STIPENDIO (da stips "offerta, reddito" e pendo "pago")
Antichità classica. - Lo stipendio delle magistrature. - In Grecia le principali magistrature, sia civili sia militari, non erano retribuite; sicché di stipendî veri e proprî non è il caso di parlare. Le poche cifre che ci sono tramandate si riferiscono infatti piuttosto a indennità di servizio; e, in quanto tali, sono estremamente basse. Atene non stipendiava i suoi magistrati; ma solo aveva cura di procurare loro il vitto quotidiano o fornendo un'indennità giornaliera o offrendo la partecipazione gratuita ai banchetti del pritaneo. Solo i funzionarî di grado inferiore, scelti fra l'infima plebe, tra i liberti e tra gli schiavi, avevano un vero e proprio salario; perciò la funzione di ὑπηρετής, che equivarrebbe ad "attendente d'un magistrato di grado superiore", era moltissimo ambita dai più poveri tra gli Ateniesi.
Durante il periodo repubblicano neppure a Roma i magistrati hanno rimunerazione. Hanno bensì in taluni casi indennizzi di servizio, ma spesso insufficienti. Viceversa i funzionarî mandati in missione all'estero ricevevano dallo stato i mezzi di trasporto e gli oggetti necessarî al vestiario e al decoro della funzione (vasarium); avevano inoltre l'indennità delle spese di viaggio (viaticum) e di quelle di mantenimento (frumentum in cellam); viveri, alloggio e mezzi di trasporto erano forniti gratuitamente anche al seguito del magistrato mandato in provincia. Sotto l'impero si adottò invece il principio delle rimunerazioni fisse; i magistrati provinciali dell'ordine senatorio e i legati imperiali ebbero veri e proprî stipendî. Il nome di stipendium non si usò però mai a significare la ricompensa del magistrato; ma rimase limitato al soldo concesso alle truppe (v. appresso).
Lo stipendio militare. - Anche in Roma i soldati dovevano nel tempo più antico armarsi del proprio e portare seco le provviste. Lo stipendium, soldo dei militi di truppa, sarebbe stato introdotto nell'esercito romano durante la lunga guerra di Veio, nel 406. Era di un terzo di denaro romano al giorno per il soldato di fanteria, due terzi per il centurione e un denaro per il cavaliere; all'anno quindi 120, 240, 360 denari. Sullo stipendio il questore tratteneva l'importo delle armi e dei viveri forniti dallo stato, e si calcola che ciò importasse circa 45 denari; gli altri 75 venivano pagati in valuta e perciò nel linguaggio militare uno stipendium significava questi 75 denari liquidi. Il cavaliere romano riceveva anche tripla razione viveri e foraggi, per sé e per due attendenti e per tre quadrupedi, il cavaliere alleato doppia. Gli alleati ricevevano i viveri gratis dall'intendenza romana (forse il comune alleato rifondeva poi in blocco il governo romano) e il soldo liquido dalla propria città. I soldati della guardia pretoria ricevevano al tempo di P. Scipione Emiliano una volta e mezzo lo stipendio normale. Cesare raddoppiò lo stipendio portandolo a 150 denari (75 + 75) e Augusto lo triplicò (225 denari per il legionario, 750 per i pretoriani e 375 per le coorti urbane). Domiziano aggiunse un quarto, Commodo un quinto stipendio, che portò il soldo del legionario a 375 denari e a 1250 quello del pretoriano. Pare che Settimio Severo e Caracalla abbiano aggiunto ancora un sesto e un settimo stipendio, che elevarono il soldo del legionario a 750 denari. Bisogna però tener conto che l'inflazione, specialmente nel sec. III, aveva fatto scendere di molto il valore della moneta. Le truppe leggiere percepivano un soldo inferiore a quello dei legionarî, e ciò valeva, pare, anche per gli auxilia dell'età imperiale. Il soldo liquido risparmiato veniva amministrato dai signiferi e versato ai soldati all'atto del congedo. Allo stipendio si aggiungevano poi il ricavato della preda e i donativa dei generali e degl'imperatori; i donativa divennero regolari dopo Claudio per certe ricorrenze solenni. Distribuzioni di terre ai veterani avvennero spesso anche nel tempo più antico; Augusto istituì nel 6 d. C. un'apposita cassa per i premî ai soldati che andavano in congedo; premî in terre o in denaro; 5000 denari ai pretoriani, 3000 ai legionarî. Agli ufficiali si corrispondevano invece il salarium (o cibaria o congiarium) e gratificazioni; l'impero istituì anche per essi stipendio regolare. Nel tardo impero, col diffondersi dell'economia naturale, il soldo venne più o meno largamente sostituito da somministrazioni di generi, che le truppe ricevevano di solito malvolentieri; quando potevano, esse o vendevano i generi o pretendevano dalle popolazioni, che dovevano fornirli, denaro invece di generi. Questa sostituzione, ora vietata ora permessa o tollerata, era detta adaeratio: v. Codex Theodosianus, VII, 4.
Bibl.: Per lo stipendio della magistratura: G. Busolt-H. Swoboda, Griechische Staatskunde, Monaco 1926, p. 1075 e passim; G. Glotz, La cité grecque, Parigi 1927, p. 242; Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I, 3ª ed., Lipsia 1887, p. 300 segg.; Ch. Lecrivain, Solarium, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, IV, 2, p. 1012 segg.; id., Magistratus, ibid., III, 2, p. 1530. - Per lo stipendio militare: A. Domaszewski, Der Truppensold des Kaiserzeit, in N. Heidelb. Jahrb., X (1909), p. 218; R. Cagnat, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, IV, p. 1512; R. Grosse, Römische Militärgeschichte, Berlino 1920, p. 241; J. Kromayer-G. Veith, Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer, Monaco di Baviera 1928, pp. 279, 328, 411, 525, 588; F. Lammert, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., IIIA, col. 2536.
Diritto moderno.
Stipendio è la retribuzione pecuniaria dell'impiegato durante il suo servizio, connessa all'esercizio delle funzioni e fissata nell'interesse pubblico per il retto esplicamento delle funzioni medesime. Il diritto allo stipendio, tutelabile avanti il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, sorge con l'atto di nomina e comincia a percepirsi con l'entrata in servizio. Salvo alcuni casi eccezionali, lo stipendio è determinato da norme generali sullo stato economico, che ne stabiliscono la misura fissa per le diverse classi di impiegati. È retribuzione a titolo generale, e si distingue da ogni altra a titolo speciale, quali: indennità di carica o di servizio attivo; caroviveri e aggiunta di famiglia; indennità di residenza o di rappresentanza; indennità di trasferta (comprendente, oltre il rimborso delle spese, un compenso per il servizio prestato in residenza diversa dall'abituale, e per breve tempo); indennità di missione (per un servizio prestato dall'impiegato fuori della sua residenza per un tempo più lungo); assegni straordinarî; indennità per rimborso di spese (che non sono vere retribuzioni); medaglie di presenza alle sedute di alcuni consessi; premî di cointeressenza; assegni sopra gli Ordini cavallereschi; medaglie al valore militare, o ai membri degl'istituti scientifici e letterarî del regno.
Le forme dello stipendio sono due: a) stipendio corrisposto in una forma fissa e predeterminata; b) retribuzione ad aggio, assegnata secondo gl'introiti fiscali o ricavati dall'ufficio. Alla retribuzione pecuniaria si può unire l'uso di un'abitazione. Lo stipendio si conserva per tutta la durata del rapporto d'impiego e, in misura ridotta, anche durante alcune interruzioni giustificate del servizio (aspettativa per motivi di salute, in certi casi per servizio militare, disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione dei ruoli organici), e può subire aumenti conseguenti o dalle promozioni connesse con lo sviluppo della carriera, ovvero da concessioni di supplementi.
La misura originaria dello stipendio può essere modificata per disposizione generale. Gli aumenti periodici dello stipendio per compiuto periodo di anzianità secondo i singoli ruoli sono veri diritti subiettivi dell'impiegato, salvo che la concessione non sia subordinata, per disposizioni di legge, a condizioni apprezzabili dal criterio discrezionale dell'amministrazione. Questi aumenti possono essere anticipati per premio o ritardati per demeriti.
Il diritto allo stipendio cessa: a) per volontarie dimissioni dall'impiego, ovvero per dispensa dal servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio; b) per indegnità, nei casi di licenziamento, di revoca, o di destituzione dall'impiego. Si hanno poi le punizioni che colpiscono la condizione economica dell'impiegato, e sono: a) riduzione dello stipendio, che non può superare il quinto né durare più di sei mesi; b) sospensione dal grado con privazione dello stipendio, che può durare da sei mesi a un anno e importa l'allontanamento dal servizio. In questo caso è concesso un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.
La sospensione dello stipendio può essere ordinata per un tempo indeterminato: 1. anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare; 2. quando l'impiegato è sottoposto a giudizio per delitto. Una sospensione particolare di più lunga durata colpisce l'impiegato condannato a pena restrittiva della libertà personale con sentenza passata in giudicato, finché non abbia scontato la pena, ove non sia il caso di applicare la revoca o la destituzione.
Dato il carattere di rendita alimentare, le rate dello stipendio si prescrivono col decorso di due anni dalla scadenza; vale, però, la prescrizione ordinaria di trent'anni per ottenere l'assegnazione dello stipendio e delle indennità a cui l'impiegato ha diritto.
Lo stipendio è solo parzialmente pignorabile e sequestrabile. Il pignoramento e il sequestro sono ammessi sugli stipendî, sugli assegni, sulle indennità e sulle pensioni, nei limiti seguenti: 1. fino alla concorrenza di ⅓, valutato al netto, per causa di alimenti dovuti per legge; 2. fino alla concorrenza di 1/5, valutato al netto, per ritenute a causa di debiti verso lo stato, e altri enti, dipendenti dall'esercizio delle funzioni d'impiegato, salariato, o per somme dovute a titolo d'imposte o tasse personali. Quando concorrono le cause di cui al n. 2 con quella di cui al n. 1 non può cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, o degli altri assegni suddetti, valutati al netto.
In via eccezionale è consentita la cessione dello stipendio non per una quota superiore a 1/5, e per 5 0 10 anni, quando vi siano necessità familiari debitamente accertate. È vietata la cessione ai membri del corpo diplomatico e consolare. Per gl'impiegati e salariati dello stato la concessione dei prestiti è fatta (decr. legge 28 dicembre 1924, n. 2139) con le risorse dello speciale fondo di garanzia costituito in esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335 per garantire i cessionarî contro le perdite delle sovvenzioni fatte.
Per quanto riguarda gl'impiegati e i salariati dei comuni, delle provincie, dei consorzî, speciali regolamenti ne determinano le retribuzioni in apposite piante organiche. Gli stipendî, gli aumenti accessorî dei segretarî comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità della tabella A annessa al testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Per le forme di retribuzione dell'impiego privato v. impiego: Impiego privato.
Legislazione: r. decr. 11 novembre 1923, n. 2395 (ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello stato); r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degl'impiegati civili dell'amministrazione dello stato); r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3084 (norme esecutive, interpretative e integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'amministrazione dello stato).
Bibl.: S. Romano, Principî di diritto amministrativo, Milano 1912; C. F. Ferraris, Diritto amministrativo, II, Padova 1923; F. D'Alessio, Istituzioni di diritto amministrativo italiano, I, Torino 1932; E. Presutti, Istituzioni di diritto amministrativo italiano, II, Messina 1934; C. Vitta, Diritto amministrativo, II, Torino 1935.