TRIUMVIRATO
. Magistrature con tre titolari, detti triumviri o tresviri, se ne trovano parecchie in Roma fin dall'epoca repubblicana, sia come magistrature ordinarie minori non rivestite d'imperium (per le maggiori vige invece, com'è noto, il principio romano della collegialità, e quindi il numero pari), sia come straordinarie: a parte la speciale importanza che il triumvirato ebbe nella crisi della repubblica, altri ne furono istituiti sotto il principato come uffici dipendenti dall'imperatore.
Fra i triumvirati ordinarî il più antico è probabilmente quello dei tresviri capitales o nocturni. Quest'organo sussidiario della giurisdizione penale era forse in origine di nomina consolare. I tresviri avevano la funzione di eseguire le sentenze di morte, personalmente sulle persone di qualità, per mezzo del carnefice sulle altre; ma inoltre, installati nel Foro presso il carcere Tulliano, vigilavano le prigioni, raccoglievano le denunzie, e in base ad una istruzione sommaria ordinavano la detenzione preventiva: il nome di nocturni accenna ad una funzione di guardia di notte sulla città. Una legge Papiria di data incerta (intorno al 200 a. C.) li fece eleggere dai comizî tributi, e affidò loro anche l'esazione delle ammende (sacramenta) che le parti dei processi privati si obbligavano a pagare in caso di soccombenza. Cesare li portò a quattro, ma Augusto li ridusse ancora una volta a tre, conservando loro le antiche attribuzioni; le quali però, nel corso del principato, finirono con essere assorbite nella competenza del praefectus vigilum. Per i tresviri monetales, v. questa voce.
Fra le magistrature triumvirali straordinarie hanno speciale importanza quelle che si nominavano in caso di deduzione di colonie romane o latine (triumviri coloniae deducendae), con la funzione di sovrintendere alle cerimonie augurali di fondazione, ricevere le iscrizioni dei coloni, distribuire fra loro i lotti, dare alla nuova città la sua costituzione: analoghe commissioni erano elette quando si decideva di destinare una qualsiasi parte del pubblico territorio ad assegnazioni viritarie. A questa prassi si ispirò anche Tiberio Gracco, quando per l'applicazione della sua celeberrima legge agraria istituì dei triumviri incaricati di riconoscere i possessi superiori a 500 iugeri, dirimere le relative liti, assegnare al proletariato urbano le terre rivendicate all'agro pubblico.
I triumvirati più celebri sono però quelli (usualmente contraddistinti come primo e secondo) che nel sec. I a. C. ridussero due volte nelle mani di tre uomini politici influenti la somma del potere politico: il primo fu stretto fra Cesare, Pompeo e Crasso nel 60. Il secondo triumvirato fu costituito dalla Lex Titia del 27 novembre 23 con la quale si diede a Ottaviano, M. Antonio e M. Emilio Lepido il titolo di tresviri rei publicae constituendae.
Bibl.: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 3a ed., Lipsia 1887, pagine 594 segg., 718 segg. (trad. franc. P.-F. Girard, IV, Parigi 1894, pp. 301 segg., 443 segg.); N.-E. Politis, Les triumvirs capitaux, ivi 1904; J. Kromayer, Die rechtliche Begründung des II.ten Triumvirats, Marburgo 1888; E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stoccarda-Berlino 1918; U. Wilcken, Der angebliche Staatssreich Octavians im Jahre 32 v. C., in Sitzungsber. berliner Akad., 1925, p. 67 segg.; P. de Francisci, Storia dir. rom., II, i, Roma 1929, pp. 134 segg., 166 segg.; J. Carcopino, Autour des Gracques, Parigi 1929.