societa, tipologie di
società, tipologie di L’ordinamento giuridico offre agli operatori una pluralità di modelli societari tra loro differenziati, tra i quali i fondatori possono scegliere quello più congruo alle loro esigenze: sono questi i ‘tipi’ in cui si articola l’istituto societario complessivamente considerato. Il codice civile disciplina 6 tipi di s. lucrative (s. semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni: art. 2251 ss.) e le s. cooperative (art. 2511, cui si aggiungono le mutue assicuratrici, cooperative operanti nel settore delle assicurazioni); a questi tipi si affiancano quelli della s. europea e della s. cooperativa europea, disciplinati da regolamenti comunitari. La differenza tra s. lucrative e cooperative si colloca sul piano dello scopo perseguito (di lucro, ossia di conseguimento di un profitto da distribuire tra i soci, nelle prime; mutualistico, ossia di risparmio di spesa o di miglior remunerazione del lavoro, nelle seconde). Questa diversità causale determina però anche un diverso assetto organizzativo interno (➔ cooperativa, società): per es., mentre nelle s. lucrative il potere di ogni socio è di regola proporzionale al capitale conferito, nelle cooperative la natura solidaristica del rapporto implica una maggiore democraticità, basata sull’eguaglianza della posizione dei soci (➔ anche governance).
Tra i vari tipi di s. lucrative, le differenze si colgono sul piano della struttura organizzativa e dell’autonomia patrimoniale. Le s. di persone (s. semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) hanno una struttura tendenzialmente snella e attribuiscono rilevanza centrale alle persone dei soci. Le s. di capitali (s. per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni) presentano una struttura corporativa più articolata, con una ripartizione di funzioni tra diversi organi (assemblea, organo amministrativo, organo di controllo), e si caratterizzano per la libera circolazione delle partecipazioni; la s. a responsabilità limitata può tuttavia essere conformata accostandola sensibilmente alla struttura tipica delle s. di persone. Va ricordato che le società quotate sono s. per azioni (➔ azioni, società per p). Anche l’autonomia patrimoniale cresce in funzione della complessità del tipo: le s. di persone godono di autonomia patrimoniale imperfetta (i soci, con l’eccezione degli accomandanti nella s. in accomandita semplice, rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali), le s. di capitali di autonomia patrimoniale perfetta (ossia hanno personalità giuridica distinta dai soci: dei debiti sociali risponde solo la società con il suo patrimonio). Le differenze fra i tipi orientano la scelta dei fondatori: le s. di persone sono modelli tendenzialmente destinati all’esercizio di attività di piccole dimensioni, a causa della limitata autonomia patrimoniale e della forte componente fiduciaria tra i soci, ancorché non vi sia una soglia massima dimensionale fissata per legge; le s. di capitali sono pensate per le attività medio-grandi, sebbene i limiti legali minimi di capitale (120.000 euro per la S.p.a., 10.000 euro per la s. a responsabilità limitata, ma il limite è ridotto a 1 euro nelle S.r.l. semplificate o a capitale ridotto) consentano la loro adozione anche per iniziative economiche modeste.
Il sistema è caratterizzato dal principio di tipicità, in virtù del quale non possono essere creati modelli organizzativi diversi da quelli previsti dall’ordinamento. L’autonomia negoziale può peraltro esplicarsi, anche in misura significativa, all’interno dei singoli modelli legali, la cui disciplina è infatti solo in parte inderogabile: molti profili dell’organizzazione possono essere appositamente regolati da clausole dell’atto costitutivo (statuto, nelle s. per azioni), introducendo elementi anche significativamente devianti rispetto all’assetto normale del tipo (per es., attribuendo diritti particolari a singoli soci nelle s. a responsabilità limitata, o subordinando la circolazione delle azioni di s. per azioni al gradimento degli altri soci, e così in entrambi i casi inserendo elementi di personalizzazione tipici delle s. di persone). In linea generale, inoltre, i fondatori possono scegliere indifferentemente tra i diversi tipi (principio di libertà di scelta del tipo), con alcune eccezioni. In primo luogo, il modello della s. semplice non può essere adottato per l’esercizio di un’attività commerciale (dunque solo per l’esercizio di attività agricole o di professioni intellettuali: art. 2249 c.c.), mentre ogni altro tipo può accogliere ogni genere di attività. Inoltre, per operare in determinati settori sensibili (per es., bancario), talora le leggi speciali selezionano i tipi utilizzabili (spesso, limitando la scelta alle s. di capitali). La scelta del tipo viene compiuta al momento della costituzione della s., ma non è irreversibile: l’operazione di cambiamento del tipo è denominata trasformazione ed è soggetta a una disciplina apposita (art. 2498 ss. c.c.).