STELLIONATO
. Il termine proviene da stellio, parola che indica una specie di rettile dalla pelle variegata che muta facilmente colore. Il significato giuridico del termine, usato solo nel Digesto e nel Codice giustinianeo, è alquanto discusso. L'opinione dominante ritiene che lo stellionatus, sorto per opera della giurisprudenza, servisse nel diritto classico come mezzo sussidiario per reprimere gli atti dolosi non riassunti sotto una speciale figura di crimine. Una recente teoria (E. Volterra) sostiene invece che lo stellionatus sia ignoto all'epoca repubblicana e compaia soltanto con le costituzioni imperiali dell'epoca dei Severi come crimeia extraordinarium per reprimere taluni atti non contemplati dalle leggi penali o repressi con pene diverse: inoltre nega per il diritto classico il carattere sussidiario attribuito allo stellionatus dagl'interpreti.
I casi di stellionatus nel diritto classico sarebbero, oltre quelli indicati in un noto testo di Ulpiano (Dig., XLVII, 20, stell., 3), anche il caso di chi vende come schiavo uno statuliber simulando la sua vera condizione (Dig., XL, 7, de statulib., 3, 1) e quello del debitore che dà in pegno al suo creditore un oggetto altrui, oppure un oggetto proprio già pignorato ad altri e che formi oggetto di una obligatio in publicum (Dig. XIII, 7, de pign. act., 16, 1; XLVII, 20, stell.; Cod., IX, 34, de crim. stell., 2; eod., 4). Come si vede, questa figura di crimine aveva importanza sopra tutto per reprimere le frodi in commercio. È dubbio se desse, o no, luogo all'infamia del colpevole.
Nel diritto giustinianeo l'istituto è del tutto trasformato. Giustiniano ha esteso la stellionaius persecutio oltre i casi determinati dal diritto precedente e ha introdotto il nuovo principio: ubicumque titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. In diritto giustinianeo, quindi, si punisce come colpevole di stellionato chiunque abbia commesso un qualsiasi atto doloso che non rientri in un'altra distinta figura criminosa.
L'istituto sembra aver avuto scarsa applicazione ed esser caduto presto in disuso. In epoca moderna, nell'art. 2059 del Codice Napoleone, il termine indica due soli determinati atti: vendere o ipotecare dolosamente un immobile non proprio e presentare come libero un immobile ipotecato o dichiarare ipoteche minori di quelle che vi sono realmente (cfr. anche cod. civ. delle Due Sicilie, art. 1934).
Bibl.: K. v. De Madai, De stell., Halle 1832; K. Stenberg, De crim. stell., Marburgo 1838; E. Volterra, Stellionatus, in Studi sassaresi, 2ª serie, vii (1929), con ampia bibl.; N. Levi, Frode in commercio, Torino 1926, p. 3 segg.