TRADIMENTO (fr. trahison; sp. traición; ted. Verrat; ingl. treason, treachery)
Sotto la generica denominazione di "tradimento", si raggruppano gravi figure delittuose previste nei codici militari e munite di una particolare caratteristica oggettiva e soggettiva che le distingue da figure criminose affini, contemplate nel codice penale comune: la caratteristica oggettiva di costituire figure di reati tipicamente militari, nel senso di reati lesivi dell'interesse statale della difesa militare del paese, e la caratteristica soggettiva della qualità di militare nel soggetto colpevole. "La lesione della sicurezza dello stato - scrive P. Vico - è implicita in tutti i reati militari, mentre il tradimento offende direttamente il servizio militare, cioè la difesa militare. E, per quanto il maggior presidio della sicurezza dello stato sia la difesa militare, non è men vero che il danno derivante dal reato di tradimento è immediatamente militare, mediatamente politico". Corrispondenti figure di reati contro la sicurezza dello stato conosce il codice penale comune sotto il titolo dei delitti contro la personalità dello stato; figure criminose, però, che oggi opportunamente più non si raccolgono nella classica definizione di "alto tradimento" per la giusta considerazione del fatto che non sempre il compimento di questi crimini suppone quella violazione di un dovere di fedeltà che è implicita nel concetto di tradimento. Certo è che taluni delitti, che i codici militari prevedono sotto il capitolo del "tradimento", saranno puniti con le norme del codice penale comune se attuati da persone che non rivestono la qualità di militari.
I reati di tradimento militare hanno, come è facile comprendere, una storia che ci riporta alle epoche più remote. Nel diritto di Atene il delitto d'intelligenza col nemico era punito - a quanto narra Senofonte - con la pena di morte, e i colpevoli non potevano essere sepolti in terra ateniese. Nell'epoca romana il tradimento (proditio) implicava la degradazione e l'applicazione della tortura: proditores plerumque capite puniuntur, et exauctorati torquentur (Dig., XLIX, 16, de re militari, 7). Nell'antico diritto penale militare dei Germani, questi proditores et transfugas arboribus suspendunt. Nell'editto di Rotari è punito con la pena di morte e con la confisca dei beni il delitto d'intelligenza col nemico.
Varie figure di reato di tradimento sono previste nei codici penali militari italiani. Alcuni delitti in questi codici previsti trovano - come accennammo in principio - corrispondenza in figure criminose contemplate nel codice penale comune tra i delitti contro la personalità dello stato. Così: il delitto di partecipazione alla guerra contro lo stato (art. 71 cod. pen. esercito, art. 247 cod. pen. comune). Un noto cultore del diritto penale militare, Pietro Vico, distingue i reati di tradimento in due categorie: reati di tradimento diretto "reati commessi con lo scopo di tradire, e cioè con l'intenzione diretta di aiutare il nemico", e reati di tradimento indiretto, commessi senza lo scopo di tradire, ma che "possono tuttavia indirettamente giovare al nemico o nuocere alla difesa militare dello stato". Crediamo, invece, che convenga, in una distinzione, prescindere dall'estremo dell'intenzione (molto più che per uno dei più gravi delitti di tradimento diretto - il delitto di partecipazione immediata alla guerra contro lo stato - basta la volontà del fatto in sé, indifferente essendo lo scopo del colpevole), e dividere i delitti di tradimento in due categorie: delitti dolosi e delitti colposi.
Il codice penale per l'esercito nel capo 1° del titolo 2° (tradimento) contempla i seguenti delitti: 1° delitto doloso di partecipazione immediata alla guerra contro lo stato - anche se il militare, armato contro lo stato, non abbia usato le armi contro lo stato stesso: pena, la morte mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione; 2° il delitto di intelligenza o corrispondenza col nemico commesso con la coscienza di tradire: pena, la morte mediante la fucilazione nella schiena, previa degradazione, a meno che l'intelligenza o corrispondenza col nemico sia ristretta a mere offerte di servizî qualunque al nemico non ancora accettate o non ancora tradotte in atto, oppure sia di tal natura da non potere recare danno; 3° il delitto doloso di favoreggiamento del nemico: pena, la morte previa degradazione, 4° il delitto di istruzioni o agevolazioni colpose al nemico, delitto per cui è comminata la pena della reclusione militare da cinque a venti anni; 5° il delitto di comunicazione di piani ad agenti di stati non nemici: pena la reclusione militare; 6° il delitto di rapporti infedeli sulle posizioni o navi nemiche: delitto punito, se commesso dolosamente, con la morte mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione; se commesso colposamente, con la reclusione militare, oppure con altre pene minori. Questo delitto non può essere commesso che da un ufficiale o da un sottufficiale.
Bibl.: P. Vico, Diritto penale militare, in Enciclop. di dir. pen. di E. Pessina, XI, Milano 1908; V. Manzini, Dir. pen. militare, Padova 1928.