La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali, disciplinata dagli artt. 2462-83 c.c., che si costituisce con un capitale sociale di almeno 10.000 euro. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
I conferimenti possono riguardare tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Se in denaro, il conferimento deve farsi con versamento del 25% dello stesso presso una banca o mediante la stipula di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria. È consentito il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi che è vietato, invece, nelle società per azioni.
L’organizzazione interna della società a responsabilità limitata è più flessibile di quella delle società per azioni. La riforma societaria del 2003 ha notevolmente valorizzato l’autonomia statutaria nella definizione delle funzioni e nel funzionamento dell’assemblea (art. 2479, co. 2), nonchè nella ripartizione di competenze tra assemblea e amministratori (art. 2479, co. 1). Inoltre, la nomina del collegio sindacale è solo eventuale (art. 2477).
La riforma del 2003 ha previsto la facoltà, per le società a responsabilità limitata, di emettere titoli di debito (art. 2483).