TRECENARIO
. Con la costituzione di Augusto la distinzione tra le varie classi sociali di Roma continuò a basarsi essenzialmente sul censo. Per l'ordine equestre fu fissata la somma di 400.000 sesterzî. Subito dopo l'ordine equestre venivano, è da credere, i censiti sulla base di un capitale di 300.000 sesterzî, che dovevano dirsi, sebbene non ne abbiamo testimonianze, anche trecenarii. La classe successiva si chiamava dei ducenarî (Svet., Aug., 32, 3). Codeste e simili designazioni si adoperavano anche in senso affatto diverso, per indicare cioè le varie categorie di procacciatori appartenenti alla classe equestre, distinte gerarchicamente secondo la misura dello stipendio. Ai trecenarî (stipendiati con 300.000 sesterzî) appartenevano, fra gli altri, il procuratore del fisco imperiale e l'amministratore della dotazione e della proprietà privata del capo dello stato (procurator rationis privatae). Avevano il titolo di trecenarii anche i centurioni di rango più elevato; per questi il titolo non poteva essere basato sul soldo che non raggiungeva di certo così ragguardevole cifra, bensì sul numero dei militi da loro comandati, che sembra salisse a 300 (cfr. Th. Mommsen, Ephemeris epigraphica, IV, p. 240 segg.).
Bibl.: Per la classe sociale di quelli che possedevano 300.000 sesterzî, v. la descrizione degli scarsi testi in T. Rice Holmes, The Roman Republic, I, Oxford 1923, p. 391 segg. - Pei trecenarî, ecc., nella gerarchia equestre, v.: Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, I, 3a ed., Lipsia 1887, p. 304 segg.; A. Stein, Der röm. Ritterstand, Monaco 1927, pp. 242, 269. - Per i centurioni ducenarî, v. A. Domaszewski, Die Rangordnung des röm. Heeres, Bonn 1908.