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Soccida

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Contratto diretto a costituire un’impresa agricola a natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi debba allevarlo (soccidario, allevatore). La nozione generale di soccida si trae dall’art. 2170, co. 1, c.c., secondo il quale nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano. La definizione del codice è abbastanza generica: in realtà la soccida più che un singolo contratto, è un ampio genus che raccoglie vari tipi. La soccida è in genere considerata un contratto associativo e il codice la colloca, con la colonia parziaria e la mezzadria, nell’ambito dell’impresa agricola, distinguendone tre tipi. Nella soccida semplice il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario presta l’attività necessaria all’allevamento; la stima del bestiame all’inizio del contratto non trasferisce la proprietà del medesimo al soccidante. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dal contratto o dagli usi (art. 2178). Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti, mentre il soccidario presta in più l’attività necessaria all’allevamento (art. 2182). Nella soccida con conferimento di pascolo il soccidante conferisce il terreno per il pascolo, il soccidario il bestiame e il lavoro necessario. La volontà di valorizzare il ruolo anche imprenditoriale di chi destina la propria capacità lavorativa e organizzativa alla gestione del fondo, e di rafforzare la tutela del contraente coltivatore o conduttore ha messo in moto un lungo processo legislativo di tipizzazione dei contratti agrarî e di riconduzione all’affitto di tutti i contratti associativi, che ha coinvolto in varia misura anche i diversi tipi di soccida. È evidente infatti che mentre la soccida semplice è assai vicina a un rapporto di prestazione d’opera e rimane perciò estranea alla logica di trasformazione dei contratti agrari, nella soccida con conferimento di pascolo il peso economico e gestionale del soccidario è molto più evidente, tanto che lo stesso codice civile gli riconosce i poteri di gestione dell’impresa (art. 2186). La l. 756/1964, che ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di contratti atipici, per espressa previsione non si applica ai contratti di soccida con conferimento di pascolo, che erano gli unici, tra i contratti di soccida, potenzialmente interessati da quella legge (art. 2). La l. 11.2.1971, n. 11, ha invece stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, a semplice richiesta del soccidario. La l. n. 203/1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari e che ha introdotto i due criteri fondamentali della conversione in affitto di tutti i contratti associativi (art. 25) e della riconduzione all’affitto di qualunque nuovo contratto, stipulato dopo l’entrata in vigore della legge, che abbia comunque a oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, fa espresso riferimento al contratto di soccida. Essa infatti dispone la conversione anche del contratto di soccida con conferimento di pascolo e di soccida parziaria, quando vi sia conferimento di pascolo, purché l’apporto di pascolo da parte del soccidante sia inferiore al 20%. Le uniche deroghe possibili sono quelle previste in via generale dall’art. 29, che discendono dall’età avanzata di chi si dedica al fondo o dalla natura marginale dell’attività di coltivazione o allevamento. La l. 14.2.1990, n. 29, ha introdotto una ulteriore deroga alla conversione, escludendola nei casi in cui già nel biennio precedente all’entrata in vigore della legge del 1982 il soccidante abbia dato un adeguato apporto alla conduzione dell’impresa. Conosciuta già nel mondo romano, la soccida ebbe diffusione particolarmente nel Medioevo, adattandosi con grande varietà di svolgimenti ai bisogni e agli usi locali; spesso trattata dalla legislazione statutaria, la soccida fu regolata dal codice francese, ma con una disciplina uniforme che non tenne conto della varietà di tipi; il codice civile italiano del 1865 seguì le orme di quello francese.

Voci correlate

Affitto

Colonia parziaria

Mezzadria

Vedi anche
Affitto Il Codice civile del 1942 ha distinto l’affitto dalla locazione in base alla diversità dell’oggetto. L’affitto è il contratto in forza del quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... podere Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali podere, con le rispettive case, costituiscono un esempio d’insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in pianura ... riforma fondiaria Trasformazione dell’ordinamento produttivo in agricoltura, realizzata in seguito a un intervento pubblico nell’economia privata, mediante una ridistribuzione della terra o un riordinamento del regime fondiario. Si distingue dalla riforma agraria in senso stretto che riguarda la riforma del regime dei ...
Tag
  • CODICE CIVILE
  • ALLEVAMENTO
  • MEDIOEVO
Altri risultati per Soccida
  • mezzadria
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Tipo di contratto agrario in base al quale si attuava l’esercizio dell’agricoltura su un podere: con la pattuizione mezzadrile, un soggetto (concedente), titolare del diritto di godere di un fondo rustico, si associava con un altro soggetto (mezzadro), in proprio e quale capo di una famiglia colonica, ...
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    Dizionario di Storia (2010)
    Contratto agrario in base al quale un proprietario o affittuario terriero (concedente) assegna al socio-colono un podere idoneo alla produzione agricola, già dotato di abitazione per la residenza stabile del coltivatore (ricevente) e della sua famiglia, di necessità proporzionata alla misura del suolo ...
  • MEZZADRIA
    Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
    (XXIII, p. 147; App. II, II, p. 306; III, II, p. 99; IV, II, p. 469) V. agricoltura: Diritto, in questa Appendice.
  • MEZZADRIA
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  • MEZZADRIA
    Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
    (XXIII, p. 147; App. II, 11, p. 306) Giovanni CARRARA A parziale modifica della disciplina della m. contenuta nel codice civile sono intervenute le norme dell'Accordo per la tregua mezzadrile e delle leggi di proroga dei contratti agrarî. L'art. 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, ha attribuito ...
  • SOCCIDA
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XXXI, p. 986) Domenico PASTINA L'istituto ha subìto nel codice civile del 1942 profonde modificazioni di fisionomia e di struttura. Il codice abrogato lo aveva collocato sotto il tipo dei contratti di locazione. La nuova sistemazione che esso ha trovato nel codice attuale, e cioè nel libro del "Lavoro", ...
  • COLONIA parziaria
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    Data la particolare importanza della colonia parziaria nell'agricoltura italiana, è opportuno aggiungere alla trattazione storico-giuridica di questo sistema di conduzione delle aziende rurali alcune notizie circa le condizioni economiche da cui ne dipende il vantaggioso sviluppo. Per il regolare svolgimento ...
  • COLONIA PARZIARIA
    Enciclopedia Italiana (1931)
    La colonìa parziaria è un sistema di sfruttamento dei fondi rustici per il quale il proprietario del fondo (o chi altri ne ha il godimento) lo affitta a chi si obblighi di coltivarlo nel comune interesse col patto di dividerne i prodotti agricoli in natura. Questo sistema ha i vantaggi di stimolare ...
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Vocabolario
sòccida
soccida sòccida (ant. sòccita) s. f. [lat. sociĕtas «società» (nella variante pop. sòcietas)]. – Contratto diretto a costituire un’impresa agricola di natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone...
soccidante
soccidante s. m. e f. [der. di soccida]. – Colui che dà a soccida, cioè concede al soccidario il bestiame da allevare o il terreno per il pascolo, a seconda del tipo di contratto (v. soccida).
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