SOTTRAZIONE
. Diritto. - La nozione giuridica della sottrazione sta nel togliere ad altri il potere di custodia e la disponibilità fisica di una cosa mobile o di una persona senza il consenso del detentore. È intuitivo che il consenso di persone incapaci, non avendo valore giuridico, è irrilevante nell'accertamento degli estremi della sottrazione.
La sottrazione è elemento costitutivo di varî reati. In primo luogo del furto, perché nei delitti contro la proprietà l'impossessamento mediante sottrazione è il criterio differenziale tra il furto e i delitti di truffa e appropriazione indebita, ed è notevole che il nuovo codice penale italiano nell'indicare gli elementi del furto omette di prevedere il dissenso del proprietario perché, com'è detto nei lavori preparatorî, il dissenso è elemento intrinseco della sottrazione. Nei delitti contro il patrimonio il concetto della sottrazione è anche importante nell'interpretazione dell'art. 627 che riguarda la sottrazione di cose comuni, perché la formula usata dal legislatore "sottraendo la cosa a chi la detiene" implica il concetto che il socio o erede che sottrae cose da lui detenute non commette furto, ma appropriazione indebita se ricorrono tutti gli altri estremi di questo reato. La sottrazione è altresì elemento costitutivo dei seguenti delitti: a) sottrazione di apparecchi a difesa d'infortunî (art. 436), che consiste nel fatto di chi in occasione di un incendio, di un'inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, o ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza; b) sottrazione di cadavere (art. 411), che consiste nel distruggere, sopprimere o sottrarre un cadavere, o una parte di esso, ovvero nel sottrarne o disperderne le ceneri; c) sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro (art. 334), che consiste nel fatto del custode che sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o sequestro, a lui affidata, al solo fine di favorire il proprietario di essa; d) violazione colposa di cose pignorate o sequestrate (art. 335), che consiste nel fatto di chiunque (custode non proprietario, custode proprietario, proprietario non custode) per colpa cagiona la distruzione di cose pignorate o sequestrate o ne agevola la sottrazione o la soppressione; e) sottrazione consensuale di minorenni (art. 573), che consiste nel fatto di chi sottrae un minore che abbia compiuto gli anni 14, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore; f) sottrazione di persone incapaci (art. 574), che consiste nel fatto di chi sottrae un minore degli anni 14 o infermo di mente al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi; g) violazione della pubblica custodia di cose (art. 351), che consiste nel sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.
Bibl.: Il digesto italiano, XXII, i, Torino 1899-1903, p. 169; G. B. Impallomeni, Il codice penale illustrato, III, p. 234; Gismondi, Il ratto consensuale, in Foro penale, IV, p. 53; E. Pessina, Elementi, III, p. 209; Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, ii, Roma 1929, pp. 138, 199, 227, 359, 449; C. Saltelli e E. Romano di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, i e ii, Torino 1931, pp. 269, 465, 535, 867, 871, 1069; Feroci, In tema di ratto consensuale, in Rivista italiana di diritto penale, 1932, p. 96; V. Manzini, Trattato di diritto penale, IV, Torino 1934, p. 163; G. Maggiore, Principii di diritto penale, II, parte speciale, Bologna 1934, pp. 113, 202, 226, 422, 525, 540.