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Spirito delle leggi, Lo (De l'esprit des lois)

Dizionario di filosofia (2009)
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Spirito delle leggi, Lo (De l'esprit des lois)


Spirito delle leggi, Lo

(De l’esprit des lois) Opera (1748) di Ch.-L. de Montesquieu. Mediante l’analisi delle diverse forme del diritto civile e dei governi e delle loro relazioni con la natura fisica (il «clima») e con la natura umana, l’autore si propone di identificare le leggi profonde che regolano il reciproco rapporto fra la politica e lo «spirito generale» (esprit général) di uno Stato: «Molte cose guidano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime del governo, le tradizioni, i costumi, le usanze: donde si forma uno spirito generale, che ne è il risultato» (XIX, 4). Tale disegno viene perseguito mediante diversi atteggiamenti metodologici, in cui i moduli del razionalismo e del giusnaturalismo classici si compongono con l’incipiente prospettiva sociologica e con il metodo storico. A partire dal riconoscimento di «rapporti d’equità anteriori alla legge positiva che li stabilisce» (I,1) e di alcune leggi di natura (la pace, la ricerca del nutrimento, l’attrazione sessuale, il desiderio di vivere in società e la tendenza verso un creatore), Montesquieu avvia la sua analisi delle leggi positive, per passare poi all’analisi delle diverse tipologie dei governi. Egli identifica tre diverse forme di governo: repubblica, in cui il potere è detenuto dal popolo, in toto (democrazia) o in parte (aristocrazia); monarchia e dispotismo, ove il potere è nelle mani di un solo uomo, ma, nel primo caso, è regolato da leggi, mentre nel secondo è sottoposto all’arbitrio di un singolo (II, 1). La democrazia non può essere diretta, per i limiti che sono propri al popolo, ma deve essere rappresentativa (II, 2); quanto alla monarchia essa deve tenere conto di «leggi fondamentali» e dei corpi intermedi dello Stato, nobiltà, città, clero, i quali costituiscono le necessarie articolazioni del potere. Centrale è, in tale prospettiva, il ruolo dei parlamenti, ossia delle corti giudiziali, che, come «depositi» («dépôts des lois»), garantiscono la ‘memoria’ e l’applicazione delle leggi (II, 4). È il venir meno di tale articolazione del potere e applicazione delle leggi a determinare il ‘dispotismo’. Molla delle democrazie è la virtù che Montesquieu intende, in quanto non «morale, né cristiana, ma politica», come «amor di patria, amore cioè dell’uguaglianza» (Avvertenza dell’autore, ed. 1757 e successive); da ciò deriva che frugalità ed eguaglianza nelle condizioni dei singoli siano condizioni necessarie dello Stato democratico. Principio della monarchia è invece l’onore, che «reclama distinzioni e preferenze», ma è anche molla dell’ambizione e «unito alla forza delle leggi» concorre al funzionamento e al mantenimento dello Stato. Sia la forma monarchica, sia quella democratica, trovano applicazione in base all’estensione del territorio dello Stato: la democrazia è adatta a paesi poco estesi, la monarchia a quelli di media grandezza (come sono la maggior parte degli Stati europei, e in partic. la Francia e l’Inghilterra cui Montesquieu guarda), mentre il dispotismo (il cui principio è la paura) si attua laddove l’estensione del territorio è molto ampia. Oltre che per la propria estensione, il territorio concorre a determinare lo ‘spirito’ generale e le forme di governo che ne sono espressione anche per l’aspetto climatico; sono celebri in tal senso le analisi che Montesquieu dedica al rapporto fra clima e tendenza ai piaceri, che cresce con l’avvicinarsi alle zone temperate per degenerare in quelle calde e torride, cui corrisponde l’inversa tendenza riguardo alla virtù o la predisposizione a determinati tipi di governo (sempre più inclini al dispotismo, con l’avvicinarsi alle zone calde e torride; libb. XIV-XVII). Centrale, nell’opera, è la teoria della distinzione e separazione dei poteri svolta nel lib. XI, che presuppone e ingloba la distinzione fra governi moderati e immoderati (lib. VIII). Gli Stati per loro natura continuamente progrediscono ed evolvono; per mantenerli entro una forma moderata ed evitare la naturale tendenza di chi detiene il potere ad abusarne, è necessario che «il potere freni il potere». In tale prospettiva è necessario che in modo costante e dinamico (e non, per così dire, una volta per tutte) i poteri si bilancino e si condizionino reciprocamente; ciò è reso possibile dalla fondamentale distinzione dei tre poteri, legislativo (parlamento), esecutivo (governo), giudiziario (magistratura): «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo» (XI, 6). I corpi intermedi sono variamente incaricati di conservare e applicare le leggi, elaborate dal parlamento (che le propone) e dal monarca (che le approva) congiuntamente. La camera alta del parlamento ha giurisdizione sui nobili, e l’esecutivo può convocare, quando è opportuno, il parlamento. Si attua così quel reciproco controllo in cui si realizza la libertà politica, ossia l’assetto nel quale il governo è «organizzato in modo tale da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino» (XI, 6).

Vedi anche
clero Complesso delle persone che appartengono all’ordine sacerdotale di una religione o di una Chiesa. In base all’ordinamento canonico (can. 232-239 e art. 4 del Nuovo concordato), fanno parte del clero cattolico diaconi, presbiteri e vescovi, ossia quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine ... popolo In generale, il complesso degli individui di uno stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che l'unità e l'indipendenza ... aristocrazia Nella Grecia antica, il governo degli ἄριστοι, i «migliori» per eccellenza di nascita e per privilegio di ricchezza. Potente già nel periodo monarchico, in cui affiancò il sovrano distinguendosi per l’ἀρετή, che è «virtù» del consiglio ma soprattutto «valore» in guerra, l’aristocrazia fu classe di governo ... Repubblica In generale, la repubblica viene contrapposta alla monarchia, in base alla considerazione che la prima sarebbe caratterizzata dall’elettività e dalla temporaneità della carica del Capo dello Stato, laddove la seconda si caratterizzerebbe per l’ereditarietà e la durata vitalizia di questa (salva l’abdicazione). ...
Categorie
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Vocabolario
furbetto della legge 104
furbetto della legge 104 (o furbetto della 104) loc. s.le m. (iron.) Lavoratore dipendente che si assenta dal luogo in cui lavora abusando della legge che concede permessi retribuiti a chi è disabile o ha parenti disabili bisognosi di assistenza....
esprit
esprit 〈esprì〉 s. m., fr. [dal lat. spirĭtus]. – Spirito; è parola usata anche in contesti ital. per alludere alle qualità attribuite comunemente allo «spirito» francese, positive e negative (arguzia, finezza, ecc.).
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