TOTALIZZATORE
È un sistema di scommessa mutua, istituito per la prima volta in Francia e introdotto sugl'ippodromi italiani verso il 1890. Fissata dalle società di corse l'unità di misura della puntata (in Italia, L. 5), lo scommettitore acquista agli appositi sportelli, situati in ogni recinto dell'ippodromo, tanti biglietti quanti ne occorrono per raggiungere la cifra che vuole scommettere sul cavallo prescelto. Appena dato il segnale di partenza ai cavalli in corsa, il giuoco viene chiuso, e si procede subito a sommare le scommesse fatte su ciascuno dei cavalli partenti. La somma totale, dopo prelevate la tassa erariale e la percentuale dovuta alla società di corse, viene divisa per il numero delle puntate fatte sul cavallo vincitore. Si stabilisce così la "quota" da pagarsi per ogni puntata vincente. Evidentemente tale quota sarà piccola per il favorito, cioè per il cavallo più ricercato dagli scommettitori; potrà raggiungere anche grosse cifre se sul vincitore il numero delle puntate era esiguo. Oltre che sul vincitore si fa generalmente anche il giuoco dei piazzati con analogo sistema. Ultimamente si è istituita anche la scommessa sul doppio, cioè sui vincitori di due corse. Durante l'accettazione delle scommesse, il pubblico non conosce che molto approssimativamente le somme impegnate sui varî cavalli e non può quindi prevedere se la quota da riscuotere in caso di vincita corrisponde alle probabilità di vittoria attribuite al proprio preferito. Per ovviare all'inconveniente, sui grandi ippodromi esteri si è ricorso all'impianto (costosissimo) di totalizzatori automatici che, registrando le somme incassate sia in totale, sia su ciascun partente, permettono allo scommettitore di seguire con facilità il variare della quota con lo svolgersi del giuoco.
Diritto. - È noto che la legge non accorda veruna azione per il pagamento dei debiti di giuoco e di scommessa a cagione dei pericoli che presentano (art. 1802 c. civ.), anche se sono leciti e non puniti dalla legge penale (art. 718-723), come giuochi d'azzardo. Fa però eccezione per quei giuochi leciti che hanno una utilità sociale in quanto contribuiscono all'esercizio del corpo, tra i quali giuochi rientrano le corse a piedi o a cavallo. A questi giuochi accorda un riconoscimento pieno attribuendo al vincitore l'azione per ottenere la prestazione dal perdente (art. 1803 codice civ.).
Parimenti, riferendosi al concetto di utilità sociale, la legge di pubblica sicurezza nega la concessione di licenze per l'esercizio di scommesse; ma fa eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara (art. 88, testo unico r. decr. 18 giugno 1931, n. 773). Alle società di corse di cavalli, debitamente costituite e autorizzate, è stato riconosciuto esclusivamente il diritto di esercitare, per le proprie corse, tanto negli'ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società (art. 88, 2° capov.).
Si hanno, infine, diversi provvedimenti per le tasse di bollo sui biglietti venduti dai totalizzatori (r. decr. 14 maggio 1920, n. 567, art. 17; r. decr. 30 dic. 1923, n. 3268; r. decr. legge 17 marzo 1930, n. 142).