STATO della persona
S'intende in senso tecnico la posizione spettante alla persona come membro di determinate collettività umane, principalmente come membro della famiglia e dello stato. Si ha innanzitutto uno stato di famiglia e uno stato di cittadinanza. Considerando poi l'uomo come membro della comunità giuridica, si perviene al concetto più ampio dello stato personale, che è il presupposto di tutte le altre condizioni e di tutti gli altri rapporti giuridici della persona. Il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello stato e nella comunità giuridica, ne costituisce lo stato civile (v. anche atto: Atti dello stato civile; capacità giuridica, persona).
Supposizione e soppressione di stato.
I delitti di soppressione di stato, sostituzione di stato e alterazione di stato erano compresi nel codice abrogato nell'art. 361. Il codice penale del 1930 con maggiore precisione tecnica ha distinto la supposizione e la soppressione di stato (art. 566) dall'alterazione di stato (art. 567). In tutti i casi la necessità dell'incriminazione sta nella grandissima importanza di assicurare all'ordine giuridico della famiglia la rispondenza alla realtà e alla verità contro ogni forma di falso o di frode.
La differenza tra la supposizione e la soppressione sta che nel primo caso si fa figurare nei registri dello stato civile una nascita che non è avvenuta; nel secondo caso si fa mancare la prova giuridica di una nascita avvenuta, privando il neonato del suo stato. Come si vede, nel caso di supposizione l'attività delittuosa porta alla creazione di uno stato civile fittizio perché non esiste alcun neonato; mentre nella soppressione si ha un neonato esistente ma senza stato civile. È da tener presente che per aversi il delitto di soppressione è necessario che questa venga fatta mediante occultamento, e cioè tenendo celata la nascita all'ufficio dello stato civile.
L'art. 567 prevede due forme di delitto di alterazione di stato. La prima si consuma mediante sostituzione del neonato; il che si verifica quando nei registri dello stato civile si fa figurare uno stato di filiazione diverso dal reale mediante la sostituzione del neonato. La seconda si compie mediante false certificazioni, false attestazioni, o altre falsità. In sostanza, si versa in questa seconda forma in un'ipotesi di falsità ideologica espressamente preveduta dal legislatore per coordinare la legge penale con le disposizioni che consentono di non presentare il neonato all'ufficiale dello stato civile (art. 371 cpv. cod. civ.), sostituendo alla presentazione la certificazione della levatrice. Il successivo art. 568 prevede il delitto di occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, che consiste nel deporre o presentare un fanciullo già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo, o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli, o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato. Gravi pene sono stabilite per questi delitti, e l'art. 569 dispone altresì che la condanna pronunciata contro il genitore per alcuno di questi delitti importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.
È da segnalare che negli articoli 566 e 567 il legislatore usa la parola neonato, la quale, per il coordinamento con la disposizione dell'art. 371 del cod. civ., sta a indicare il nato nei 5 giorni successivi al parto. Nell'art. 568 il legislatore usa la parola fanciullo, che, per ragione di coordinamento con l'art. 378 del cod. civ., sta ad indicare il nato già iscritto nei registri dello stato civile: cosi che se il fatto preveduto nell'art. 568 si riferisce a un nato non ancora iscritto nei registri dello stato civile si verifica l'ipotesi dell'art. 566 o 567 e non quella dell'art. 568.
Bibl.: F. Carrara, Programma, Lucca 1872, Parte speciale, III, par. 1949 e seg.; E. Pessina, Elementi di diritto penale, Napoli 1882, II, par. 166, 167; G. Crivellari, Commento fondam. del diritto penale, Torino 1888, puntata 3ª; G. B. Impallomeni, Codice penale illustrato, Firenze 1890-91, III; P. Tuozzi, I delitti contro lo "status familiae" d'un infante, in Riv. penale, IV (1896), p. 211; Enciclopedia giuridica italiana, III, parte 1ª, Milano 1902, p. 951; O. Sechi, in Il digesto italiano, XXII, i, pp. 39-65; G. Garrone, ibid., XXIII, I, pp. 121-139; Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale del codice di procedura penale, V, parte 2ª, Roma 1929, p. 352; C. Saltelli-E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, parte 2ª, Torino 1931, p. 848; G. Maggiore, Principii di diritto penale, II, parte speciale, Bologna 1934, pagina 409.