societa mista
società mista locuz. sost. f. – Società di capitali partecipata contemporaneamente da soggetti pubblici e privati. Rientrano pertanto nella più ampia categoria delle . Il modello trova applicazione soprattutto a livello regionale e locale: in particolare, in ambito regionale si rinvengono numerose società – istituite anche con legge – deputate allo svolgimento delle funzioni più disparate, in gran parte strumentali rispetto a quelle dell’ente pubblico azionista (anche di natura finanziaria); in ambito locale la s. m., oltre a essere utilizzata per lo svolgimento di attività strumentali, costituisce uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Le s. m. sono assoggettate in linea di principio alla disciplina codicistica, salvo le deroghe previste dalla legislazione speciale. Sul punto, nel rinviare a quanto esposto in ordine alle società pubbliche, si deve segnalare la disciplina specifica dettata dall’art. 13, d. l. 248/2006 (decreto Bersani), convertito in l. 248/2006, il quale prevede che le società a capitale interamente pubblico o misto costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le predette società sono a oggetto sociale esclusivo. Per quanto attiene alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’art. 4, d. l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, prevede che mediante gara possa essere affidata al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. In tale caso «il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione». Pertanto, il servizio è affidato direttamente alla società, ma il momento della gara retroagisce alla fase di individuazione del socio privato, che deve svolgere compiti operativi individuati a monte della medesima gara e per un tempo predeterminato, allo scadere del quale deve essere indetta nuova procedura a evidenza pubblica (con tale norma il legislatore sembra aver recepito un preesistente orientamento del giudice amministrativo finalizzato ad armonizzare il modello della s. m. con i principi di diritto comunitario, in particolare quello della concorrenza: cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1; sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456; sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4603).