societa pubblica
società pùbblica locuz. sost. f. – Espressione utilizzata nell’accezione più ampia per indicare le società partecipate (quasi sempre in via esclusiva o maggioritaria) dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, o comunque da enti pubblici; tali società in taluni casi svolgono attività imprenditoriali, in altri funzioni caratterizzate a livello pubblicistico. In un’accezione più ristretta, la locuzione indica le società a partecipazione pubblica (normalmente totalitaria o maggioritaria) costituite dalla legge o in base a legge (le cosiddette società legali) per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, in alcuni casi anche di attività amministrativa vera e propria. Per le suddette società, si pone il problema della ricostruzione della disciplina a esse applicabili. Se infatti le stesse sono assoggettate alle norme del codice civile, si deve considerare che le leggi istitutive delle società ovvero la legislazione (pubblicistica) di settore dettano disposizioni che derogano alla disciplina codicistica, venendosi anche a porre problemi più generali di compatibilità della stessa disciplina codicistica con la normativa speciale. A tale riguardo, si osserva che, per quanto attiene all’attività, le società pubbliche, ove qualificabili come 'organismo di diritto pubblico' ovvero come 'imprese pubbliche', ai sensi dell’art. 3, d. lgs. 163/2006 sono assoggettate alla disciplina dei contratti pubblici dettata dal d. lgs. 163/2006. Inoltre, allorchè le società con totale o prevalente capitale pubblico esercitino funzioni amministrative, esse sono tenute ad applicare la legge sul procedimento amministrativo (art. 29, l. 241/1990). Sotto un profilo organizzativo-strutturale, per quanto attiene agli aspetti contabili e finanziari, deve rilevarsi che molte s. p. sono inserite nell’elenco delle pubbliche amministrazioni redatto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, l. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e ciò determina sia l’applicazione di alcuni principi di contabilità pubblica (artt. 16 e 17 d. lgs. 91/2011) sia vincoli di carattere organizzativo e funzionale connessi all’esigenza di contenimento della spesa pubblica (art. 6, d. l. 78/2010). Per quanto attiene al regime giuridico del personale, le suddette società sono assoggettate a regole paraconcorsuali per il reclutamento dello stesso (art. 18, d. l. 112/2008). Gli amministratori e i dipendenti delle società a partecipazione pubblica, a esclusione di quelle quotate con partecipazione pubblica inferiore al 50%, sono assoggettati all’azione di responsabilità contabile del procuratore della Corte dei conti e alla relativa giurisdizione (art. 16 bis, d. l. 248/2007).