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tirocinio

di Laura Pagani - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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tirocinio

Laura Pagani

Esperienza lavorativa presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali degli individui mediante la conoscenza sul campo del mercato del lavoro.

Tipologie di attività e regolamentazione

Il t. è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 18 della l. 196/1997 (pacchetto Treu, ➔ Biagi, legge), con la denominazione di t. formativo e di orientamento, in sostituzione delle diverse tipologie di stage preesistenti.

Esso costituisce, di fatto, una forma di addestramento (➔) sul lavoro (on the job training), che consente un inserimento temporaneo all’interno dell’impresa o dell’ente pubblico. Viene promosso in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mira a facilitarne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

È uno strumento vantaggioso anche per l’azienda, che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti, a differenza dell’apprendistato (➔), non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l’obbligo di assunzione finale del tirocinante. Al termine del t., l’impresa o l’ente pubblico sono tenuti solo a certificare l’esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.

Durata dei tirocini

La durata massima varia a seconda del beneficiario ed è pari a 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria, a 6 mesi per inoccupati o disoccupati, ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti professionali di Stato o di corsi di formazione professionale e per studenti frequentanti attività formative postdiploma o postlaurea, a 12 mesi per studenti universitari e per le persone svantaggiate ai sensi della l. 381/1991 e a 24 mesi per i disabili. Si realizza sulla base di un’apposita convenzione tra l’azienda/ente che ospita il tirocinante (azienda/ente ospitante) e il soggetto promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l’impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali ecc.). Alla convenzione dev’essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del t., oltre che i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.

Una particolare tipologia è rappresentata dai t. estivi di orientamento, promossi a favore di giovani o adolescenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Hanno finalità di orientamento e di addestramento pratico e devono svolgersi durante le vacanze estive, ovvero nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo. La durata massima di un t. estivo o di più t. cumulati non può superare complessivamente i 3 mesi. Eventuali borse lavoro a favore del tirocinante non possono eccedere l’importo massimo mensile di 600 euro. I t. estivi sono disciplinati dalle Regioni, in forza della loro competenza in materia di formazione.

Prospettive

Il d.d.l. 3249/2012 delega il governo a introdurre un quadro normativo più razionale ed efficiente del t. formativo e di orientamento, basato sui principi della revisione della disciplina, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, sull’attuazione di interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, sull’individuazione degli elementi qualificanti del t. e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso il ricorso a sanzioni amministrative, sulla previsione di non assoluta gratuità, mediante il riconoscimento di una indennità, anche in forma forfettaria, con riferimento alla prestazione svolta.

Vedi anche
Formazione professionale Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della l. n. 845 del 21.12.1978, la formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia ... insegnamento L’atto e il contenuto dell’insegnare. Letteralmente è l’impressione del segno nella mente del discente. Tuttavia non si può trattare dell’insegnamento da parte del docente senza, in pari tempo, considerare la partecipazione attiva del discente, tanto che propriamente si parla di processi di insegnamento-apprendimento. ... flessibilità flessibilità economia Capacità di un sistema economico di adattarsi ai mutamenti della realtà. 1. La flessibilita dei prezzi È la caratteristica per la quale i prezzi aumentano quando vi è un eccesso di domanda sull’offerta di beni, diminuiscono quando vi è un eccesso di offerta di beni sulla domanda. ... operaio Lavoratore subordinato che esplica mansioni prevalentemente manuali, diverse a seconda delle varie specializzazioni e della preparazione tecnico-pratica, per il corrispettivo di una retribuzione detta comunemente salario; è in genere distinto dall’impiegato, di cui si considera come caratteristica la ...
Altri risultati per tirocinio
  • tirocinio
    Enciclopedia on line
    Periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto ...
Vocabolario
tirocìnio
tirocinio tirocìnio s. m. [dal lat. tirocinium (der. di tiro -onis «apprendista, novizio, recluta», con terminazione spiegata in modo non soddisfacente)]. – Periodo di addestramento pratico (e l’addestramento stesso) all’esercizio di un...
tirocinante
tirocinante agg. e s. m. e f. [der. di tirocinio]. – Che, o chi, fa tirocinio, compie cioè un periodo di tirocinio: maestro t.; frequentare un ospedale come tirocinante. Talora usato come sinon. di apprendista (v. però tirocinio).
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