Spirito delle leggi, Lo (De l'esprit des lois)
(De l’esprit des lois) Opera (1748) di Ch.-L. de Montesquieu. Mediante l’analisi delle diverse forme del diritto civile e dei governi e delle loro relazioni con la natura fisica (il «clima») e con la natura umana, l’autore si propone di identificare le leggi profonde che regolano il reciproco rapporto fra la politica e lo «spirito generale» (esprit général) di uno Stato: «Molte cose guidano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime del governo, le tradizioni, i costumi, le usanze: donde si forma uno spirito generale, che ne è il risultato» (XIX, 4). Tale disegno viene perseguito mediante diversi atteggiamenti metodologici, in cui i moduli del razionalismo e del giusnaturalismo classici si compongono con l’incipiente prospettiva sociologica e con il metodo storico. A partire dal riconoscimento di «rapporti d’equità anteriori alla legge positiva che li stabilisce» (I,1) e di alcune leggi di natura (la pace, la ricerca del nutrimento, l’attrazione sessuale, il desiderio di vivere in società e la tendenza verso un creatore), Montesquieu avvia la sua analisi delle leggi positive, per passare poi all’analisi delle diverse tipologie dei governi. Egli identifica tre diverse forme di governo: repubblica, in cui il potere è detenuto dal popolo, in toto (democrazia) o in parte (aristocrazia); monarchia e dispotismo, ove il potere è nelle mani di un solo uomo, ma, nel primo caso, è regolato da leggi, mentre nel secondo è sottoposto all’arbitrio di un singolo (II, 1). La democrazia non può essere diretta, per i limiti che sono propri al popolo, ma deve essere rappresentativa (II, 2); quanto alla monarchia essa deve tenere conto di «leggi fondamentali» e dei corpi intermedi dello Stato, nobiltà, città, clero, i quali costituiscono le necessarie articolazioni del potere. Centrale è, in tale prospettiva, il ruolo dei parlamenti, ossia delle corti giudiziali, che, come «depositi» («dépôts des lois»), garantiscono la ‘memoria’ e l’applicazione delle leggi (II, 4). È il venir meno di tale articolazione del potere e applicazione delle leggi a determinare il ‘dispotismo’. Molla delle democrazie è la virtù che Montesquieu intende, in quanto non «morale, né cristiana, ma politica», come «amor di patria, amore cioè dell’uguaglianza» (Avvertenza dell’autore, ed. 1757 e successive); da ciò deriva che frugalità ed eguaglianza nelle condizioni dei singoli siano condizioni necessarie dello Stato democratico. Principio della monarchia è invece l’onore, che «reclama distinzioni e preferenze», ma è anche molla dell’ambizione e «unito alla forza delle leggi» concorre al funzionamento e al mantenimento dello Stato. Sia la forma monarchica, sia quella democratica, trovano applicazione in base all’estensione del territorio dello Stato: la democrazia è adatta a paesi poco estesi, la monarchia a quelli di media grandezza (come sono la maggior parte degli Stati europei, e in partic. la Francia e l’Inghilterra cui Montesquieu guarda), mentre il dispotismo (il cui principio è la paura) si attua laddove l’estensione del territorio è molto ampia. Oltre che per la propria estensione, il territorio concorre a determinare lo ‘spirito’ generale e le forme di governo che ne sono espressione anche per l’aspetto climatico; sono celebri in tal senso le analisi che Montesquieu dedica al rapporto fra clima e tendenza ai piaceri, che cresce con l’avvicinarsi alle zone temperate per degenerare in quelle calde e torride, cui corrisponde l’inversa tendenza riguardo alla virtù o la predisposizione a determinati tipi di governo (sempre più inclini al dispotismo, con l’avvicinarsi alle zone calde e torride; libb. XIV-XVII). Centrale, nell’opera, è la teoria della distinzione e separazione dei poteri svolta nel lib. XI, che presuppone e ingloba la distinzione fra governi moderati e immoderati (lib. VIII). Gli Stati per loro natura continuamente progrediscono ed evolvono; per mantenerli entro una forma moderata ed evitare la naturale tendenza di chi detiene il potere ad abusarne, è necessario che «il potere freni il potere». In tale prospettiva è necessario che in modo costante e dinamico (e non, per così dire, una volta per tutte) i poteri si bilancino e si condizionino reciprocamente; ciò è reso possibile dalla fondamentale distinzione dei tre poteri, legislativo (parlamento), esecutivo (governo), giudiziario (magistratura): «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo» (XI, 6). I corpi intermedi sono variamente incaricati di conservare e applicare le leggi, elaborate dal parlamento (che le propone) e dal monarca (che le approva) congiuntamente. La camera alta del parlamento ha giurisdizione sui nobili, e l’esecutivo può convocare, quando è opportuno, il parlamento. Si attua così quel reciproco controllo in cui si realizza la libertà politica, ossia l’assetto nel quale il governo è «organizzato in modo tale da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino» (XI, 6).