soprattassa
Imposta addizionale, di carattere locale, che attribuisce ai livelli di governo più vicini alla popolazione un gettito tributario autonomo. Il termine rappresentava, nel significato di tassa supplementare, prevista come sanzione in caso di omesso o ritardato pagamento, un istituto sanzionatorio con finalità ibride, afflittive e risarcitorie (l. 4/1929, art. 4). Occorre osservare, tuttavia, come il dibattito dottrinale sulla classificazione delle s. non abbia raggiunto risultati univoci. L’art. 26 del d. legisl. 472/1997 ha risolto i dubbi sulla natura delle s., rimuovendo l’ambiguità linguistico-normativa. Allo scopo, sono stati espunti dal sistema sanzionatorio tutti i riferimenti all’istituto della s. e sostituiti da sanzioni pecuniarie di pari importo.
Relativamente al significato ormai corrente di imposta addizionale, il primo intervento normativo in tal senso fu la riforma Visco, contenuta nel d. legisl. 446/1997. Le addizionali dei Comuni sull’IRPEF, invece, sono state istituite dal d. legisl. 360/1998. Il rafforzamento dell’autonomia finanziaria locale è proseguito, inoltre, con il d. legisl. 56/2000. L’esplicito riconoscimento dell’autonomia finanziaria degli enti locali è avvenuto, tuttavia, con la riforma dell’ordinamento statale in chiave federale. La l. Cost. 3/2001, riforma del titolo V della Costituzione (➔ Costituzione italiana, riforma del titolo V della) ha consacrato l’autonomia finanziaria degli enti locali (Regioni, Province, città metropolitane e Comuni) nell’art. 119 Cost., che si va a realizzare, sul fronte delle entrate, con la compartecipazione al gettito erariale, con l’istituzione di un fondo di perequazione (➔) e con la facoltà di maggiorare le aliquote sui tributi erariali (➔ tributo). In attuazione del dettato costituzionale la l. 42/2009 ha delegato il governo a emanare i provvedimenti normativi necessari per l’attuazione del federalismo (➔) fiscale. La riforma della fiscalità (➔ anche sistema fiscale) degli enti locali è avvenuta con il d. legisl. 68/2011. Quest’ultimo ha previsto maggiorazioni regionali all’IRPEF non superiori allo 0,5% (per l’anno 2013), all’1,1% (per l’anno 2014), al 2,1% (a decorrere dal 2015).