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SOCIETÀ

di Paolo Montalenti - Enciclopedia Italiana - V Appendice (1995)
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SOCIETÀ

Paolo Montalenti

(XXXI, p. 1002; App. I, p. 1007; II, II, p. 853; IV, III, p. 352)

Società per azioni. - La disciplina della s. per azioni ha subito, successivamente alla l. 7 giugno 1974, n. 216, una profonda evoluzione, che, per impulso sia interno sia comunitario, ha avvicinato, sia pure tardivamente e non sempre in termini soddisfacenti, l'ordinamento italiano ai sistemi giuridici più avanzati. Le direttrici secondo cui si è sviluppato il processo d'innovazione legislativa possono ricomporsi in alcuni filoni: il rafforzamento della tutela del capitale sociale; il perfezionamento della disciplina dei conti; la razionalizzazione delle operazioni societarie straordinarie; il completamento della regolamentazione del mercato mobiliare.

Il rafforzamento della tutela del capitale sociale. - Il d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, ha dato, sia pure con grave ritardo, attuazione alla 2ª Direttiva CEE in materia societaria (n. 77/91/CEE), che ha come fulcro un insieme di disposizioni volte a irrobustire gli strumenti di tutela dell'integrità del capitale sociale.

In materia di conferimenti si è statuito che le prestazioni di opera o di servizi non possono formare oggetto di conferimento (art. 2342, 3° comma, c.c.); che le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate (art. 2342 c.c., nuovo testo); che la stima e il deposito della relazione devono essere effettuati anche per i conferimenti di crediti e che nella relazione di stima dei conferimenti dev'essere contenuta l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dall'eventuale sovraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento (art. 2343 c.c., nuovo testo).

Al fine di evitare elusioni della disciplina dei conferimenti in natura, sono stati disciplinati in modo rigoroso gli "acquisti − effettuati dalla società, nel termine di due anni dalla costituzione − di beni o di crediti appartenenti ai promotori, ai fondatori, ai soci e agli amministratori", sottoponendoli ad autorizzazione assembleare e imponendo una relazione di stima (art. 2343-bis, c.c.). Si è infine introdotta (art. 2433-bis, c.c.) una regolamentazione particolarmente restrittiva degli acconti sui dividendi.

In materia di operazioni sulle proprie azioni (su cui v. oltre), si è imposto un limite al possesso pari alla decima parte del capitale sociale (art. 2357, 3° comma, c.c.), si è introdotto l'obbligo di costituire una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nell'attivo del bilancio (art. 2357-ter, ultimo comma, c.c.) e si è espressamente vietata la sottoscrizione delle proprie azioni. Si è perfezionato, infine, il divieto di assistenza finanziaria da parte della s. per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 c.c.).

Tutte le nuove disposizioni riflettono dunque una precisa opzione del legislatore comunitario, che non si registra invece nell'ordinamento statunitense. Essa appare diretta a garantire in maniera più efficace l'effettività del capitale sociale e a rafforzarne, di conseguenza, la funzione di garanzia.

Il perfezionamento della disciplina dei conti e del controllo contabile. - Il Decreto legisl. 9 aprile 1991, n. 127 (emanato ai sensi dell'art. 1, 1° comma, l. 26 marzo 1990, n. 69) ha dato attuazione alla 4ª Direttiva CEE (n. 78/660/CEE) in materia di bilancio di esercizio e alla 7ª Direttiva CEE (n. 83/349/CEE) relativa al bilancio consolidato, istituti innovati entrambi anche dal Decreto legisl. 30 dicembre 1992, n. 526, attuativo della Direttiva CEE n. 90/604 (che ha modificato sia la 4ª sia la 7ª Direttiva). Si è uniformata alla norma comunitaria la clausola generale relativa alla redazione del bilancio − che deve ora rappresentare la situazione economica e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio in modo veritiero e corretto (art. 2423, 2° comma, c.c.) − e si sono elevati a prescrizione normativa i principi di redazione da tempo elaborati dalla dottrina contabile (prudenza, competenza, continuità, ecc.; art. 2423-bis). Si è altresì completato l'apparato dei prospetti informativi, introducendo la nota integrativa (artt. 2423, 1° comma e 2427 c.c.) e perfezionando la disciplina della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).

Le norme novellate in tema di contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico (artt. 2424 e 2425) e di criteri di valutazione (art. 2426) hanno sensibilmente riavvicinato la disciplina giuridica alle regole elaborate dalle scienze aziendali, aumentando così la trasparenza contabile. Con l'introduzione dell'obbligo della società controllante di redigere il bilancio consolidato oltre livelli dimensionali d'impresa legislativamente stabiliti (art. 27, Decreto legisl. 127/1991), si è fornito uno strumento essenziale per la rappresentazione contabile dei gruppi di imprese. La l. 8 agosto 1994, n. 503, ha modificato la disciplina della rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel consolidato delle deviazioni dai criteri valutativi civilistici attuate in applicazione di norme tributarie. Il Decreto legisl. 27 gennaio 1992, n. 88, ha riformato il collegio sindacale nella direzione di una maggiore professionalizzazione dell'organo. Sia pure attraverso un regime transitorio, i sindaci dovranno essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi potranno altresì, per meglio espletare le funzioni di controllo contabile, avvalersi sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari (art. 2403-bis, c.c.).

La razionalizzazione della disciplina delle operazioni societarie straordinarie: azioni proprie e aumento di capitale delegato. - Il primo intervento legislativo (d.P.R. 30/1986) ha riguardato le operazioni sulle proprie azioni: nella prassi societaria le operazioni sulle proprie azioni rappresentano un fenomeno largamente diffuso. All'acquisto delle proprie azioni si ricorre per scopi molteplici, ma, soprattutto, per contrastare una scalata o per sostenere il corso del titolo o per realizzare un investimento speculativo a vantaggio della società. Gli eventuali effetti negativi, che dalle operazioni su azioni proprie possono d'altro canto derivare, consistono essenzialmente nella distrazione surrettizia del capitale sociale, nell'influenza distorsiva sul corso delle azioni, nell'indebito rafforzamento del potere degli amministratori. Con il d.P.R. 80/86 si è novellata la disciplina previgente ricercando un'equilibrata mediazione tra aspetti fisiologi del fenomeno e rischi di possibili deviazioni (cfr. artt. 2357 ss., c.c.).

Le principali innovazioni consistono nella precisazione dei contenuti dell'autorizzazione assembleare all'acquisto; nell'introduzione di un limite quantitativo, nel senso che in nessun caso il valore nominale delle azioni proprie possedute può eccedere la decima parte del capitale sociale; nella previsione di una sanzione sostitutiva dell'invalidità dell'acquisto, consistente nell'obbligo di alienazione entro l'anno delle azioni acquistate in violazione dei limiti legislativi; nell'individuazione esplicita delle ipotesi in cui le restrizioni all'acquisto di azioni proprie non si applicano (acquisto gratuito, successione universale o fusione, riduzione del capitale con annullamento delle azioni). Si è altresì più analiticamente disciplinato, come si è detto, il divieto di assistenza finanziaria, attenuandolo però nel caso di operazioni dirette a favorire l'acquisto di azioni proprie da parte di dipendenti della società o di società del gruppo (art. 2358, c.c.).

In materia di aumento di capitale delegato, sempre in attuazione della 2ª Direttiva CEE, si è esteso da uno a cinque anni il periodo della delega conferibile agli amministratori e si è ampliata la facoltà di delega all'emissione di azioni di qualsiasi categoria, anziché soltanto di azioni ordinarie (art. 2443 nuovo testo). Si è altresì introdotta la possibilità di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni, anche convertibili (art. 2420-ter, c.c.). Si è così dotata la s. per azioni di uno strumento di finanziamento agile ed efficace, perché svincolato dalle complessità procedurali dell'assemblea straordinaria e quindi utilizzabile dagli amministratori con tempestività rispetto alle esigenze della s. e del mercato. L'istituto ha infatti trovato vasta applicazione da parte delle s. quotate in borsa.

Fusioni e scissioni. - Il Decreto legisl. 16 gennaio 1991, n. 22, ha recepito (in conformità alla legge delega 26 marzo 1990, n. 69) sia la 3ª sia la 6ª Direttiva CEE (78/855/CEE e 82/891/CEE) relative, rispettivamente, alle fusioni e alle scissioni. La disciplina della fusione − istituto da tempo presente nell'ordinamento societario − viene anzitutto arricchita sotto il profilo della documentazione informativa, diretta a garantire una tutela più efficace degli interessi dei soci e dei creditori, con l'introduzione del progetto di fusione, della relazione degli amministratori, della relazione degli esperti (cfr. artt. 2501-bis ss.). La relazione degli esperti (art. 2501-quinquies), che concerne la congruità del rapporto di cambio, rappresenta il secondo aspetto fortemente innovativo della riforma, perché, venendo estesa a tutte le s., mentre prima era prevista solo per quelle quotate, introduce un efficace strumento di tutela per i soci di minoranza nei confronti di possibili abusi da parte della maggioranza.

La scissione si configura invece come novità assoluta nel nostro ordinamento, e si caratterizza come strumento di trasferimento totale o parziale del patrimonio della s. scindentesi a più s. (o a una s.) con assegnazione diretta delle azioni (o quote) ai soci della prima. La scissione può assolvere a molteplici funzioni economiche tutt'altro che infrequenti nella vita societaria, dalle operazioni di ristrutturazione aziendale, alla costituzione di un gruppo di imprese, alla soluzione consensuale di situazioni di dissidio tra soci.

La regolamentazione del mercato mobiliare: la società per azioni tra disciplina del contratto e tutela del pubblico risparmio. - La l. 216/1974 introdusse, sia pure con grave ritardo rispetto agli ordinamenti dei paesi industriali avanzati, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), organo di vigilanza e di controllo sulle s. quotate e sul mercato mobiliare. L'istituto è stato incisivamente riformato dalla l. 23 marzo 1983, n. 77 (istitutiva dei fondi comuni di investimento) e soprattutto dalla l. 4 giugno 1985, n. 281 (cosiddetta legge di riforma della CONSOB), nonché da ulteriori provvedimenti minori. Copiosa è stata altresì l'attività di produzione regolamentare dell'organo di vigilanza diretta a integrare la normazione primaria. La CONSOB, dotata con la l. 281/1985 di personalità giuridica di diritto pubblico e rafforzata nell'autonomia rispetto al ministero del Tesoro, ha, in primo luogo, poteri generali relativi al funzionamento della borsa (controllo di regolarità dei modi di finanziamento delle operazioni, fissazione del calendario di borsa, ammissione alla quotazione, sospensione e revoca; v. borsa, in questa Appendice). Ha altresì ampi poteri in materia di informazione societaria.

In primo luogo ha la facoltà di richiedere la pubblicazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, e di provvedervi direttamente a spese della s. in caso di inottemperanza (art. 3, lett. b, l. 216/74 e s.m.). Può richiedere altresì alle s. il nome dei soci, richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle s. controllanti, nonché alle s. fiduciarie le generalità dei fiducianti che abbiano intestato alla fiduciaria azioni o quote, anche non quotate (art. 4-bis).

La CONSOB è inoltre ente destinatario di molteplici informazioni societarie. In questo ambito si deve sottolineare come sia stato progressivamente reso più rigoroso il sistema delle comunicazioni delle partecipazioni azionarie (art. 5 l. 216/74, modificato dalla l. 281/1985 e dal Decreto legisl. 27 gennaio 1992, n. 90), estendendo la disciplina alle s. negoziate al ristretto, imponendo l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni eccedenti il 2% di s. quotate e il 10% di non quotate a qualunque soggetto (mentre l'obbligo era prima limitato alle s. di capitali), precisando il metodo di calcolo della percentuale in caso di controllo indiretto, nonché gli elementi da comunicare relativamente a ogni partecipazione, e dotando la CONSOB del potere di richiedere informazioni ai soggetti partecipanti alle operazioni di acquisizione delle partecipazioni. Si è altresì introdotto l'obbligo di comunicare il superamento di soglie rilevanti di partecipazione (art. 5-bis, l. 216/74 e s.m.), onde consentire alla CONSOB di conoscere le modificazioni dei rapporti di controllo.

Inoltre devono essere preventivamente comunicati alla CONSOB il "bilancio e le relazioni, le proposte di emissione di obbligazioni, di fusione, di scissione, di acquisto o alienazione di azioni proprie, nonché la relazione semestrale" (art. 4, l. 216/74 e s.m.). L'obbligo è esteso agli enti commerciali esteri con titoli quotati (art. 4, 2° comma, l. 216/74, modificata da Decreto legisl. 89/1992). Devono essere infine comunicati alla CONSOB i patti di voto, i patti di consultazione e i patti di blocco, realizzandosi così la piena trasparenza dei sindacati azionari (4° comma art. 10, l. 18 febbraio 1992, n. 149, modificato da l. 30 luglio 1994, n. 474).

La CONSOB ha il potere di impugnare il bilancio certificato dalla s. di revisione (art. 6, 2° comma, d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136), che deve appunto accertare la regolarità del bilancio delle s. quotate, rilasciando apposita certificazione (art. 4, d.P.R. 136/75 cit.).

La disciplina dell'intermediazione finanziaria. - All'originaria disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio (artt. 18 ss., l. 216/74), peraltro progressivamente perfezionata (dalla l. 77/1983, dalla l. 281/1985, dal Decreto legisl. 85/1992 sino alla l. 30 luglio 1994, n. 474), si sono aggiunte diverse normative di settore che hanno via via colmato le gravi lacune del sistema italiano in materia di mercato mobiliare e di intermediazione finanziaria, che costituiscono il contesto imprescindibile in cui le s. per azioni si trovano a operare. Si è così regolato l'istituto dei Fondi comuni d'investimento (l. 23 marzo 1983, n. 77), che hanno rappresentato una prima risposta ai guasti prodotti dalla proliferazione di emissioni di titoli atipici, sino a completare la disciplina degli intermediari e del mercato dei valori mobiliari con la legge sulle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM, l. 2 gennaio 1991, n. 1) che stabilisce una riserva per ogni attività d'intermediazione ed estende dunque all'intero mercato il controllo della CONSOB. Il quadro è completato dalla disciplina legislativa della Monte titoli s.p.a. (l. 19 giugno 1986, n. 289), e di alcuni strumenti particolarmente sofisticati, quali i Fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi (l. 14 agosto 1993, n. 344) e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV; Decreto legisl. 25 gennaio 1992, n. 84; v. mercato: Mercato mobiliare; fondi comuni di investimento; intermediazione mobiliare, in questa Appendice).

Insider trading, offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, antitrust. - La l. 17 maggio 1991, n. 157, ha allineato l'Italia agli ordinamenti dei principali paesi industriali, vietando di compiere operazioni su valori mobiliari ai soggetti che siano in possesso d'informazioni privilegiate. Il divieto cosiddetto di insider trading, i cui confini non sono peraltro agevoli da tracciare, si fonda, secondo l'opinione più diffusa, sul concetto cosiddetto di market equalitarianism, in base al quale tutti gli operatori sui mercati dei valori mobiliari devono essere posti nelle medesime condizioni informative.

A esigenze di ''equità'' si ispira, in fondo, anche la legge sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie (l. 18 febbraio 1992, n. 149), che ha inteso introdurre uno strumento di ''distribuzione del premio di controllo'', un istituto cioè che in caso di trasferimento del controllo societario di una s. quotata consenta agli azionisti di minoranza di trasferire le azioni possedute al medesimo prezzo a cui le ha trasferite chi ha ceduto il controllo della società. In caso sia di scalata sia di trasferimento concordato del controllo, il prezzo di cessione delle azioni è infatti superiore al valore di borsa; sulla scia, in particolare, dell'ordinamento francese e di quello britannico si è inteso allora obbligare l'acquirente ad acquistare, al medesimo prezzo di cessione, il medesimo quantitativo di azioni degli azionisti di minoranza (v. offerta pubblica di acquisto, in questa Appendice).

Sia pure con risultati confusi e contraddittori sul terreno delle specifiche regole di disciplina, si è aperto all'intervento legislativo il vasto campo del mercato del controllo societario, che sinora era stato disciplinato soltanto sotto il profilo della trasparenza.

Con la l. 10 ottobre 1990, n. 287, si è introdotta la disciplina antitrust, diretta a vietare le intese tra imprese che abbiano effetti distorsivi della concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza. Il rispetto della normativa antitrust è affidato a un organo di vigilanza e di controllo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Prospettive. - Il diritto societario italiano ha raggiunto la fase della maturità. Sussistono certamente diverse prospettive di sviluppo, che sono tuttavia rimaste in stato embrionale anche a livello comunitario. Volendo ricordare le direttrici salienti di una possibile evoluzione del diritto azionario, si deve menzionare la proposta di 5ª Direttiva CEE in materia di struttura dell'organo amministrativo, che intenderebbe introdurre diversi possibili modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, e la proposta di 9ª Direttiva CEE sui gruppi di società. Sotto quest'ultimo profilo si deve rilevare che la regolamentazione dei gruppi di imprese rappresenta uno dei punti più delicati del diritto azionario moderno che attende, ma non solo nel nostro ordinamento, una risposta appagante. Il gruppo non è più un fenomeno soltanto economico − si pensi alle norme in tema di bilancio, di bilancio consolidato, di partecipazioni azionarie, di responsabilità degli amministratori di imprese in amministrazione straordinaria (art. 3, D.L. 3 aprile 1979, n. 75), di discipline dei gruppi di settore (dall'editoria, ai gruppi bancari, ai gruppi assicurativi, all'antitrust) − ma certamente è un fenomeno che non ha ancora ricevuto una regolamentazione compiuta e organica, che riesca a trovare un punto di equilibrio tra le funzioni positive a cui il gruppo assolve come modello organizzativo della grande impresa − quali la ripartizione del rischio, la flessibilità gestionale, la razionalizzazione delle politiche aziendali − e le possibili deviazioni patologiche, quali gli eventuali abusi della capogruppo in danno delle s. controllate e, in particolare, dei soci di minoranza e dei creditori sociali.

Bibl.: O. Cagnasso, Società per azioni, in Appendice Novissimo Digesto Italiano, Torino 1987, p. 3 ss.; Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, ivi 1988-94; F. Galgano, La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, vii, Padova 19892; R. Alessi, M. Olivieri, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino 1991; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2°: Diritto delle società, ivi 19922; F. Di Sabato, Manuale delle società, ivi 1992; La nuova disciplina dei bilanci, a cura di M. Bussoletti, ivi 1993; G. Cottino, Diritto commerciale, i, 2°, Padova 19943; Fusioni e scissioni di società, a cura di A. Serra e M. Spolidoro, Torino 1994; P. Montalenti, Le offerte pubbliche di acquisto. Le fattispecie obbligatorie, Milano 1995.

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