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Trust

di Adolfo Manlio Rossi Tafuri - Lessico del XXI Secolo (2013)
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trust

Adolfo Manlio Rossi Tafuri

<trḁst> s. ingl., usato in it. al masch. – Istituto giuridico di antiche origini anglosassoni, tipico degli ordinamenti di common law, si caratterizza per l’ampia duttilità della struttura negoziale e degli effetti prodotti, tanto da essere declinato, nella realtà di tutti i giorni, in diverse modalità operative volte a soddisfare le finalità più disparate. Ha trovato ingresso nel nostro ordinamento con la l. 364/1989, di ratifica della Convenzione de L’Aia del 1° luglio 1985, in virtù della quale gli stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni sulla legge applicabile ai t. e risolvere i più rilevanti problemi circa il relativo riconoscimento all’interno dei singoli ordinamenti nazionali. Ai fini di tale Convenzione, per t. si intendono i rapporti giuridici istituiti dal disponente, con atto tra vivi o mortis causa, aventi a oggetto beni posti sotto il controllo di un trustee («fiduciario») nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Caratteristica dell’istituto è che i beni in t. costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee, nonostante possano essere intestati al trustee o ad altro soggetto per conto di quest’ultimo. Il trustee è inoltre investito del potere e, nel contempo, onerato dell’obbligo – di cui deve rendere conto – di amministrare, gestire o disporre dei beni in t. in conformità alle disposizioni del disponente o secondo le norme imposte dalla legge. A tal riguardo va rammentato che il t. è regolato dalla legge scelta dal disponente, chiamata a disciplinare la validità, l’interpretazione, gli effetti, i poteri e gli obblighi del trustee nell’amministrare i beni in trust.

Il t. istituito in conformità alla legge scelta dal disponente deve essere riconosciuto come t., ai sensi dell’art. 11 della Convenzione de L’Aia, da tutti gli stati firmatari, tenuti altresì a garantire la possibilità di renderne opponibile ai terzi l’esistenza (e dunque gli effetti giuridici) mediante l’iscrizione presso registri pubblici.

Un tale riconoscimento importa, quanto meno, che i beni in t. rimangono distinti dal patrimonio personale del trustee (patrimonio cosiddetto segregato), cosicché i suoi creditori personali non possono rivalersi su tali beni, nemmeno in caso di insolvenza o di fallimento; i beni in t., inoltre, non rientrano nel regime matrimoniale né nella successione del trustee. Per effetto, pertanto, dell’entrata in vigore della Convenzione, di stampo internazional-privatistico, il nostro ordinamento (di civil law) riconosce produttivo di effetti giuridici il t. con elementi di internazionalità, regolato dalla legge straniera scelta dal disponente. Anche nel nuovo millennio rimane dibattuto, invece, se possa trovare ingresso nel nostro ordinamento il cosiddetto t. interno, istituito da cittadini italiani su beni siti nel territorio nazionale in favore di soggetti italiani, il cui unico carattere di estraneità finirebbe per essere, in sostanza, la legge straniera scelta dal disponente. Quest’ultima eventualità è ritenuta non percorribile da alcuni interpreti in considerazione del fatto che i caratteri propri dell’istituto non sarebbero compatibili con norme e principi che, del nostro ordinamento, sono ritenuti di ordine generale; norme e principi che invece, ad avviso di altri, sarebbero da ritenere ormai espressamente derogati, integrati o, comunque, superati proprio dalle disposizioni della citata Convenzione, che fa anch’essa parte, a pieno titolo, del nostro ordinamento nazionale. A sostegno dell’ammissibilità del t. interno possono ricordarsi, oltre a molte pronunce giurisdizionali (tuttavia non di legittimità) intervenute nel corso degli ultimi anni, anche i più recenti interventi del legislatore fiscale in materia di imposte dirette e indirette.

Vedi anche
Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ... John Davison senior Rockefeller Rockefeller ‹ròkifelë›, John Davison senior. - Industriale e filantropo (Richford, New York, 1839 - Ormond Beach, Florida, 1937). Nel 1870 fondò la Standard oil company per la raffinazione, il trasporto e il commercio del petrolio. In seguito al controllo del mercato petrolifero assunto grazie alle numerose ... antitrust È chiamato legislazione antitrust l’insieme di regole e azioni di vigilanza volto a impedire comportamenti e strategie delle imprese, che possano condurre a posizioni di monopolio o accordi collusivi a danno dei consumatori, che impediscano l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti, o in altro modo ... monopolio È una forma di mercato caratterizzata dall’accentramento dell’offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (monopolio unilaterale) o di entrambi (monopolio bilaterale) e di conseguente chiusura del mercato stesso. Per questa sua caratteristica, le posizioni di monopolio ...
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    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Coalizione di imprese mediante la quale aziende similari o tra loro in rapporto di complementarità si fondono in un complesso economico a direzione unitaria al fine di ridurre i costi di produzione, aumentare i profitti e ottenere un controllo parziale o totale del mercato. Si distingue dal cartello, ...
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    Enciclopedia on line
    Diritto Istituto giuridico nato in Inghilterra nel Medioevo e quindi diffusosi nel mondo anglosassone, in base al quale uno o più beni sono affidati a un soggetto fiduciario (trustee) affinché li gestisca per un determinato scopo ovvero in favore di uno o più beneficiari. Il t. ha trovato applicazione ...
Vocabolario
trust
trust 〈trḁst〉 s. ingl. (propr. «fiducia»; pl. trusts 〈trḁsts〉), usato in ital. al masch. – 1. Coalizione di imprese e società similari che si fondono insieme in un complesso economico a direzione unitaria, al fine di ridurre i costi di...
anti-trust
anti-trust ‹... trḁst› (o anti-trusts) agg. [comp. di anti-1 e dell’ingl. trust]. – Nel linguaggio econ., detto di qualunque legge o provvedimento che, a tutela della libera concorrenza, agisce contro ogni coalizione limitatrice di essa,...
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