TESTO UNICO
. Con tale nome si usa designare un atto ufficiale, nel quale siano state riunite le varie norme legislative vigenti sopra una stessa materia, dando loro una disposizione sistematica e sopprimendo le parti superflue.
Di regola, i testi unici sono elaborati dai ministeri competenti, sottoposti alla deliberazione del consiglio dei ministri e al parere del consiglio di stato, approvati e promulgati con decreto reale. Un tale atto non ha valore legislativo: le sue disposizioni ripetono la loro efficacia dalle fonti preesistenti da cui furono tolte e, se da queste difformi, non possono avere applicazione. In alcuni casi, però, la formazione del testo unico può determinare una vera novazione della fonte giuridica: ciò avviene quando esso venga emanato dallo stesso legislatore o, caso più frequente, dal potere esecutivo in seguito a una delega legislativa, la quale autorizzi, oltre alla compilazione, la coordinazione delle varie disposizioni fra loro e con quelle di altre leggi o con determinati nuovi principî introdotti nell'ordinamento. In questo caso, il testo unico ha efficacia legislativa, come ogni altro atto emanato in forma di legge o in forza di delegazione. Fra gli esempî più importanti di questa categoria, ricordiamo il testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, delle leggi di pubblica sicurezza, emanato in virtù della legge 31 dicembre 1925, n. 2318; il testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale, autorizzato dalla legge 31 marzo 1932, n. 359; il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, emanato in forza della legge 6 luglio 1933, n. 947.