stralcio
Nel linguaggio burocratico, azione e/o atto di staccare; il fatto di venire staccato da un complesso.
Il termine può essere usato con funzione predicativa (legge s., che comprende una sola parte, per lo più urgente, di più ampi disegni di legge), o con funzione di determinazione sottintesa (ufficio s., l’ufficio che ha il compito, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, di sbrigare o smistare ad altri enti le pratiche ancora in corso di un organo o ente soppresso). Si fa riferimento allo s. anche nelle liquidazioni (partita di s. e vendere a s.), in relazione a merci in liquidazione.
La locuzione ‘a stralcio’ è anche usata per indicare l’estinzione totale di un credito, di solito attraverso concessioni speciali (per es., sconto): versare una somma a stralcio.
Nel linguaggio giuridico, lo s. è noto come sezione s., articolazione degli uffici giudiziari, istituita talvolta dal legislatore in occasione di rilevanti modificazioni delle norme processuali, al fine di consentire la definizione e la prosecuzione dei giudizi pendenti secondo la normativa previgente. Sezioni s. sono quelle introdotte dall’allora guardasigilli G.M. Flick, in ciascun tribunale, con la l. 276/1997, per la riforma del giudice unico di primo grado. La riforma del processo civile (l. 69/2009) e, soprattutto, il grande arretrato potrebbero rendere possibile la previsione di nuove sezioni stralcio.