, legittima e dativa, giacché il consiglio di famiglia e di tutela è stato dal nuovo codice abolito e al genitore superstite non spetta più il diritto di nomina del tutore e del protutore, né si prevedono più casi di delazione legittima, essendo soltanto riconosciuta al genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà la facoltà di designare il tutore e il protutore, la nomina dei quali sarà effettuata dal giudice tutelare (art. 348). Questi, tuttavia, se vi è stata tale designazione, è tenuto a nominare la persona designata, salvo che gravi motivi vi si oppongano. In quest'ultimo caso e in ogni altro la nomina da parte del giudice tutelare è libera, ma egli è tenuto a scegliere preferibilmente tra gli ascendenti e gli altri prossimi parenti o affini del minore: questi debbono in quanto sia opportuno, essere sentite, così come deve essere sentito il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici (art. 348). In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio e d'ineccepibile condotta.
Nuovo organo della tutela è, quindi, il giudice tutelare, funzioni principali del quale, inoltre, sono quelle di emettere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore e del suo patrimonio, prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le loro funzioni (art. 361); di deliberare su proposta del tutore e sentito il protutore sul luogo ove il minore debba essere allevato e sul carattere e la spesa dell'istruzione che ad esso deve essere impartita, sulla spesa annua occorrente per il suo mantenimento e per l'amministrazione del suo patrimonio nonché sulla convenienza di continuare o alienare o liquidare le aziende che si trovano nel patrimonio stesso (art. 371); di ricevere le domande di dispensa dall'ufficio tutelare; di esonerare (art. 383) sospendere o rimuovere (art. 384) il tutore dall'ufficio; di deferire la tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, ad un ente di assistenza nel comune ove è domiciliato il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato (art. 354), nei quali casi non si nomina il protutore (art. 355); di nominare un curatore speciale quando vi sia contrasto di interessi fra il minore e gli organi della tutela (art. 360), ecc.
Secondo il nuovo codice, inoltre, risulta attenuato il rigido principio dell'unicità della tutela sancito dal codice del 1865. L'art. 347 stabilisce, infatti, che è nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori.
I casi d'incapacità e di dispensa de iure dall'ufficio tutelare, rispetto al vecchio codice, sono stati ristretti. Sono incapaci (art. 350) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; gli esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà; coloro e gli ascendenti, discendenti o coniuge di coloro che hanno o sono per avere col minore una lite, per cui può essere pregiudicato lo stato o una notevole parte del patrimonio del minore; coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o sono stati rimossi da altra tutela; il fallito che non è stato cancellato dall'albo dei falliti. Sono dispensati: il capo del governo; i membri del Sacro collegio; i presidenti delle camere e i ministri segretarî di stato. Possono chiedere al giudice tutelare (art. 353) di essere dispensati (art. 352) i grandi ufficiali dello stato non compresi fra i dispensati di diritto; gli arcivescovi, vescovi e ministri del culto aventi cura di anime; le donne; i militari in attività di servizio; chi ha compiuto gli anni 65; chi ha più di tre figli minori; chi esercita altra tutela; chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; chi ha missione dal governo fuori dello stato o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Poche innovazioni sono state apportate alle norme regolanti l'esercizio della tutela e a quelle concernenti i casi di cessazione, esonero, rimozione e sospensione degli organi tutelari (v. articoli da 357 a 389). Per espressa disposizione (art. 424) le norme sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela degli interdetti.