TRASCRIZIONE
. Diritto. - Nel diritto questa parola ha varie accezioni. Letteralmente essa significa annotazione del contenuto totale o parziale di un documento su un altro documento (v. atto: Atti dello stato civile; matrimonio: Diritto italiano); in senso specifico la parola trascrizione indica una forma di pubblicità propria di atti che riguardano la situazione giuridica dei beni immobili, o di beni mobili particolari. Il più delle volte da questa pubblicità dipendono, in maggiore o minor misura, gli effetti di un atto di alienazione riguardo ai terzi; in ogni caso essa è diretta a tutelare l'interesse pubblico all'apparenza della circolazione di quei beni che hanno maggiore importanza sociale: e cioè in primo luogo gli immobili, poi le navi, le automobili, gli aeromobili e anche il diritto d'autore. La trascrizione consiste, da parte del privato, in una notificazione a un ufficio pubblico di certi atti; da parte di un organo dello stato, nell'annotazione del contenuto di quegli atti in registri pubblici.
Sebbene la trascrizione sia richiesta per le alienazioni di tutti i beni suddetti, storicamente essa si è formata per gl'immobili: e qui se ne tratta per quanto a essi si riferisce, rinviando per il resto alle voci nave: Diritto privato; automobile: Legislazione; aeronautica: Diritto aeronautico; autore, diritto d'.
Tra i tanti mezzi per rendere noti al pubblico i fatti riguardanti il regime giuridico degl'immobili, la trascrizione è quello che alla legge italiana è derivato dalla francese; ma non è il migliore, tanto che nelle nuove provincie è rimasto in vigore il sistema austriaco dell'intavolazione (r. decr. 28 marzo 1929, n. 499). La trascrizione è regolata principalmente dagli articoli 1932-1947 del codice civile e dagli articoli 17-23 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie.
La trascrizione è richiesta, di solito, da un soggetto che è parte nell'atto giuridico da trascrivere (art. 1936); talora deve essere richiesta da terzi, e può essere ordinata giudizialmente: si ritiene, più in generale, che possa esser richiesta da chiunque. L'atto da trascrivere va notificato allo stato, e per esso al conservatore delle ipoteche (art. 1936), organo titolare dell'ufficio delle ipoteche, con funzione di conservare i registri della pubblicità immobiliare (trascrizioni e iscrizioni di ipoteche). La trascrizione deve essere fatta nell'ufficio del luogo dove sono situati i beni. Chi chiede la trascrizione di un atto deve presentare: due note con gli elementi idonei a identificare l'atto in questione, le parti, il pubblico ufficiale che ha rogato o autenticato il documento o il giudice che ha pronunciato la sentenza, il bene immobile a cui l'atto si riferisce (art. 1937, 1940); e una copia autentica o l'originale dell'atto (art. 1936); deve trattarsi di un documento che faccia prova del suo contenuto (art. 1935). Il conservatore delle ipoteche custodisce i documenti e trascrive (da ciò il nome) il contenuto della nota nel registro particolare delle trascrizioni; poi restituisce alla parte una delle note certificandovi l'eseguita trascrizione. Nei registri le annotazioni sono raggruppate secondo l'identità della persona (sistema del foglio personale); ne consegue una pubblicità meno efficace che raggruppandole secondo l'ídentità del fondo (sistema tedesco e austriaco del foglio reale). Da chiunque sia richiesta, la trascrizione profitta a tutti coloro che vi hanno interesse. Il singolo non ha la mera facoltà di procedere alla trascrizione, ma la sua attività è stimolata: con un onere, quando alcuni effetti dell'atto non si verificano finché esso non è trascritto; con un obbligo, quando vi è una sanzione in caso che la trascrizione sia omessa.
Devono essere trascritti i seguenti atti: a) trasmissioni e costituzioni inter vivos di diritti reali (proprietà, servitù, usufrutto, uso e abitazione), limitazioni del godimento o della facoltà di disporre di un immobile, anche quando queste limitazioni non costituiscano un diritto reale (art. 1932); b) il precetto nell'esecuzione immobiliare, l'accettazione dell'eredità col beneficio d' inventario, e determinate domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione (art. 1933); c) le divisioni di immobili e di diritti capaci d'ipoteca, le trasmissioni o costituzioni di diritti reali su immobili per successione a causa di morte, le affrancazioni di enfiteusi, le costituzioni del vincolo dotale sugl'immobili della moglie e la stipulazione della comunione fra coniugi, le transazioni e le costituzioni di rendita, i precetti, le domande e i sequestri interruttivi della prescrizione, le sentenze di omologazione nelle divisioni giudiziali, le domande e sentenze riferentisi a negozî di cui è richiesta la trascrizione, e pochi altri atti (art. 17, 18 e 19 testo unico).
La trascrizione porta diverse conseguenze nelle tre categorie di atti sopra indicate: a) "Le sentenze e gli atti enunciati nell'art. 1932, sino a che non siano trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile" (art. 1942, 1° comma). È principio generale che i diritti reali si trasmettono e si acquistano rispetto a tutti col solo consenso legittimamente manifestato (art. 1125): coerentemente a questa regola chi ha trasmesso il diritto reale è tenuto appunto perciò a rispettarlo; i terzi che non hanno diritti reali sull'immobile (e fra questi i creditori chirografarî) sono tenuti a rispettare il diritto reale altrui, chiunque ne sia il titolare. Invece a questa regola l'art. 1942 porta una limitata eccezione a favore di quei terzi che hanno acquistato e legittimamente conservato (s'intende a mezzo della trascrizione o, trattandosi d'ipoteche, a mezzo dell'iscrizione) diritti reali sull'immobile, e perciò sono interessati direttamente a quelle alienazioni: l'art. 1942 dispone infatti che, finché queste non si presumono legalmente note, finché cioè non sono trascritte, non hanno alcun effetto riguardo a essi terzi. Ma ciò non significa, come potrebbe sembrare, che col solo consenso il diritto reale non sia validamente trasmesso anche rispetto a questi terzi (poiché il diritto reale è un diritto necessariamente erga omnes), ma significa solo che essi, finché non hanno aiuto legale conoscenza dell'alienazione, hanno la facoltà (non l'obbligo) di considerare come immutata la situazione giuridica preesistente: e perciò, sebbene il diritto reale sia già validamente trasmesso, esso può venire acquistato di nuovo, e il nuovo acquisto prevale al precedente, se viene trascritto prima. Il principio della pubblicità si sostituisce così al principio comune che è proprietario chi acquista per primo: la priorità della trascrizione determina quale tra i diritti acquistati successivamente da diverse persone sullo stesso immobile deve avere la preferenza (A. Ascoli): chi è preferito è considerato proprietario dal momento dell'acquisto, indipendentemente dalla data di questo, e sebbene abbia acquistato da un non proprietario. "Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto" (art. 1942, ult. capov.). Chi ha acquistato per primo, ma non trascritto in tempo, avrà solo azione di danni verso il venditore. b) La trascrizione degli atti di cui all'art. 1933 porta effetti speciali, indicati dalla legge per ciascuno di essi. La trascrizione del precetto nell'esecuzione immobiliare determina l'immobilizzazione dei frutti, l'inalienabilità del fondo da parte del proprietario debitore e il sequestro giudiziale del fondo stesso (art. 2085). La dichiarazione di accettazione dell'ereditä col beneficio d'inventario deve essere trascritta perché i creditori del defunto provvedano a far valere i loro diritti, prima che l'asse ereditario sia esaurito: decorso un mese dalla trascrizione, l'erede può pagare i creditori a misura che si presentano (art. 976). La trascrizione delle domande di cui alle disposizioni indicate dall'art. 1933, n. 3, ha l'effetto di rendere possibile, con la risoluzione di atti che si riferiscono a determinati beni, anche la risoluzione dei diritti acquistati su di essi da terzi, che pur avevano legale conoscenza del pericolo cui andavano incontro. c) Il testo unico sulle tasse ipotecarie, richiedendo la trascrizione di atti, che, secondo il codice civile, non vi erano soggetti, non determina quali effetti essa induca riguardo a tali atti: vanno estese a essi le regole del codice sugli effetti della trascrizione? oppure questa non ha influenza alcuna sull'efficacia degli atti stessi? Le norme del codice sugli effetti della trascrizione sono di natura eccezionale, perché derogano al principio della sufficienza del consenso per l'efficacia anche reale dei negozî giuridici, e quindi non possono essere estese ad altri atti, di cui sia ordinata la trascrizione, se non siano espressamente richiamate; inoltre non è carattere essenziale del concetto di trascrizione che da essa dipenda, sia pure in parte, l'efficacia reale di un atto. Perciò la dottrina prevalente ritiene che la trascrizione degli atti di cui agli art. 17, 18 e 19 t. u. è disposta solo a un fine generale di pubblicità; e perciò, anche se venga omessa, gli atti per cui è richiesta conservano piena efficacia, anche reale. Secondo la dottrina stessa un'eccezione a questa regola dovrebbe aversi riguardo agli effetti della trascrizione nelle divisioni e nelle trasmissioni per successione mortis causa di immobili; a questi atti sarebbe applicabile cioè l'art. 1942, perché l'art. 17 testo unico li equiparerebbe a quelli indicati nell'art. 1932: tale eccezione tuttavia avrebbe luogo solo in quanto si verifichi il presupposto di cui all'art. 1942, e cioè un conflitto fra più acquirenti successivi di diritti sullo stesso immobile, da diverse persone.
In occasione della trascrizione deve essere pagata una tassa, che fa parte delle tasse ipotecarie. Il servigio che lo stato presta al privato e che qualifica il tributo come tassa, consiste nella pubblicità, e perciò nella tutela del credito immobiliare. L'oggetto della tassa è il valore capitale del bene a cui si riferisce la trascrizione, nella stessa misura su cui si applica la tassa del registro (art. 2 e 4 testo unico). La tassa può essere proporzionale o fissa, e deve essere pagata entro lo stesso termine che le tasse di registro e successione.
L'intavolazione austriaca, a differenza della trascrizione, è anche un modo d'acquisto che si aggiunge al titolo obbligatorio d'acquisto (es., vendita): finché il contratto non è intavolato non ha effetti reali nemmeno fra le parti (art. 2 r. decr. 28 marzo 1929 cit..)
Bibl.: I. Luzzati, Della trascrizione, 4a ed., voll. 2, Torino 1901-05; L. Rossi, s. v. Trascrizione, in Digesto italiano, XXIII, parte 2a, ivi 1914; N. Coviello, Della trascrizione, 2a ed., Napoli 1915; G. Gorla, La riforma della trascrizione secondo il testo unico sulle tasse ipotecarie 30 dic. 1923, in Riv. dir. civ., 1930, p. 205 segg.; F. Carnelutti, Teoria giuridica della circolazione, Padova 1933. Per la storia dell'istituto: P. Bonfante e F. Maroi, Note al Diritto delle Pandette di B. Windscheid, V, Torino 1926, p. 667 segg. Sulla intavolazione nelle nuove provincie: M. Bresch, Le nuove leggi sui libri fondiari per la Venezia Giulia e Tridentina, Padova 1932.