STUPEFACENTI (XXXII, p. 896; App. II, 11, p. 924; III, 11, p. 862)
Originariamente tale termine era riservato ai farmaci e ai prodotti capaci di generare uno stato di tossicomania. La dizione, dal francese stupefiant, è indicativa di un particolare tipo di reazione del sistema nervoso caratterizzata da una profonda modificazione dello stato di coscienza. Attualmente il termine va scomparendo dalla nomenclatura farmacologica in favore della dizione "farmaci di abuso", per vari motivi:1) le sostanze capaci d'indurre tossicomania e farmacodipendenza provengono da gruppi farmacologici chimicamente molto differenti e si dimostrano, inoltre, in grado d'indurre modificazioni assai varie e spesso opposte dello stato di coscienza (narcosi, allucinazioni, psicostimolazione); 2) attualmente il processo della tossicomania non viene esclusivamente ricollegato alla natura farmacologica della droga di abuso ma altresì a un'utilizzazione abnorme dell'effetto dei farmaci psicoattivi in rapporto a una disposizione psicologica premorbosa; invero molti "stupefacenti" fanno parte, tuttora, dell'usuale armamentario terapeutico; 3) il concetto di stupefazione, sorta d'ipnosi o di narcosi, si potrebbe applicare non solo agli effetti dei depressivi "narcotici", farmaci tradizionalmente associati alla tossicomania, ma anche ad altri farmaci depressivi dello stato di coscienza, apparentemente esenti dal rischio di tossicomanie (anestetici generali, neurolettici, agenti dell'anestesia crepuscolare, ecc.).
Limitatamente alla comune potenzialità d'indurre tossicomania, gli s. appartengono a diverse classi farmacologiche. Nel gruppo dei narcotici lo stato di coscienza viene modificato nel senso dell'euforia (talora della disforia), dell'analgesia, dell'insensibilità alla fame e alla sete, della sospensione del senso genesico, dell'indifferenza emotiva verso l'ambiente. Vi è forte induzione di dipendenza sia psichica sia biologica. Fanno parte del gruppo l'oppio, gli analgesici narcotici naturali (morfina, codeina), i prodotti semisintetici (eroina, diidrocodeinone), gli oppioidi sintetici (metadone, meperidina, ecc.) cui recentemente sembrano da aggiungere alcuni polipeptidi naturali trovati nel cervello dei mammiferi (enkefaline, endorfine). Inoltre, alcuni farmaci con la struttura affine a quella dei narcotici come la pentazocina, la ciclazocina, il propiram, pur essendo in grado, in certi rapporti di dose, di antagonizzare l'effetto dei narcotici morfinici, sono di per sé in grado di modificare lo stato di coscienza (euforia, esaltazione con distacco dalla realtà, allucinazioni), d'innalzare la soglia al dolore e di generare tossicodipendenza (v. tossicomania, in questa App.).
Il punto d'attacco nel sistema nervoso centrale è stato individuato nella regione periduttale (IV e III ventricolo); interessa il centro respiratorio (depressione respiratoria nell'intossicazione acuta), il centro vasomotorio, la regione ipotalamica con inibizione dell'increzione di vari ormoni (sessuali, corticosurrenali, gonadostimuline) e caduta della temperatura, l'area limbica con modificazioni dell'emotività, delle motivazioni e degl'istinti, la corteccia cerebrale con aumento dell'eccitabilità. A livello neurochimico i narcotici modulano la trasmissione noradrenergica e dopaminergica dei neuroni del sistema nervoso centrale. La sintesi endogena della acetilcolina viene inibita sia nel sistema nervoso di relazione sia in quello autonomo. Il potere tossicomanigeno dei narcotici è molto elevato. Poche iniezioni inducono dipendenza fisica anche nei soggetti con normale personalità psichica. La dipendenza dell'organismo dai narcotici sembra ubiquitaria: essa è dimostrabile anche in cellule isolate, in segmenti del midollo spinale separati dal resto del sistema nervoso centrale, in prodotti di concepimento "in utero" di madri intossicate cronicamente. Particolari "recettori" presenti nelle membrane neuroniche fissano le molecole dei narcotici che sembrano competere con polipeptidi endogeni con proprietà farmacologiche simili (vedi sopra) il cui significato fisiologico è tuttora da precisare. Stabilitasi la dipendenza dai narcotici, la sospensione dell'uso determina entro poche ore uno stato di sofferenza (dolori, febbre, sudorazione, lacrimazione, rinorrea e talora sintomi più gravi) che perdura per circa una settimana. Nell'intossicazione acuta sono presenti depressione del respiro, inibizione della funzione intestinale, inibizione delle secrezioni digestive, restringimento pupillare.
Gli s. del gruppo alcool-barbiturici-tranquillanti minori eterogenei sul piano delle strutture chimiche si comportano in modo simile riguardo agli effetti tossicomanigeni, fornendo anche assuefazione e dipendenza "crociata", reciproca, e conferendo caratteristiche generali comuni alla sindrome di astinenza che segue la sospensione dell'abuso.
L'effetto generale stupefacente è quello ipnotico, rilassante, inebriante, suscettibile di potenziamento per interazione reciproca tra i termini del gruppo o per associazione con altri farmaci (certi antistaminici). In rapporto alle modalità di assunzione, alla scelta del farmaco ipnotico (metaqualone, glutetimide), all'iperdosaggio, l'abuso può profondamente incidere sullo stato di coscienza generando in alcuni soggetti uno stato neurotossico grave, percepito come euforia.
Sebbene alle dosi terapeutiche siano individuabili precise differenze nel punto d'attacco e negli effetti di questi prodotti (inibizione neuronica discendente l'alcool; inibizione selettiva della formazione reticolare ascendente gl'ipnotici barbiturici e non barbiturici; a livello di regioni del sistema nervoso implicate in reazioni condizionate e nella regolazione del tono muscolare i tranquillanti minori, come benzodiazepine e meprobamato), l'iperdosaggio protratto praticato ai fini dell'effetto stupefacente attenua le differenziazioni determinando un generale quadro di depressione del sistema nervoso nel quale dominano atassia, stato crepuscolare, amnesia, alterazioni delle funzioni vegetative. L'assuefazione (v. tossicomania, in questa App.) è lenta e graduale; la dipendenza intensa, e la sindrome di astinenza, d'insorgenza precoce dopo la sospensione dell'alcool, tardiva (5-7 giorni) dopo la sospensione di iptiotici e tranquillanti, è spesso grave ed è improntata a una sintomatologia convulsiva (delirium tremens, grande male epilettico) allucinatoria, e neurovegetativa (ipertermia, insufficienza cardiovascolare).
Un diverso tipo di euforia e di esaltazione psichica viene indotto dal gruppo degli s. psicostimolanti rappresentato dall'anfetamina, suoi derivati e analoghi (come i dimagranti fenmetrazina e difenmetrazina) dal metilfenidato, dalla cocaina e da altri farmaci similari. Attivi sul sistema nervoso sia per azione diretta sia per l'influenza svolta attraverso alcuni trasmettitori nervosi fisiologici (catecolamine), questi farmaci agiscono sia a livello ipotalamico (inibizione del senso della fame e della sete) sia a livello dell'area limbica (aumento del tono dell'umore), della formazione reticolare (insonnia), della corteccia prefrontale e del sistema extrapiramidale (alterazione del senso critico, analgesia, stereotipie e tics). Euforia, aumento dell'aggressività, egocentrismo con atteggiamenti paranoidi, allucinazioni, stereotipie, caratterizzano lo stato d'intossicazione cronica, che viene raggiunto con diverse modalità. Scarsa l'assuefazione, caratteristica l'ipersensibilità agli effetti, nell'abuso di cocaina. La dipendenza è essenzialmente psichica, l'astinenza è grave ed è dominata da ipersonnia, bulimia, depressione psichica sino al suicidio o da stati allucinatori (cocaina). Non è raro l'innestarsi di una psicosi processuale sull'abuso di anfetaminici.
Una modificazione della coscienza, per vari aspetti simile a stati encefalopatici metabolici o a vere psicosi processuali, viene indotta dagli s. allucinogeni e da quelli a effetto delirante. Il primo gruppo comprende la dietilamide dell'acido lisergico (LSD), la mescalina, alcuni derivati della triptamina, dell'anfetamina e per alcuni aspetti farmacologici l'hashish. Induce alterazioni della percezione del rapporto spazio temporale, ebbrezza o stato di panico ma soprattutto allucinazioni prevalentemente visive cui si associa la deformazione delle percezioni di oggetti reali e delle parti del corpo. Il soggetto, che pur conserva un certo grado di critica, spesso perde le capacità di orientamento o è colto da uno stato di panico commettendo atti inconsulti che possono mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità. L'effetto degli s. deliranti, di cui le droghe atropiniche e molti altri eterogenei veleni organici e inorganici fanno parte, è anche più pericoloso di quello degli allucinogeni, consistendo nell'insorgenza di illusioni (alterata percezione di oggetti reali) che spesso provoca comportamenti assurdi, responsabili di danni e anche della morte del soggetto. Sebbene una rigida localizzazione del punto d'attacco nel sistema nervoso centrale non sia dimostrabile, i nuclei preposti alle integrazioni sensoriali specie visive, il sistema di connessione interemisferico (corpo calloso) e i nuclei del rafe (ricchi di derivati della triptamina) sembrano soprattutto interessati dagli allucinogeni. Per i deliranti è verosimile una più larga partecipazione del sistema nervoso centrale all'intossicazione.
Etere, benzina, solventi per aeromodellismo, fluoroclorocarburi (freons), materiali vegetali ricchi di amine neurotossiche (triptamina e derivati, catecolamine, ecc.), la marihuana, formano un gruppo eterogeneo di s. che condivide in varia misura le proprietà inebrianti, depressive, analgesiche e deliranti degli s. maggiori. Forse anche per questa multiformità di reazioni essi molto spesso si collocano come prima tappa nell'evoluzione della tossicomania. (Per danni biologici da s., v. anche droga, in questa App.).
Gli stupefacenti in terapia hanno una collocazione limitata agli analgesici narcotici, agl'ipnotici, ai tranquillanti, all'amfetamina, e a titolo ancora sperimentale, allo LSD (a integrazione di trattamenti psicoanalitici). Sebbene il loro intervento sia puramente sintomatico, la disponibilità di tali psicofarmaci nel dolore, nell'insonnia, nella narcolessia e nelle psiconeurosi è preziosa pur imponendo una prescrizione cauta e una somministrazione per quanto possibile discontinua. È del tutto recente la ricerca di molecole analgesiche alternative, naturali o semisintetiche, ottenute da organi o tessuti animali.
Stupefacenti e psicosi. - Gli allucinogeni LSD e mescalina hanno proposto, tra l'altro, il quesito di una patogenesi chimica e biochimica della schizofrenia, della quale detti s. ripetono certe modalità sintomatologiche (allucinazioni) anche se qualitativamente diverse (psicosi sperimentali). Osservazioni epidemiologiche e autoesperimenti, d'altra parte, hanno fornito la prova che uno stato psicotico protratto o una vera psicosi processuale può seguire l'uso sistematico di allucinogeni e di amfetaminici. L'analisi farmacologica a livello molecolare ha messo in evidenza correlazioni strutturali di queste sostanze con prodotti fisiologici presenti normalmente nel cervello e in altri organi come la triptamina e suoi derivati e l'adrenalina, a loro volta suscettibili, attraverso reazioni di tipo biochimico, di trasformarsi in allucinogeni e agenti di psicosi chimiche (dimetiltriptamina, adrenocromo, ecc.). Recentemente anche alcuni polipeptidi cerebrali (enkefaline ed endorfine) hanno dimostrato di produrre negli animali quadri neurologici che ricordano la schizofrenia. Il valore euristico del concetto di psicosi sperimentale è confermato da quelle osservazioni biochimiche che dimostrano la possibilità di produrre nel tessuto nervoso sostanze stupefacenti a partire da molecole più semplici. In tal senso l'alcool rappresenterebbe una struttura basilare per la successiva sintesi endogena di altri stupefacenti. Sulla base di osservazioni sperimentali condotte in laboratorio e nell'uomo, gli s. esogeni e quelli ipoteticamente presenti nell'organismo agirebbero "controllando" il comportamento e le reazioni emotive attraverso segnali interni di natura farmacologica che raggiungerebbero per via chimica le varie regioni del cervello.
Bibl.: Autori vari, Le psicosi sperimentali, Milano 1962; N. J. Giarman, D. X. Freedman, Biochemical aspects of the actions of psychotomimetic drugs, in Pharmacological Review, 17 (1965), p. 1; A. E. Takemori, Neurochemical bases for narcotic tolerance and dependance, in Biochemical Pharmacology, 24 (1975), p. 2121; J. H. Jaffe, drug addictions and drug abuse, in The Parmacological basis of therapeutics, a cura di L.S. Goodman e A. Gilman, Londra e New York 1975, p. 284; C. F. Colpant, Narcotic cue and narcotic state, in Life Sciences, 20 (1977), p. 1097.
Legislazione. - La disciplina degli s. contenuta nella l. 22 ott. 1954, n. 1041, ha formato oggetto di numerose critiche, sia per la mancata considerazione della fondamentale differenza tra la posizione del tossicomane e quella del trafficante, che per la carenza di disposizioni sanitarie intese alla prevenzione e alla cura dei soggetti intossicati. La disciplina stessa ha dato, poi, luogo a notevoli incertezze sul piano interpretativo, determinando orientamenti giurisprudenziali non univoci in una materia particolarmente delicata. Nel complesso, pertanto, la predetta disciplina si è dimostrata del tutto superata e inadeguata a fronteggiare l'ampia diffusione che l'uso della droga ha avuto, negli ultimi tempi, anche nel nostro paese, soprattutto negli strati più giovani della popolazione.
L'esigenza, unanimemente rilevata, di una regolamentazione moderna e organica della materia è stata soddisfatta con l'emanazione della l. 22 dic. 1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"). Tale legge, frutto d'intensa elaborazione in sede parlamentare, muove dallo studio completo e approfondito del fenomeno e tiene conto delle convenzioni internazionali in materia (convenzione di New York del 30 marzo 1961 e protocollo di emendamenti adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificati con l. 5 giugno 1974, n. 412), della recente legislazione straniera e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali emersi nell'applicazione della legge del 1954; essa contiene, inoltre, la disciplina delle sostanze psicotrope (psicofarmaci), che, pur non rientrando nel novero delle droghe propriamente dette, provocano fenomeni di assuefazione, per cui il loro uso va limitato ai casi di effettivo bisogno e la vendita può essere consentita solo su presentazione di ricetta medica.
La nuova normativa - che ha espressamente abrogato (art. 108) la l. n. 1041 del 1954 e le altre disposizioni incompatibili - prevede, innanzitutto, la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, sulla base anche del d.P.R. 14 genn. 1972, n. 4, il quale, pur attribuendo alle Regioni le funzioni inerenti all'assistenza sanitaria in genere, ha riservato allo Stato le competenze in ordine alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze s. e psicoattive e loro derivati.
L'assetto di competenza delineato dalla l. n. 685 del 1975 è stato confermato sia dall'art.30 lett. d d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relativo al completamento dell'attivazione di funzioni amministrative alle Regioni ordinarie, che dall'art. 6 lett. d l. 23 dic. 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
La nuova normativa sugli s. assegna al ministero della Sanità il controllo e la vigilanza della coltivazione, della produzione, della fabbricazione, dell'impiego, del commercio all'ingrosso, dell'esportazione, dell'importazione, del transito, dell'acquisto, della vendita e della detenzione di sostanze s. o psicotrope, nonché il compito di curare i rapporti sul piano internazionale con gli organismi che si occupano di tale materia (art.1), mentre attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative di prevenzione e d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze s. o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate (art. 2).
Spetta comunque allo Stato d'impartire direttive, stabilire l'indirizzo e realizzare il coordinamento per quanto concerne la prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza.
Il ministro della Sanità si avvale della consulenza di un Comitato tecnico interministeriale (artt. 8 e 9), oltre che, naturalmente, degli organi del proprio dicastero, tra cui, in particolare, l'Ufficio centrale per gli s. (espressamente mantenuto in vita dall'art. 108) e l'Istituto superiore di sanità. Per facilitare l'azione di coordinamento è prevista la costituzione del Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali (art. 10).
È, inoltre, previsto un Ufficio di direzione e coordinamento dell'attività di polizia volta a prevenire e reprimere il traffico illecito delle sostanze s. o psicotrope, posto alle dirette dipendenze del ministro dell'Interno, avente lo scopo di unificare gli sforzi di tutte le forze di polizia (pubblica sicurezza, guardia di finanza e arma dei carabinieri), al fine di evitare pericolose dispersioni e conflitti nelle diverse attività e di realizzare una maggiore efficacia nella lotta contro il traffico illecito (art. 7).
Uno degli aspetti fondamentali affrontati dalla nuova legge concerne l'individuazione delle sostanze e dei prodotti ad azione s. e psicotropa.
Al riguardo si è accolta la soluzione (che la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima, in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., con la sentenza n. 9 del 1972, concernente la precedente normativa) di affidare all'autorità amministrativa la compilazione delle tabelle delle sostanze s. o psicotrope soggette alla disciplina della legge. Tale soluzione, mentre presenta il vantaggio di consentire il continuo adeguamento delle tabelle stesse alla rapida evoluzione del processo tecnico nel campo della chimica e della farmacologia (vantaggio che non potrebbe conseguirsi ove per l'aggiornamento fosse richiesto lo strumento legislativo), è sufficientemente garantista, sia perché la legge determina il numero delle tabelle e i criteri che l'autorità amministrativa deve osservare per includere le sostanze nelle tabelle stesse, sia perché queste vanno approvate con decreto interministeriale (ministro della Sanità di concerto col ministro di Grazia e Giustizia), dopo aver sentito il parere di organi particolarmente qualificati, quali il Comitato tecnico interministeriale e il Consiglio superiore di sanità (artt. 11 e 12).
In via transitoria è stato disposto (art. 108) che il ministro per la Sanità è autorizzato a emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie delle sostanze s. e psicotrope.
Il titolo II della legge disciplina il rilascio, la revoca e l'annullamento delle autorizzazioni per la coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio, importazione, esportazione e detenzione di sostanze s. e psicotrope; il titolo III riguarda il controllo della coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso delle stesse sostanze; il titolo IV regola le modalità per il controllo della vendita, dell'acquisto e della somministrazione di tali sostanze e prevede le sanzioni per i contravventori alle norme di comportamento per la tenuta dei registri, dei bollettari, dei buoni acquisto, per le confezioni, per le modalità di consegna, nonché le attività degl'istituti di ricerca scientifica e di sperimentazione, degli ospedali, dei medici, dei veterinari, dei farmacisti, delle navi, nonché dei cantieri e delle aziende che siano autorizzati all'uso di s. ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; il titolo V riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito nello stato delle sostanze s. e psicotrope e le relative autorizzazioni con i rispettivi controlli; il titolo VI prescrive quale sia la documentazione che gli operatori del settore debbono tenere e l'obbligo della custodia; il titolo VII prevede le norme relative alla trasmissione dei dati e alle segnalazioni concernenti le sostanze indicate nella tabella VI e contiene prescrizioni relative alla vendita delle sostanze di cui alle tabelle IV, V e VI.
Altro aspetto fondamentale della recente disciplina è costituito dalla repressione delle attività illecite, ispirata al criterio di distinguere nettamente il comportamento dei trafficanti di droga, per il quale sono previste pesanti sanzioni, da quello dei consumatori, per il quale sono considerati prevalenti, rispetto alla sanzione penale, il trattamento sanitario e la possibilità di recupero sociale.
Per quanto concerne la prima categoria di soggetti, sono previste sanzioni penali, con pene detentive e pecuniarie graduate in relazione alla pericolosità delle sostanze s. o psicotrope contemplate nelle varie tabelle, per chi senza autorizzazione coltivi, fabbrichi, importi, esporti, commerci o detenga le sostanze stesse (art. 71); le pene sono diminuite se le violazioni concernono "modiche" quantità (art. 72) e sono aumentate in presenza delle circostanze aggravanti specifiche previste dall'art. 74; sono previsti, inoltre, i delitti di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze s. o psicotrope (art. 73), di associazione per delinquere formata per commettere più delitti fra quelli in precedenza indicati (art. 75), d'induzione all'uso di sostanze s. o psicotrope (art. 76), di rilascio di prescrizioni abusive da parte del medico chirurgo o del medico veterinario (art. 77), nonché il divieto della propaganda pubblicitaria (art. 78).
Sono altresì previste pene accessorie consistenti nel divieto di espatrio e nel ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni, oltre alla confisca delle sostanze e dei mezzi usati per commettere il reato (art. 79) e, per lo straniero, la misura di sicurezza dell'espulsione dallo stato (art. 81).
Per i delitti di cui agli artt. 71,73,75 e 76 secondo e terzo comma è obbligatorio il mandato di cattura (art. 83).
Diverso è - come si è detto - il trattamento riservato al consumatore di droga. Al riguardo va innanzitutto rilevato che la nuova legge ha escluso qualsiasi forma di liberalizzazione dell'uso e della detenzione per uso personale non terapeutico delle droghe (comprese quelle cosiddette leggere), propugnata da alcune parti politiche e sociali, mentre ha previsto, in talune ipotesi e a determinate condizioni, la depenalizzazione, ossia l'esclusione dell'applicazione della sanzione penale.
Così, l'art. 80 esclude la punibilità di chi acquista o detiene, per farne uso personale non terapeutico, modiche quantità di sostanze s. o psicotrope, nonché di chi ne acquisti o detenga, per farne uso personale terapeutico, in quantità che non eccedano in modo apprezzabile le necessità della cura. Al riguardo l'art. 98 prevede che il pretore, compiuti i necessari accertamenti tecnici in ordine alla tossicità della droga in relazione alla personalità fisio-psichica del soggetto, dichiara di non doversi procedere; in caso contrario, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.
La non punibilità, peraltro, importa l'applicazione del titolo XI della legge, concernente gl'interventi preventivi, curativi e riabilitativi; inoltre, l'art. 82 sancisce, per i soggetti dichiarati non punibili, l'obbligo di testimoniare, in deroga agli artt. 348 e 465 cod. proc. pen., e ciò per rendere possibile l'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che si dedicano al traffico delle sostanze s. o psicotrope.
Il titolo IX della legge prevede, per fini di prevenzione generale, interventi informativi ed educativi, innanzitutto nelle scuole, dove, a cura delle autorità scolastiche (provveditore agli studi, organi collegiali, comitato di studio, programmazione e ricerca previsto dall'art. 85), sono organizzati corsi di studio per gl'insegnanti, lezioni per i genitori, lezioni, colloqui e studi per i giovani; sono poi previste lezioni, organizzate dal ministero della Difesa, presso le accademie militari, nelle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e per i giovani che prestano il servizio di leva (artt. 86-89).
La prevenzione speciale viene attuata mediante la diagnosi e cura, quanto più possibile precoci, dei soggetti che fanno uso di sostanze s. e psicotrope, sulla base della regolamentazione contenuta nel titolo X della legge. Al riguardo è prevista l'istituzione di un'adeguata rete di strutture di recupero sanitario e sociale dei drogati, affidata alle Regioni e coordinata dallo Stato.
Alle Regioni si fa obbligo di creare un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti dediti all'uso non terapeutico di sostanze s. o psicotrope (art. 91). Le Regioni esercitano le loro funzioni avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali, anche nel quadro delle previsioni della riforma sanitaria, utilizzando adeguatamente l'attività in materia degli enti locali.
In ogni Regione dev'essere costituito almeno un centro medico e di assistenza sociale, avente come fini la prestazione dell'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e ai singoli medici, la determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, operando anche i necessari controlli sull'attività dei presidi sanitari, e, infine, l'attuazione di ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti (art. 92). Per far fronte a tali esigenze l'art. 103 attribuisce mezzi finanziari alle Regioni.
Per quanto concerne la prevenzione, la cura e la riabilitazione, la legge (titolo XI) favorisce l'accesso volontario e spontaneo alle strutture di recupero, prevedendo l'anonimato sia per la cura presso un medico che per quella presso i centri medici e di assistenza sociale (artt. 95-97).
Per le persone dedite all'uso di sostanze s. o psicotrope, che necessitano di cure mediche e di assistenza, ma che rifiutano di assoggettarvisi volontariamente, o interrompono il trattamento già iniziato, è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria, che, dopo aver sentito l'interessato e il competente centro medico, compiuti gli opportuni accertamenti, dispone il ricovero del soggetto presso strutture ospedaliere (con esclusione degli ospedali psichiatrici) o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari e, comunque, lo affida al centro predetto, che compie gl'interventi necessari (art. 100).
L'intervento dell'autorità giudiziaria (pretore in via di urgenza: art. 99; tribunale dei minorenni per i minori, sezione civile specializzata negli altri casi: art. 101; in via transitoria, sezione civile del tribunale o della Corte d'appello: art. 107) vale a garantire la tutela dei diritti della personalità e del diritto di libertà degl'interessati, ai quali viene assicurato il contraddittorio con l'assistenza di un difensore e di un medico di fiducia.
Bibl.: A. Semerari, Impostazioni vecchie e nuove in tema di tossicomanie, in Giust. pen., 1970, I, 22; V.M. Palmieri, Stupefacenti (medicina legale), in Noviss. Dig. Ital., Torino 1971, vol. XVIII, p. 579; L. Stortoni, stupefacenti (diritto penale), ibid., p. 562; L. Carlassare, Detenzione di stupefacenti, tutela della salute, ordine pubblico, in Giur. cost., 1972, p. 34; L. Nuzzolillo, Le intossicazioni voluttuarie: aspetti statistici, sociali e legislativi, in Rass. amm. sanità, 1972, p. 381; L. Geraci, P.G. Jaeger, Note critiche alla legislazione e sugli stupefacenti, in Riv. pen., 1972, I, p. 58; Simi de Burgis, Gli stupefacenti e le legislazioni europee, Roma 1973; A. Balloni, La droga e i giovani. Alcuni aspetti criminologici e sociopsicologici, in Iustitia, 1973, p. 250; M. Bezzi, Nuove leggi contro la droga, ibid., p. 295; T. Delogu, La problematica giuridica delle tossicomanie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, p. 497; L. Spinelli, Prevenzione e repressione dell'uso della droga, alla luce dei principi costituzionali, in Iustitia, 1973, p. 231; P. Mengozzi, Tendenze, caratteri e rilievo nell'ordinamento italiano delle convenzioni internazionali in materia di sostanze psicotrope, ibid., p. 320; A. Pagliaro, La droga e il diritto penale europeo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, p. 764; R. Ricciotti, Cinquant'anni di legislazione e giurisprudenza sulle sostanze stupefacenti, in Critica pen., 1974, p. 47; ISLE, Nuova normativa sugli stupefacenti. Aspetti giuridici e sanitari, Milano 1976.