STRANIERI (XXXII, p. 817; App. II, 11, p. 915)
La condizione giuridica dello s. nell'ordinamento italiano è disciplinata, oltre che dalle disposizioni preliminari al codice civile, delle quali si è trattato nell, App. II, dalla carta costituzionale. Nell'art. 10 di questa si dispone, con norma che ha un indubbio valore programmatico, che la legge regola la condizione giuridica dello s. in conformità delle norme e dei trattati internazionali (fra questi sono da ricordare le cosiddette convenzioni di stabilimento, per le quali v. stabilimento in questa App.). Di maggiore rilievo sono le disposizioni del terzo e del quarto comma dello stesso articolo. Per la prima di esse lo s., al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Per la seconda non è ammessa l'estradizione dello s. per reati politici. Della programmaticità di quest'ultima disposizione non si dubita; ma anche per la norma relativa al diritto di asilo, un'autorevole opinione (Esposito) ritiene che, nonostante il rinvio contenuto nell'art. 10 alle condizioni stabilite dalla legge, la norma sia precettiva. Ciò, però, vuol significare che per effetto della stessa norma costituzionale deve essere accordato il diritto di asilo allo s. che nel suo paese non possa esercitare le libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana; e che la norma sulla condizioni del diritto stesso potranno solo regolarne lo svolgimento e determinare i casi nei quali l'inadempimento degli obblighi importi cessazione del diritto di asilo.