TRIBUNALE (XXXIV, p. 304)
L'Ordinamento odierno dei tribunali (p. 309). - Tribunale speciale per la difesa dello stato. - Imprescindibili ragioni di necessità politica, e in modo particolare la considerazione che la sola pena adeguata contro taluni episodi della speculazione criminale è la pena di morte (pena non contemplata dal codice penale del 1889), indussero il governo fascista a istituire un tribunale speciale per la difesa dello stato (legge 25 novembre 1926, n. 2008) competente a giudicare quelli che sono oggi i "delitti contro la personalità dello stato" preveduti nel libro secondo, titolo primo del vigente codice penale (v. art. 3, 2° comma, legge 4 giugno 1931, n. 674); tribunale che, per quanto composto di militari o funzionarî equiparati e per quanto in esso vengano seguite le norme processuali dei tribunali militari di guerra, non è da considerarsi come tribunale militare, come non può considerarsi come tribunale straordinario. Trattasi di giudice "speciale" quindi "naturale" (art. 71 dello statuto), intendendo per giudice naturale (Manzini, Tratt. di dir. process. penale, Torino 1931, II, p. 8) un giudice "istituito previamente dalla legge per una data cerchia di fatti o di persone, in contrapposto a giudice scelto o creato arbitrariamente od occasionalmente".
Il tribunale speciale è unico per tutto il regno, ma, occorrendo, può, con decreto del ministro della Guerra, funzionare in più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi tanto nel luogo dov'esso ha sede, quanto (e in questo caso per ordine del presidente su richiesta del Pubblico Ministero) in qualunque altro comune del regno. È costituito di un presidente scelto tra gli ufficiali generali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti fra i consoli della M.V.S.N., e di un relatore senza voto. Esiste poi, presso detto tribunale, un ufficio del Pubblico Ministero (procuratore generale e sostituti procuratori generali) nonché una commissione istruttoria composta di un presidente, di un vicepresidente e di giudici. Così gli ufficiali del Pubblico Ministero come i giudici relatori possono essere scelti anche tra persone non appartenenti all'esercito o alla milizia (es., magistrati, professori universitarî di discipline giuridiche, ecc.). In materia di connessione tra reati di competenza e reati non di competenza del tribunale speciale, l'articolo 8 del r. decreto 12 dicembre 1936, n. 2062 dichiara competente per tutti i reati il tribunale speciale, eccetto che il Senato sia costituito in Alta Corte di giustizia, e salva, per ragioni di convenienza, la trasmissione degli atti al giudice competente; così come, sempre per ragioni di convenienza, sia in caso di connessione (art. 5, r. decr. 13 marzo 1927, n. 313), come fuori del caso di connessione, purché presente una delle circostanze indicate nell'art. 311 del codice penale (art. 2 r. decr. legge 15 dicembre 1936, n. 2136), è consentita la remissione al giudice competente, secondo le norme ordinarie, anche dei procedimenti devoluti alla competenza del tribunale speciale. I conflitti di giurisdizione (c. d. di competenza) sono risoluti dalla Corte di cassazione secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale. Le decisioni della commissione istruttoria non sono suscettive di impugnazione. Però, l'imputato, riguardo al quale sia stata chiusa l'istruttoria con ordinanza di non luogo a procedere, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo reato, quando siano sopravvenute nuove prove a suo carico; e quando sia stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, l'imputato ha diritto di chiedere la riapertura dell'istruzione, allegando nuove prove sopraggiunte a suo favore (art. 11 r. decr. 12 dicembre 1926, n. 2062). Anche le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione (art. 7 legge 25 novembre 1926, n. 2062); revisione che è consentita per i casi previsti dall'art. 554 del codice di procedura penale (eccetto i casi di cui al n. 2 di detto articolo). La revisione non è, però, di competenza della Corte di cassazione, ma di un consiglio di revisione appositamente istituito. Il tribunale speciale ha carattere temporaneo. Nella legge del 1926 il termine per il suo funzionamento era fissato al 26 novembre 1931, termine prorogato al 31 dicembre 1936 con la legge 4 giugno 1931; infine, per l'art. 1 del r. decr.-legge 15 dicembre 1936, n. 2136, esso funzionerà fino al 31 dicembre 1941.