TEMPORALITÀ
. Trae il suo nome da temporale, nel senso di passeggero, come sono, nel concetto cristiano, i beni terreni in confronto di quelli celesti. Vi è discussione se fra i beni temporali delle chiese si debbano porre anche le cose destinate agli usi di culto e ad altri scopi religiosi, oltre che quelle destinate a produrre un frutto valutabile in denaro: la dottrina canonica più severa limita il significato di temporalità a queste ultime.
Entrano pertanto in tale categoria le offerte e oblazioni, le contribuzioni obbligatorie, gli assegni sulle pubbliche casse, i beni proprî della chiesa. A proposito di questi ultimi conviene notare che ne fecero parte in passato importanti feudi e giurisdizioni che la Chiesa possedette per concessione dei varî sovranì. In Italia furono in particolar modo gli ultimi Carolingi e i loro successori, re d'Italia del periodo autonomo e imperatori della casa di Sassonia e di Franconia, che dotarono le chiese di amplissimi diritti pubblici, così che i vescovi esercitarono il potere di messi imperiali, di duchi, di marchesi, di conti in amplissimi territorî. Questo venne a complicare la definizione del soggetto al quale attribuire queste temporalità, giacché nel caso di queste concessioni l'investitura datane dall'autorità imperiale o regia aveva evidente carattere feudale. Quanto agli altri beni il concetto di proprietà, che si è svolto sulla base del diritto romano, ma con svolgimento proprio del diritto canonico, porta a considerare quale soggetto non gl'istituti ecclesiastici singoli ma la Chiesa in generale. Queste temporalità della Chiesa sono però vincolate al diritto dei singoli Stati nei quali i beni si trovano, e ciò sia perché essi acquistarono attraverso i secoli questo diritto di supremazia o regalia per effetto della tutela che esercitarono sulla Chiesa, sia perché molti di quei beni richiamavano la loro origine allo Stato stesso, sia infine per un diritto di supremazia che lo Stato si attribuì sui beni di tutte le persone giuridiche esistenti nel suo territorio, in quanto che la loro esistenza si considerava dipendente dallo Stato. Questa posizione dello Stato porta alla possibilità, verificatasi più volte, del sequestro delle temporalità per disobbedienza degli ecclesiastici a disposizioni governative.
Bibl.: I. Devoti, Institutiones Canonicae, Roma 1825; E. Friedberg, Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, trad. di F. Ruffini, Torino 1893; A. Galante, Manuale di diritto ecclesiastico, 2a edizione a cura di A. Iemolo, Milano 1923.