testamento biologico
testaménto biològico locuz. sost. m. – La locuzione entrata a far parte del linguaggio dei giuristi in quanto mera traduzione della espressione living will, letteralmente, «testamento di vita», derivante dall’esperienza statunitense, nel cui lessico l’accostamento tra un termine tecnico-giuridico e un attributo, che richiama il concetto di vita nella sua naturalità fisica, non provoca le stesse ripercussioni che potrebbe implicare se mutuato sic et simpliciter nel nostro sistema. Nell’ordinamento giuridico, il testamento, quale atto di disposizione avente contenuto patrimoniale, è destinato a esplicare la sua efficacia soltanto dopo la morte del testatore (art. 587 cod. civ.); dalle disposizioni in esso contenute, nascono veri e propri vincoli nei confronti dei destinatari, i quali, se accettano, dovranno conformarsi alla volontà del disponente. Da qui la più diffusa convinzione circa l’inopportunità di usare questa espressione nella traduzione testamento di vita e di ricorrere, invece, più adeguatamente alla locuzione direttive anticipate. In un parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 dicembre 2003, le direttive anticipate vengono definite come un «documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato». Esse sono oggetto di disciplina in un disegno di legge, il n. 2350 del 2009, decaduto con la fine della 14a legislatura. Il ricorso a questa nozione appare più conforme alla logica delle norme in materia e rende ammissibile la possibilità di accostarla, quanto meno nella forma, a quelle «disposizioni testamentarie» di cui al 2° comma dell’art. 587 codice civile. Infatti, il riferimento alla nozione di direttive anticipate, appare più consono a esprimere il potere di autodeterminazione della persona in ordine ai trattamenti sanitari che potrebbero riguardarla. Si tratta, infatti, di dichiarazioni di volontà che, sul piano degli effetti, sono destinate a incidere su una fase temporale che appartiene ancora alla vita dell’uomo. I tratti comuni che connotano sia il testamento che le direttive anticipate possono essere diversi: in primis, il fatto di essere entrambi dichiarazioni di volontà, esplicitate dall’autore in esercizio della sua autonomia e della sua libertà di compiere una scelta; prerogative, queste, pienamente riconosciute e tutelate dall’ordinamento. Comune appare, altresì, il fatto che entrambe le dichiarazioni di volontà sono destinate a essere eseguite quando lo stesso autore non è più in grado di controllarne l’esecuzione; infine, come per il testamento è previsto l’istituto dell’esecutore testamentario (art. 700 cod. civ. e ss.), per le direttive anticipate sarà necessario prevedere che vi siano soggetti che diano esecuzione o siano in grado di vigilare sull’esecuzione delle direttive medesime. A tal proposito, nel parere del Comitato nazionale di bioetica sopra citato, è prevista la possibilità per il dichiarante di nominare un curatore ovvero un fiduciario cui affidare l’attuazione delle decisioni assunte in materia di trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo. I compiti che potrebbero essere attribuiti al fiduciario potrebbero essere di varia natura, ma tutti riconducibili a quello generalissimo di operare sempre e solo secondo le legittime intenzioni esplicitate dal paziente nelle sue dichiarazioni anticipate, al fine di far conoscere e realizzare la sua volontà; a lui il medico dovrebbe comunicare le strategie terapeutiche che intendesse adottare nei confronti del malato, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di quest’ultimo o, se questo fosse il caso, giustificando adeguatamente le ragioni per le quali egli ritenesse doveroso (e non semplicemente opportuno) discostarsi da esse. Sempre secondo il Comitato nazionale per la bioetica, «tra i principali compiti del fiduciario va posto altresì quello di vigilare contro la concretissima possibilità di abbandono del paziente, soprattutto terminale, da parte dei medici e della struttura sanitaria di accoglienza e questo ‒ evidentemente ‒ in modo indipendente dal fatto che di abbandono si faccia esplicitamente menzione nelle dichiarazioni. In questo quadro, la figura del fiduciario appare ben più ricca di quella del power of attorney e assai vicina al ruolo che spesso già svolgono, o dovrebbero svolgere, in queste situazioni, i familiari, con la differenza essenziale, rispetto a costoro, di possedere ‒ in virtù dell’esplicito mandato contenuto nelle dichiarazioni anticipate ‒ un pieno e compiuto diritto-dovere a essere punto di riferimento del medico nelle sue pratiche terapeutiche a carico del paziente».
Situazione europea. ‒ Il 25 gennaio 2012 il Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione in cui raccomanda agli stati membri di regolamentare le disposizioni sul t. b., mentre nega il diritto all'eutanasia e al suicidio assistito. In Europa hanno dato il riconoscimento legale a differenti forme di t. b. il Belgio, la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e la Spagna. Nel resto del mondo, oltre agli Stati Uniti, è riconosciuto in Canada e Australia. In Francia con una legge del 2005 è stato sancito il principio del rifiuto all’accanimento terapeutico autorizzando il medico a limitare o a interrompere i trattamenti quando lo ritiene necessario, con una procedura collegiale che tiene conto delle dichiarazioni anticipate, del fiduciario e della famiglia. Le dichiarazioni anticipate, che ogni cittadino maggiorenne può sottoscrivere, possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Nei Paesi Bassi il t. b. è legge dello Stato dal 2001 e le dichiarazioni di volontà possono essere firmate a partire dai 16 anni di età. In Spagna la normativa approvata nel 2003 concerne il diritto all’informazione in ambito medico, al consenso informato e alle dichiarazioni anticipate del paziente. Il soggetto può designare un rappresentante che, in caso di necessità, si assuma la responsabilità di essere l’interlocutore dei medici per portare a compimento le dichiarazioni anticipate. In Germania il t. b. non è stato ancora oggetto di una normativa specifica, sebbene trovi impiego nella pratica e conferma nella giurisprudenza. Nel Regno Unito, nonostante l'assenza di una legge specifica, le decisioni dei giudici in alcuni casi riguardanti la legittimità della sospensione dell’alimentazione artificiale e di farmaci per pazienti in stato vegetativo permanente, hanno di fatto riconosciuto il diritto a rifiutare le terapie e a far staccare il respiratore meccanico.