STRANIERI
. Il criterio distintivo tra cittadini e stranieri è posto da ogni stato mediante le norme che regolano l'acquisto e la perdita della cittadinanza; non esiste, quindi, un criterio distintivo, desunto dalle norme del diritto internazionale. Sono stranieri quegli individui che non hanno la cittadinanza dello stato in cui si trovano, senza tener conto della circostanza che vi siano semplicemente di passaggio, o come residenti o domiciliati, o in qualità di profughi; e che vi siano entrati, o meno, per loro spontanea volontà.
Tra lo straniero e lo stato in cui si trova esistono rapporti solo in quanto egli permane nel territorio dello stato o nella sua sfera di dominio, mentre tra il cittadino e lo stato a cui egli appartiene, esistono sempre rapporti indipendentemente dalla sua permanenza nel territorio: lo straniero è subditus temporarius, cioè per il tempo della sua permanenza, il cittadino lo è sempre. Solo eccezionalmente un determinato stato può rivolgere comandi o divieti a stranieri per atti commessi all'estero (in materia penale); per lo più, l'attuazione di tali precetti è subordinata al fatto che lo straniero venga a trovarsi materialmente nel territorio statuale.
Per quanto riguarda la condizione giuridica degli stranieri, le norme interne emanate dagli stati civili presuppongono tutte l'accettazione, da parte degli stati stessi, del principio di diritto internazionale comune, secondo cui agli stranieri va riconosciuta una certa misura di capacità giuridica. In contrasto con la netta separazione posta dal diritto romano, per cui gli stranieri erano esclusi dal godimento dei diritti attinenti allo ius civile, e ammessi soltanto a fruire di quelli attinenti allo ius gentium; in contrasto, soprattutto, con lo spirito che animava le legislazioni barbariche, le legislazioni moderne procedettero via via a eliminare le diseguaglianze fra cittadini e stranieri. Un passo decisivo fu compiuto dalla rivoluzione francese: fu abolito (1790) il diritto di albinaggio e riconosciuto (1791) agli stranieri il diritto di raccogliere legati o eredità di un cittadino francese. Accanto all'opera delle singole legislazioni interne, si svolse l'elaborazione del sovraceennato principio di diritto internazionale: l'Istituto di diritto internazionale (1874) affermò che la capacità giuridica degli stranieri e la loro ammissione a godere dei diritti civili esistono indipendentemente da ogni stipulazione internazionale e da ogni condizione di reciprocità, e nel 1880 ribadì l'equiparazione degli stranieri ai concittadini. L'istituzione della Società delle Nazioni e gl'impulsi nuovi ricevuti dalle iniziative internazionali dopo la fine della guerra mondiale accentuarono il movimento. La convenzione panamericana del 20 febbraio 1928 sancì che agli stranieri deve essere assicurato il godimento dei diritti civili essenziali. L'Istituto di diritto internazionale adottò (12 ottobre 1929) una dichiarazione dei diritti dell'uomo, mentre dal 5 novembre al 4 dicembre dello stesso anno venne convocata a Parigi una conferenza internazionale per la formulazione di norme generali sul trattamento degli stranieri. La conferenza è aggiornata; ma esiste un ufficio destinato ad assicurare la continuità dei lavori.
La condizione giuridica attuale degli stranieri negli stati civili è questa: nel diritto privato, come nel diritto processuale e penale, lo straniero è equiparato al cittadino, dove non esista un'espressa eccezione legislativa; nel diritto pubblico, invece, gli stranieri sono esclusi dai diritti politici propriamente detti e, in genere, dalla partecipazione ai pubblici uffici, cioè dalle facoltà nascenti dall'autorizzazione data ai singoli di divenire attivi in nome e per conto degli enti pubblici, le quali, importando il concorso nel governo della cosa pubblica, presuppongono l'appartenenza del soggetto all'organizzazione politica e non possono spettare che ai cittadini. Gli stranieri sono, però, in genere, ammessi a godere dei diritti pubblici di libertà, cioè di quei diritti pubblici che sono più strettamgnte connessi ai diritti privati, del cui godimento anzi sono spesso il presupposto. Lo straniero gode, perciò, al pari del cittadino, di protezione per la personalità fisica, l'onore, l'inviolabilità del domicilio e della proprietà, il diritto di associazione; egli può andare dove vuole nel territorio dello stato, fermarsi in un luogo, risiedervi, godere dei beni demaniali ed esercitarvi ogni sorta di attività economica e mercantile.
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