tributario, sistema
tributàrio, sistèma locuz. sost. m. – Complesso delle norme costituzionali, legislative e sublegislative che disciplinano il rapporto fra lo Stato, le regioni, le province, i comuni da un lato e il contribuente dall'altro e regolano quindi il versamento dei tributi, ossia l’insieme delle contribuzioni in denaro prelevate coattivamente nell’esercizio dei pubblici poteri. L'art. 23 della Costituzione italiana stabilisce il principio per il quale la regolamentazione della prestazione patrimoniale o personale imposta è affidata a una norma legislativa emanata in via esclusiva dal Parlamento eletto dal popolo, sottraendo al potere esecutivo la possibilità di una discrezionale regolamentazione dell'imposizione. L'art. 53, inoltre, dettando i principi della capacità contributiva e della progressività, offre al legislatore un criterio direttivo per la redistribuzione della ricchezza secondo esigenze di solidarietà sociale. Copertura delle spese dello Stato e degli enti pubblici, riallocazione e redistribuzione sono infatti le funzioni principali dei tributi che, in base alla loro destinazione, sono rappresentati da tipologie diverse. Si dice imposta un prelievo coattivo destinato a coprire le spese pubbliche in virtù del principio di capacità contributiva (per es. sul reddito delle persone fisiche, delle società, sul patrimonio); la tassa è, invece, collegata a una controprestazione da parte dello Stato a favore del contribuente (per la raccolta dei rifiuti, scolastica, sulle concessioni governative, ecc.); il contributo (come quelli di tipo previdenziale e assistenziale) è un prelievo imposto a carico di un determinato gruppo di soggetti per particolari vantaggi e servizi che gli stessi ricevono dallo Stato. Il complesso apparato normativo del sistema tributario è stato sviluppato in Italia attraverso importanti passaggi di riforma consequenziali all’evoluzione del sistema amministrativo statale. In particolare, la l. 212/2000 ha affermato i diritti del contribuente in base al principio della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, che non possono avere effetto retroattivo, e il divieto di proroga dei termini di prescrizione o decadenza per gli accertamenti di imposta. È espressamente escluso l'utilizzo in materia tributaria del decreto legge, con il quale non possono essere istituiti nuovi tributi né può essere prevista l'applicazione di tributi esistenti a nuove categorie di soggetti. Il sistema tributario riflette inoltre i vincoli di tipo sovranazionale: in particolare. nell’area UE, la creazione dell’area monetaria unica e la connessa esigenza di ripianamento dei deficit di bilancio pubblico hanno sollecitato un processo di consolidamento della pressione fiscale (azioni per aumentare il saldo primario del bilancio pubblico e abbassare lo stock di debito), da realizzare attraverso la riduzione della spesa pubblica e l'aumento della pressione fiscale, ossia il rapporto tra il prelievo fiscale complessivo (imposte, tasse e contributi sociali) e il PIL (Prodotto interno lordo). Questo indice, che misura il carico fiscale sull’economia, ha subito nei principali paesi industrializzati, dagli anni Ottanta del secolo scorso in poi, un progressivo incremento, che in Italia è risultato fra i più alti dell’area OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).