SUPERFICIE
. Diritto (XXXIII, p. 12). - Il codice civile del 1942, accogliendo un principio che era soltanto accennato nel codice anteriore, e cioè quello del temperamento all'assolutezza del concetto dell'accessio, ha esplicitamente regolato e disciplinato il diritto di superficie. La nuova disciplina ha particolare importanza per una situazione determinatasi, in relazione allo sviluppo dell'edilizia moderna, in misura sempre crescente, quella cioè della proprietà per piani orizzontali. Il nuovo codice preferisce non definire la natura di tale diritto; esso lo pone nel Libro della proprietà, accanto alle limitazioni legali di questa e ai diritti reali.
La nozione che il codice offre del diritto di superficie è contenuta nell'art. 952, per il quale il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari, esso aggiunge, può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. Si tratta quindi di un diritto che ha un duplice aspetto, e cioè quello di una concessione ad aedificandum e quello dell'alienazione di una costruzione già esistente. Si è perciò in presenza di un particolare ed autonomo tipo di diritto reale, che si tramuta in vero e proprio diritto di proprietà, sia pure limitato al soprassuolo, quando si tratti di costruzione esistente.
Il diritto di superficie può essere costituito per un tempo determinato: in questo caso alla sua scadenza il proprietario del suolo diventa anche proprietario della superficie. Del pari si estinguono alla scadenza del termine i diritti reali imposti sulla costruzione dal superficiario, il quale, come proprietario della costruzione, ha di questa la libera disponibilità.
Di notevole importanza, in quanto nuova di fronte all'esegesi di principî tradizionali, è la norma contenuta nell'art. 956, per cui non è ammesso il diritto di superficie nelle piantagioni. Ciò vuol rispondere ad un interesse dell'agricoltura, per la quale sarebbe pernicioso l'ammettere una proprietà del suolo distinta da quella del soprassuolo.
Bibl.: S. Simoncelli, Della superficie, in Comment. al cod. civ., diretto da M. D'Amelio, Firenze 1942; G. Pugliese, Della superficie, in Comment. al cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna 1946.