SOSPENSIONE
. Diritto pubblico. - Sospensione degli atti. Può aversi fin dalla loro emanazione, ma prima dell'esecuzione: tali i casi dell'atto sottoposto a condizione, a visto, ad approvazione, o dell'atto per cui è prescritta la notificazione o la pubblicazione, ecc. Determina uno stato temporaneo d'inefficacia, che si tramuta in definitivo quando la condizione non si avvera o il visto o l'approvazione sono rifiutati. Ma, in ogni caso, essa non tocca i concetti di esistenza, di perfezione, di validità: durante la pendenza l'atto esiste, è perfetto e valido, se integrato di tutti i suoi elementi essenziali e se si sono osservati i requisiti di regolarità voluti dalla legge. Ciò significa che resta colpita la sola capacità di effetti, di cui i soli possibili durante la sospensione sono quelli di natura interinale o conservativa.
La sospensione può avvenire anche nel corso dell'esecuzione, quasi una revoca temporanea. A nessun ostacolo va incontro la sospensione di una legge, purché venga effettuata con altro provvedimento legislativo o a questo formalmente equiparato. Trattandosi di materia costituzionale dovrà seguirsi il procedimento indicato per le leggi costituzionali. Tuttavia lo stesso effetto può essere connesso, talvolta, ad alcuni atti amministrativi (stato di pericolo pubblico; stato di guerra; stato d'assedio nelle colonie; provvedimenti di grazia). La sospensione degli atti amministrativi segue in linea di massima i principî della revoca, ed è pertanto consentita negli stessi limiti di questa: nessuna facoltà al superiore gerarchico, ostacolo dei diritti creati dall'atto che si vuol sospendere, in ogni caso la stessa pro-edura prescritta per quest'ultimo. Anche l'impugnativa in via amministrativa o giurisdizionale non sospende l'esecutorietà degli atti amministrativi, tranne le eccezioni stabilite dalla legge; però il giudice amministrativo, concorrendo gravi ragioni e su istanza del ricorrente (testo unico sul consiglio di stato 26 giugno 1924, n. 1054, art. 39; testo unico sulla giunta provinciale amministrativa 26 giugno 1924, n. 1058, art. 11 modificato dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1925), e, d'ufficio, l'autorità amministrativa, cui è portato il ricorso, hanno il potere di sospendere l'esecuzione dell'atto. Questo potere, nei limiti che si vide, conserva anche l'organo che emanò il provvedimento impugnato. La sospensione è, invece, di diritto per gli atti di natura privata, salvo il disposto dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E: "in pendenza di un giudizio (l'autorità amministrativa) può procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa solo per grave necessità pubblica e con decreto motivato, senza pregiudizio dei diritti delle parti".
Sospensione delle persone. - Si trova stabilita come sanzione penale o disciplinare, o come misura semplicemente cautelativa, per persone rivestite di una funzione o incaricate di un servizio pubblico, o che esercitino un'attività per cui la legge esige un'abilitazione, un'autorizzazione o un'iscrizione da parte della pubblica autorità. Consiste nella privazione temporanea della funzione o del servizio o della capacità di esercitare l'attività permessa.
Per gl'impiegati dello stato e di altri enti pubblici la sospensione disciplinare è accompagnata dalla perdita dello stipendio e va da 1 a 6 mesi: la competenza è del ministro, sentito il parere del consiglio di disciplina (art. 62 del r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati dello stato). L'art. 63 del medesimo decreto contempla la sospensione dell'impiegato come semplice provvedimento precauzionale, quando la gravità dei fatti attribuitigli lo esiga o l'impiegato sia sottoposto a giudizio per delitto o contro di lui sia stato emesso mandato di cattura: in quest'ultimo caso la sospensione è obbligatoria e può essere disposta con ordinanza del capo d'ufficio. Accanto alla competenza delle autorità amministrative, l'art. 140 del cod. pen. pone quella del giudice: l'imputato potrà, durante l'istruttoria o il giudizio, essere sospeso provvisoriamente dall'esercizio dei pubblici uffici, quando, avuto riguardo alla specie o gravità del reato, il giudice ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Come sanzione penale, la sospensione si trova stabilita, in via accessoria, per i delitti e le contravvenzioni. Nel primo caso essa assume la figura dell'interdizione dai pubblici uffici (v. interdizione) o da una professione o arte, e va qui considerata solo in quanto l'interdizione abbia carattere temporaneo. L'interdizione dai pubblici uffici consegue ipso iure alla condanna per delitto, quando sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni: non può avere durata inferiore a un anno né superiore ai cinque anni. L'interdizione da una professione o da un'arte differisce nei suoi presupposti, secondo che si tratta di delitti dolosi e preterintenzionali o di delitti colposi. Varia da un minimo di un mese a un massimo di cinque anni. La sospensione come pena accessoria per le contravvenzioni è conosciuta dall'ordinamento italiano sotto la sola figura della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e si distingue dall'analoga interdizione, perché sospende unicamente la capacità d'esercizio, senza produrre la decadenza dall'autorizzazione o iscrizione; onde, allo scadere del termine, la detta capacità viene riacquistata di diritto. Non può superare i due anni, né essere inferiore ai quindici giorni.
Bibl.: E. Bonaudi, Della sospensione d. atti amm., Torino 1908.