TRATTATIVE
. Fra i varî momenti che precedono la conclusione del contratto assume speciale rilievo quello delle trattative, degli atti cioè preparatorî o preliminari attraverso i quali si elabora la definitiva proposta contrattuale. Il carattere delle trattative è che esse non sono impegnative: cioè non importano un vincolo per l'ulteriore contrattazione. Gli antichi scrittori indicano tali rapporti precontrattuali col termine tractatus, propositiones conventionem antecedentes e i Tedeschi col termine Handlungsvorschläge. Una precisa definizione delle trattative si trova già negli scrittori di diritto comune: Tractatus differt a contractu et eum praecedit et non requirit consensum deliberatum sed solam dispositionem ad illum et discussionem. Le trattative, quindi, a differenza della proposta definitiva che, accettata, porta alla conclusione del contratto, non sono un elemento della formazione del rapporto contrattuale. La volontà nelle trattative è diretta alla elaborazione di un progetto di contratto (o di alcuni punti di esso); chi intavola trattative non vuole il contratto, ma vuole solo prepararlo.
Vi è questione se si debba ammettere una responsabilità per rottura delle trattative nei periodi precontrattuali anteriori a una vera e propria proposta. Occorre distinguere il caso in cui tale recesso è avvenuto in tali forme e circostanze da costituire un atto illecito, dal caso in cui l'offerente utendo suo iure recede dalle trattative intavolate anche senza addurre un giustificato motivo: nel primo caso il recedente incorre in responsabilità extracontrattuale (art. 1151 cod. civ.), nel secondo non si può de iure condito ammettere che incorra in responsabilità, perché si dovrebbe introdurre nel codice per opera dell'interprete un nuovo caso di responsabilità senza colpa o si dovrebbe non meno arbitrariamente dare una interpretazione estensiva al capov. dell'art. 36 cod. comm.; ché anzi, prevedendosi in esso eccezionalmente un caso di responsabilità per recesso della proposta, si deve logicamente escludere tale responsabilità nei periodi precedenti alla proposta. È del resto anche nella coscienza sociale e nella pratica quotidiana la convinzione che le trattative si conducono a proprio rischio e pericolo: una diversa soluzione porterebbe a una dannosa remora delle iniziative dirette a intavolare contrattazioni. Una tale responsabilità è anche estranea al diritto romano. Nello stesso senso è la più recente giurisprudenza della Cassazione del Regno (sentenza 16 aprile 1934, in Mass. Foro it., 1934, 203).
Bibl.: S. A. Clauder, De tractatibus: von Handlungsvorschlägen, vulgo Tractaten, Jena 1680; R. Saleilles, De la responsabilité précontr., in Rev. trim. de dr. civ., 1907, p. 697 segg.; E. Albertario, Della responsabilità precontrattuale, in Diritto comm., 1910, II, p. 50 segg., e in Mon. trib., 1910, p. 341 segg.; A. Nattini, Cenni critici sulla cosiddetta responsabilità precontrattuale, in Dir. comm., 1910, II, p. 235 segg.; G. Carrara, La formazione dei contratti, Roma 1915; V. Polacco, Le obbligazioni, ivi 1915, p. 511 segg.; A. Candian, Questioni in tema di formaz. di contratti, in Riv. dir. comm., 1916, I, p. 854 segg.; id., Trattative e contratti prelim., in Temi emil., II (1925), p. 12; G. Faggella, I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale, 2a ed., Roma 1918; G. Segré, Sulla responsabilità precontrattuale e sui punti riservati, in Riv. dir. comm., 1926, II, p. 633, e in Scritti giuridici, I, Cortona 1930, p. 456 segg.