stanziamento
Somma iscritta in bilancio relativamente a una specifica voce di spesa. Data la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, tipica della contabilità pubblica, l’identificazione dell’ammontare della somma stanziata per una specifica voce costituisce un vincolo giuridico rispetto al comportamento dell’amministrazione di spesa competente. In particolare, per la duplice natura del bilancio di previsione dello Stato, di competenza e di cassa, lo s. comporta l’identificazione di due distinti limiti finanziari: lo s. di competenza rappresenta – con riferimento a un determinato esercizio finanziario – il limite massimo degli impegni che possono essere assunti a valere su quelle somme; lo s. di cassa, corrispondentemente, indica il limite massimo dei pagamenti effettuabili a valere sulle medesime somme. ● Nell’impostazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), è accentuato il carattere triennale del bilancio di previsione dello Stato. Da ciò deriva che gli s. per ciascuna voce di uscita sono fissati per 3 esercizi finanziari consecutivi: gli importi degli s. acquisiscono quindi valore vincolante per ogni anno ricompreso nel triennio di riferimento, mentre in precedenza gli s. relativi al secondo e al terzo anno rivestivano carattere prevalentemente programmatorio. ● Lo s. fissato nella legge di bilancio per ogni voce di spesa (cosiddetto s. iniziale) è suscettibile di variazioni in corso d’anno per effetto di provvedimenti amministrativi che vengono poi recepiti nella legge di assestamento (➔), la quale a sua volta può introdurre ulteriori cambiamenti. In sede di consuntivo (rendiconto) sono indicati i cosiddetti s. definitivi, cioè gli s. iniziali come modificati per effetto di disposizioni legislative o amministrative intervenute nel corso dell’esercizio finanziario (➔ anche accertamento; riscossione).