TRIBUTI SPECIALI
Sotto tale denominazione o, indifferentemente, sotto quella di "contributi" la dottrina ricomprende una distinta categoria di prestazioni tributarie che per certi versi si ricollega alla figura dell'imposta e per altri se ne differenzia. In particolare, i "tributi speciali" o "contributi" costituiscono, al pari dell'imposta, una forma di concorso pecuniario alle spese dell'ente, ma, diversamente da essa, il relativo prelievo è posto a carico del singolo contribuente in relazione al vantaggio che egli ricava da una specifica attività amministrativa dell'ente effettuata nell'interesse della collettività. Assume, dunque, rilievo particolare il collegamento tra la spesa dell'ente e il vantaggio che deriva all'obbligato dal compimento dell'attività dell'ente medesimo. Esempi di tali forme di prestazione tributaria sono i cessati contributi di miglioria che si corrispondevano ai comuni in dipendenza del compimento di opere pubbliche o dell'introduzione di pubblici servizi (artt. 31, 35 l. 5 marzo 1963, n. 246).
La denominazione di t. s. è poi atecnicamente riservata, dal d.P.R. 26 ott. 1972, n. 648, e dalla l. 15 nov. 1973, n. 734, anche a quelle somme versate a titolo di compenso per i servizi resi al pubblico dal personale del ministero delle Finanze (in particolare, l'amministrazione periferica delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e del catasto e dei servizi tecnici erariali).
Le somme riscosse dai vari uffici a tale titolo, in misura proporzionale o fissa, dopo essere state registrate in apposito giornale di carico, vengono versate all'erario, ai sensi dell'art. 2 della citata l. 15 nov. 1973, n. 734
La misura dei suddetti tributi è stabilita dalla tab. A al pure citato d.P.R. 26 ott. 1972, n. 648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei t. speciali. Nel determinare la misura si tiene conto dei tipi di atti posti in essere e dei servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica.
Con lo stesso d.P.R. 648 sono stati anche istituiti i fondi di previdenza a favore del personale del ministero delle Finanze, delle intendenze di finanza, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erariali: in favore di detti fondi sono autorizzati, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 734 del 1973, prelievi pari al 30% dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella concernente i t. s. in parola.
La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza si effettua in proporzione al numero degli scritti in ogni fondo, tenendo conto della ritenuta effettuata sul totale lordo degli emolumenti.
Bibl.: F. Maffezzoni, Profili di una teoria giuridica generale dell'imposta, Milano 1969, p. 42 segg.; G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino 1978, p. 30; A. Fantozzi, Guida fiscale italiana, Imposte indirette, p. 1065 segg.