TRIBONIANO
. Giurista ed erudito del sec. VI, nato a quel che pare in Pamfilia; ministro di Giustiniano e suo principale collaboratore nell'opera legislativa.
Poco sappiamo della sua vita nel periodo anteriore a tale collaborazione; ma pare che si possano attribuire a lui alcune opere scientifiche che, secondo Suida, sarebbero state redatte da un suo contemporaneo e omonimo: in particolare una revisione dei fasti consolari fino al suo tempo, probabilmente a partire dai primordî del principato (‛Υπατικὸς καταλογάϑην εἰς 'Ιουστινιανὸν αὐτοκράτορα), una cronologia degl'imperatori (Βασιλικὸς εἰς 'Ιουστινιανόν), una storia del calendario (περὶ μηνῶν ἀπαλλαγῆς). È buona congettura che tutte queste ricerche servissero a ristabilire la cronologia delle costituzioni imperiali, fors'anche quella dei principali giuristi classici.
Nel 528, quando Giustiniano ordinò per la prima volta che le costituzioni imperiali fossero raccolte in un codex, Triboniano era magister officiorum, cioè capo della segreteria imperiale e direttore dei tre uffici a memoria, ab epistulis e a libellis: in tal qualità fece parte, ma in sottordine, della commissione incaricata della compilazione. Ma nel dicembre 530 la costituzione de conceptione Digestorum, che ordinava la compilazione del Digesto, ce lo presenta in ben più elevata posizione: non solo egli è quaestor sacri Palatii, cioè ministro della Giustizia, ma a lui stesso Giustiniano affida la scelta dei collaboratori nella grande impresa; più ancora, il fatto che da qualche frammento superstite del codice del 529 si ricava con quasi assoluta sicurezza che fino allora l'idea della compilazione del Digesto non era sorta nella mente dell'imperatore, e l'attestazione che parecchie opere di antichi giureconsulti, altrimenti introvabili, furono attinte alla biblioteca privata di Triboniano, e infine le lodi che senza risparmio gli si trovano elargite nelle costituzioni contemporanee alla codificazione e nelle successive Novelle, provano che la concezione della nuova e imponente compilazione, tratta dalle opere della giurisprudenza classica, fu sua personale. Sua deve essere, per conseguenza, la savia e opportuna divisione del lavoro, genialmente ricostruita dal Bluhme (v. digesto); sua l'idea di risolvere via via legislativamente i problemi che avevano diviso l'antica giurisprudenza, mediante quelle costituzioni che furono in buona parte raccolte sotto il nome di Quinquaginta decisiones; sua la determinazione dei modi con cui andassero operate le interpolazioni (v.), destinate a mettere i testi classici in armonia col nuovo diritto e con le nuove tendenze dottrinali, e chiamate perciò giustamente dagli studiosi del sec. XVI Emblemata Triboniani. Toccò naturalmente a lui l'onore di presiedere anche le minori commissioni incaricate di redigere le Istituzioni (anno 533) e la nuova edizione del Codice (anno 534).
D'altra parte, Triboniano continuò a dominare con la sua potente personalità l'ulteriore promulgazione di leggi speciali (Novelle), che particolarmente fra il 535 e il 540 fu intensissima a causa del fermento di idee giuridiche suscitato dalla grande codificazione. La morte di Triboniano, certo anteriore al 545, è fatta ora risalire con buoni argomenti al 542 o 543.
Vituperato nell'Historia arcana di Procopio con la stessa aberrante violenza che in quel libello è diretta contro la personalità di Giustiniano, accusato in specie della più esosa avidità, Triboniano traversò un momento di grave impopolarità nel 532, quando la plebe costantinopolitana si rivoltò, più che contro l'imperatore in persona, contro lui stesso: forse fu appunto il grande peso che si dava alla sua partecipazione ai lavori preparatorî del Digesto quello che lo salvò dalla disgrazia. Nell'epoca moderna, egli fu invece fatto segno alle ingiurie dei dotti ogni volta che le ricerche interpolazionistiche sui testi delle compilazioni ritornarono in onore; in particolare nel sec. XVI e nel XIX. Oggi una coscienza storica meglio informata gli riconosce il merito insigne di aver salvato dalla rovina, sia pure qua e là storpiandola, tanta parte dell'antica sapienza giuridica, che altrimenti sarebbe andata distrutta; e d'altronde non di rado le ricerche critiche stabiliscono che l'insegnamento degli antichi era già stato falsato da precedenti manipolazioni, sicché talvolta lo sforzo di Triboniano e dei suoi collaboratori è stato diretto a ritornare, sia pure per vie traverse, ai limpidi principî dei grandi giureconsulti. In ogni modo, mentre buona parte delle norme dell'età classica era manifestamente inapplicabile ai nuovi tempi, l'accozzaglia indigesta di regole romane e orientali, di dottrine classiche e beritesi, quale risulta dai pochi documenti superstiti dell'attività scolastica nel sec. IV e V, esigeva l'intervento di un grande intelletto organizzatore e chiarificatore: senza Triboniano, probabilmente, il diritto romano non sarebbe oggi per noi che uno fra i rami della scienza dell'antichità.
Bibl.: Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine, Parigi 1901, p. 103 segg.; P. Krüger, Geschichte der Quellen des röm. Rechts, 2a ed., Monaco 1912, p. 335 segg.; H. Krüger, Die Herstellung der Digesten Justinians und der Gang der Excerption, Münster 1922; P. Bonfante, Storia del dir. rom., 3a ed., Torino 1923, II, p. 48 segg.; B. Kübler, De Justiniani in codice renovando ministris, in Acta Congressus iuridici internat., Roma 1935, I, p. 1 segg.