TERZO PENSIONABILE
. L'istituto delle pensioni di grazia ebbe un'applicazione nel diritto del terzo pensionatico o pensionabile, particolarmente importante nel regno delle Due Sicilie. Questo diritto, concesso dal pontefice ai re Borboni, consisteva nel potere del sovrano di assegnare pensioni per lo più agli ecclesiastici, sopra benefici di nomina regia e di regio patronato, nel limite consuetudinario di una terza parte delle loro rendite. La concessione della pensione era subordinata alla bolla pontificia di approvazione.
Nel Napoletano il terzo delle rendite dei vescovati, delle abbazie, e dei benefici di regio patronato veniva depositato presso il "monte frumentario"; in Sicilia, invece, presso la "tesoreria generale". Il concordato del 16 febbraio 1818 abolì tale obbligo per il Napoletano; ma non cessò il diritto del sovrano di concedere pensioni vitalizie entro i limiti del terzo pensionabile, a carico delle mense. L'obbligo restò in Sicilia, dove, detraendosi il terzo pensionabile per i vescovati dalle rendite dei benefici, continuò ad essere amministrato dall'economato generale dei benefici vacanti. Il terzo pensionabile ha dato luogo, nella giurisprudenza italiana, a molte questioni circa l'interpretazione dei provvedimenti per le provincie napoletane (17 febbraio 1862, n. 268) e per la Sicilia (8 giugno 1862, n. 652). Comunque, ogni questione in proposito non ha più alcuna ragione, poiché per l'art. 25 del concordato (11 febbraio 1929) lo stato italiano ha rinunciato alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori; ha inoltre abolito la regalia sopra gli uni e gli altri e il terzo pensionabile nelle provincie del regno delle Due Sicilie.
Bibl.: M. Pescatore, Della regalia e del terzo pensionabile, in Legge, 1878; F. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, Torino 1894; A. Lorusso Caputi, Il terzo pensionabile dei benefici di regio patronato nella Sicilia, Palermo 1908; N. Coviello, Manuale di diritto ecclesiastico, a cura di V. Del Giudice, Roma 1922.