SINGRAFE (gr. συγγραϕή, latinizzato in syngrăpha)
È il documento di un rapporto di debito e di credito, redatto in forma obiettiva, cioè riferendo alla terza persona così la dichiarazione del debitore come quella del creditore: suo contrapposto è il chirografo, documento olografo consegnato dal debitore al creditore.
Alle testimonianze provenienti dalla Grecia classica, sia attraverso le orazioni attiche, sia per riproduzione epigrafica, si aggiungono i numerosi esemplari conservati in papiri greco-egizî dell'età tolemaica: ivi la singrafe è un documento privato, suggellato dalle parti e dai testimonî (normalmente sei), il primo dei quali ne è anche depositario (συγγραϕοϕύλαξ). Più tardi, e soprattutto nell'età imperiale romana, il nome di singrafe si trova dato anche ai documenti notarili, non mai ai documenti redatti per il tramite di banche (διαγραϕαί) o di tribunali (συγχωρήσεις e simili): v. anche egitto: Diritto, XIII, p. 584.
La singrafe greca ed ellenistica è, secondo l'opinione di gran lunga prevalente, un documento dispositivo e, anche se formalmente ricollegato a una causa determinata, astratto: ciò vuol dire che l'obbligazione nasce dal documento stesso, e che la ragione per la quale il titolo fu redatto non ha importanza, salvo che se ne possa dimostrare la illiceità.
Nel mondo romano la singrafe, pur non essendo formalmente riconosciuta, era ben nota ai commercianti, che la praticavano nelle loro relazioni di affari all'estero, e doveva all'occasione essere protetta davanti al tribunale del pretore peregrino (v. pretore).
Bibl.: C. Salmasius, De modo usurarum, Leida 1639, p. 382 segg.; R. Gneist, Die formellen Verträge des neuen römischen Obligationenrechts, Lipsia 1845; L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, Lipsia 1891, p. 474 segg.; id., Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I, Lipsia 1908, p. 307 e segg.; E. Rabel, Nachgeformte Rechtsgeschäfte, in Zeitschr. Savigny-Stift., XXVIII (1907), p. 319 segg.; F. Brandileone, Sulla supposta obligatio litterarum in dir. greco, in Rendiconti Accademia di Bologna, sezione 2ª, IV (1919-20), p. 57 segg.; R. De Ruggiero, Le obbligazioni, III, Napoli 1925, p. 148 segg.; W. Kunkel, Συγγραϕή, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl. der klass. Altertumswiss., IV A, Stoccarda 1932, coll. 1376 segg.