Locuzione del linguaggio giuridico (usata come sostantivo maschile) con cui viene indicata l'obbligazione che, in virtù di patto o di uso, il commissionario assume di rispondere nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. A tale particolare obbligazione è riconosciuta dalla dottrina natura di fideiussione; essa dà diritto al commissionario, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare; in mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità (art. 1736 c.c.).