In diritto civile, colui che ha cagionato un danno in stato di necessità è obbligato a pagare al danneggiato un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045 c.c.). Di stato di necessità si parla anche nel caso in cui il mancato adempimento di una obbligazione sia stato determinato dalla necessità d’evitare a sé stesso un danno patrimoniale. In tal senso lo stato di necessità rimane un fatto interno del debitore e non può essere considerato causa a lui non imputabile.