SINDACO
Il σύνδικος era il rappresentante processuale delle comunità greche; organo parallelo all'actor e al defensor delle comunità romane. Anche il σύνδικος era, un tempo, designato volta per volta, quando la comunità doveva essere rappresentata in giudizio, così come, volta per volta, doveva essere designato l'actor o il defensor romano. La designazione era ancora temporanea e ad singulas causas al principio del sec. V (cfr. Cod. Theod., I, 3, 17, 1 dell'a. 409: "in communi totius corporis causa syndico ordinato"). Poi il σύνδικος diventa un funzionario stabile della comunità e altrettanto accade, parallelamente, per l'actor o defensor romano, che nell'età postclassica e nell'Oriente romano è detto senz'altro syndicus; onde le note interpolazioni alle fonti giustinianee: actor vel syndicus; actor sive syndicus.
Bibl.: L. Mitteis, Römisches Privatrecht, Lipsia 1908, p. 388, n. 41; E. Albertario, Syndicus, in Bull. ist. dir. rom., XXVII (1914), p. 87 segg. (ora in Studi di dir. rom., I, p. 121 segg., Milano 1933); O. Lenel, in Zeitschr. d. Sav. St. f. Rechtsg., XLIV (1924), p. 550.
Diritto amministrativo italiano. - Il sindaco, ora sostituito dal podestà in forza delle leggi 4 febbraio 1926 n. 237 e 3 settembre 1926 n. 1910, era organo importante dell'amministrazione locale, sia autarchica sia governativa, in quanto che rivestiva la duplice qualità di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale del governo.
Nella prima qualità egli riassumeva in sé i poteri del comune, quale presidente degli organi collegiali di amministrazione (giunta e consiglio) e ne aveva, insieme con la giunta, la rappresentanza legale. Nella seconda qualità, invece, egli era il rappresentante del potere esecutivo nel comune e, come tale, esercitava molteplici funzioni spettanti allo stato nell'ambito della circoscrizione comunale. Perciò, mentre come capo dell'amministrazione comunale, e cioè di un ente autarchico, il sindaco non era subordinato gerarchicamente ad altra autorità, come ufficiale del governo era invece gerarchicamente dipendente dalle varie autorità governative preposte nel comune ai servizî di stato e in particolar modo dal prefetto. Oltre le attribuzioni che gli spettavano in forza della legge comunale e provinciale, egli era altresì ufficiale dello stato civile (Cod. civile, libro I, tit. XII), e poteva anche, nei comuni minori dove non risiedesse un funzionario ad hoc, rivestire le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sotto la sorveglianza, in tal caso, del procuratore del re.
In origine il sindaco era, in tutti i comuni, di nomina regia, scelto però tra i consiglieri comunali, successivamente, con la riforma della legge comunale e provinciale del 1889, si derogò parzialmente a siffatto principio, con stabilire che per i comuni più importanti e cioè capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, fosse eletto dal consiglio comunale nel proprio seno; infine con la riforma della legge comunale e provinciale del 1898, fu abolita la nomina regia e il principio del sindaco elettivo fu esteso a tutti i comuni del regno. Esso durava in carica quattro anni ed era sempre rieleggibile, purché conservasse la qualità di consigliere. Le attribuzioni del sindaco erano indicate, dimostrativamente e non tassativamente, in distinti articoli della Legge comunale e provinciale: talune erano di esecuzione, altre invece implicavano potestà deliberativa.
Diritto commerciale. - V. società: Società anonima.