slittamento salariale
Differenza tra i salari effettivamente percepiti dai lavoratori (retribuzione di fatto) e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva (retribuzione contrattuale, ➔ lavoro, contratto collettivo di). Può derivare dall’inquadramento dei dipendenti secondo una qualifica superiore a quella prevista per contratto, da pagamenti di lavoro straordinario, di premi di operosità, di premi speciali, e da altro tipo di elargizioni concesse dalle aziende. La parte della retribuzione che sfugge alla contrattazione nazionale o settoriale tra parti sociali può derivare da negoziazioni dirette con le aziende o da concessioni unilaterali da parte di queste ultime.
Due sono gli indici rappresentativi dello slittamento salariale. Il primo, il wage drift, costituito dalla differenza percentuale tra l’incremento della retribuzione di fatto e l’incremento di quella contrattuale, individua la dinamica annuale del fenomeno; il secondo, il wage gap, pari all’eccedenza percentuale della retribuzione di fatto rispetto a quella contrattuale, ne misura la dimensione.
Lo s. s. prende spesso la forma denominata ‘superminimo’, che si ha nel caso in cui la parte della retribuzione al di sopra dei livelli minimi salariali previsti dal contratto nazionale venga corrisposta per meriti individuali o per l’elevato livello di produttività dell’azienda in cui i lavoratori prestano la loro opera. L’aumento retributivo in questo caso può essere attribuito singolarmente o collettivamente. Se destinato individualmente viene definito anche come aumento di merito o ad personam. Tale forma è legata alla trattativa svolta in sede di assunzione: raggiunto l’accordo sulla retribuzione mensile complessiva, la parte eccedente il minimo tabellare viene indicata come superminimo.
Secondo alcuni studiosi lo s. s. assume un ruolo molto importante per la determinazione dei salari, in quanto permette un maggiore operare delle forze di mercato e un avvicinamento delle retribuzioni alla reale produttività del lavoro, limitando l’effetto uniformante della contrattazione nazionale sui salari. Ciò si verifica soprattutto qualora lo s. s. derivi da accordi individuali tra il lavoratore e il datore di lavoro, mentre nel caso esso origini da contrattazione con le rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito della contrattazione di secondo livello, è minore il ruolo svolto dalle forze di mercato.
Con altro significato, lo s. è il rinvio e frazionamento, secondo scadenze prestabilite, di un incremento salariale contrattato e già formalmente acquisito dai lavoratori: tale pratica, generalmente applicata nel settore del pubblico impiego, consente di governare la dinamica salariale in modo da evitare che l’aumento retributivo incida negativamente sul bilancio pubblico (o dell’azienda, per il settore privato) o sulla politica di contenimento dell’inflazione