accomandita, societa in
accomandita, società in Tipo di società commerciale caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci: gli accomandatari, responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e titolari del potere di amministrare la società, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita o alle azioni e sono esclusi dall’amministrazione. Si distingue in società in a. semplice (S.a.s.) e in a. per azioni (S.a.p.a.).
Rientra nella categoria delle società di persone ed è disciplinata dalle norme dettate in sede materiae negli artt. 2313-2324 c.c. e da quelle che regolano la società in nome collettivo (➔ società, tipologie di), in quanto compatibili. In generale, i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci in nome collettivo. La società agisce sotto una ragione sociale contenente l’indicazione del rapporto sociale e il nome di almeno uno degli accomandatari. L’atto costitutivo deve indicare sia i soci accomandatari sia i soci accomandanti e l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa; la mancanza della predetta causa, come per la società in nome collettivo, la mera irregolarità. L’amministrazione può essere conferita esclusivamente agli accomandatari: se nel contratto sociale non è disposto altrimenti, per la nomina e l’eventuale revoca degli amministratori designati con atto separato sono richiesti il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di un numero di soci accomandanti, che rappresenti la maggioranza del capitale sottoscritto. Agli accomandanti la legge vieta di amministrare la società e di trattare o concludere affari in suo nome, se non in forza di una procura speciale per singoli affari, a pena dell’assunzione della responsabilità illimitata e solidale e della possibilità di esclusione dalla società. La perdita del beneficio della responsabilità limitata per l’accomandante avviene anche se questi abbia acconsentito all’inserimento del suo nome nella ragione sociale. Gli accomandanti hanno il diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio d’esercizio e di controllarne l’esattezza, e non sono tenuti alla restituzione degli utili accertati successivamente come inesistenti, ma riscossi in buona fede, secondo il bilancio regolarmente approvato. Il venir meno di una delle due categorie di soci costituisce causa di scioglimento della società.
È disciplinata (artt. 2452-2461 c.c.) dalle norme relative alla S.p.a. (➔ azioni, società per). La S.a.p.a. è tenuta, dunque, a costituirsi con atto pubblico e acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. La denominazione deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione di società in a. per azioni. È anche necessario che l’atto costitutivo indichi i soci accomandatari, i quali sono amministratori di diritto e sono soggetti agli obblighi dei soci della società per azioni. Per la revoca e la sostituzione degli amministratori è richiesta la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della S.p.a. L’a. per azioni si può sciogliere se cessano dall’ufficio tutti gli amministratori e se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione o i sostituti non hanno accettato la carica. È prevista la possibilità di adottare il sistema dualistico di amministrazione e controllo, mentre è precluso il ricorso al sistema monistico.