SIM [Societa di Intermediazione Mobiliare]
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) Enti finanziari, disciplinati dal Testo Unico della Finanza (➔ TUF), diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati, che possono svolgere attività di negoziazione su titoli per conto proprio o per conto terzi, anche nei confronti del pubblico, nonché offrire i servizi accessori e altre attività, connesse o strumentali all’attività di investimento, quali la consulenza e il servizio di collocamento di titoli (➔ anche SGR; SICAV).
In quanto attività riservate dalla legge, le SIM devono chiedere l’autorizzazione a operare alla CONSOB che, sentita la Banca d’Italia, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal TUF, ne rilascia l’autorizzazione. Quando un’impresa è stata autorizzata all’esercizio delle attività di investimento da uno Stato membro della Comunità Europea, questa, in esecuzione del principio di mutuo riconoscimento (➔ mutuo riconoscimento, principio del), può operare anche in Italia come società di investimento comunitaria. Nel nostro Paese, l’esercizio dell’attività di investimento della SIM è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, per i profili di contenimento dei rischi e per la stabilità patrimoniale, e della CONSOB, per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. In particolare, il presidente della CONSOB, sentito il governatore della Banca d’Italia, qualora si intravedano situazioni di pericolo per i clienti e per i mercati, può disporre la sospensione dell’organo amministrativo della SIM e la nomina di un commissario che ne assuma la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
In relazione alla tipologia di soci che detengono il capitale di una SIM, si individuano le SIM di emanazione di gruppi bancari o assicurativi e quelle indipendenti. Per l’esercizio delle proprie attività, una SIM può avvalersi di personale proprio o di promotori finanziari (➔ promotore finanziario) che svolgono principalmente una funzione di consulenza per conto della SIM proponente. Limitatamente all’attività di consulenza in materia di investimenti, le SIM indipendenti offrono i medesimi servizi dei consulenti finanziari (➔ consulente finanziario) e delle società di consulenza, operatori professionali previsti, rispettivamente, dall’art. 18 bis e 18 ter del TUF; tuttavia l’obbligo del rispetto del requisito di indipendenza è prescritto solo a questi ultimi, ma non alla SIM.
Anche le SIM, come ogni altro intermediario finanziario attivo sul territorio europeo (banche, SGR, SICAV, altre società di investimento e i consulenti finanziari) sono tenute a rispettare, a partire dal 1° novembre 2007, una nuova normativa in materia di prestazione di servizi di investimento e di organizzazione dei mercati: la Markets in Financial Instruments Directive (➔ MiFID), direttiva comunitaria 2004/39/CE. In seguito alle problematiche insorte dopo la crisi finanziaria 2007-08 è in atto un progetto di revisione della MIFID relativa ai servizi di investimento (MIFID 2), che potrebbe essere completato entro il primo semestre 2013.