trasparenza
Fondamentale modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati cittadini, la quale implica che l’azione del soggetto pubblico risulti comprensibile al privato, così che questi possa avere una conoscenza effettiva dell’attività amministrativa, e conseguentemente anche esercitare un controllo su di essa (art. 1 l. 241/1990). Il cittadino deve cioè risultare destinatario di un’informazione qualificata relativa all’agire della pubblica amministrazione: pertanto, non solo il privato deve poter accedere ai documenti amministrativi che lo riguardano, ma gli dev’essere anche comunicato l’avvio di un procedimento amministrativo in cui è coinvolto il suo interesse; inoltre, il provvedimento finale che ha efficacia nella sua sfera giuridica deve essere adeguatamente motivato.
La t. è anche nozione attinente alle informazioni contrattuali, soprattutto relative a determinate categorie di contratti (bancari, finanziari), in cui la complessità e tecnicità (e dunque la non facile comprensione) delle condizioni contrattuali pongono una parte (il cliente, l’investitore) in una posizione di debolezza. Il legislatore interviene prevedendo a carico della controparte (banca, intermediario finanziario) il necessario rispetto di parametri di t. e pubblicità (ingl. disclosure, «rivelazione»), che si estendono dalla fase precontrattuale sino a quella di esecuzione, in modo da garantire una piena consapevolezza del cliente in ordine al contratto. In tale direzione va, per es., l’obbligo di pubblicizzare i tassi di interesse applicati, di redigere per iscritto il contratto, indicando espressamente ogni variazione sfavorevole per il cliente, di fornirgli comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto.
La cosiddetta legge Brunetta (l. 15/2009) ha implementato il profilo della t. nei rapporti fra amministrazione e cittadini, ispirandosi al principio della ‛full disclosure’, già noto in altri ordinamenti (Svezia e Paesi anglosassoni), che impone la piena e illimitata accessibilità dei documenti e delle informazioni presso tutti gli enti pubblici. Ciò significa che chiunque ha diritto di accesso a tutte le informazioni sull’organizzazione e il funzionamento di un’amministrazione pubblica, salvo quelle che vengano espressamente qualificate come riservate. Significativo, inoltre, che nel testo di legge in questione si precisi espressamente come la t. non possa venire limitata da ragioni di tutela della privacy.
Non necessariamente, comunque, il principio di t. evidenzia contrasti con le esigenze di tutela della privacy, nonostante accada spesso che enti detentori, per es. a fini statistici, di dati personali, neghino la loro diffusione proprio in nome della necessità di proteggere la riservatezza di coloro a cui i dati afferiscono. È possibile in effetti, trovare un ragionevole punto di equilibrio fra le diverse istanze di t. e di tutela della riservatezza. Proprio in tal senso è orientata la normativa in materia di trattamento di dati personali, contenuta nel d. legisl. 196/2003 (Codice della privacy), il quale prevede per es. la necessità di rispettare peculiari cautele nel trattare i dati definiti ‘sensibili’, che rivelano cioè informazioni particolarmente significative (l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale) senza però impedire tout court l’accesso agli stessi.